Cassazione, sentenza n. 23062 del 17/09/2019

Sentenza n. 23062 del 17/09/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
23062
Data
17/09/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società contestava gli accertamenti TARSU 2006, sostenendo che le aree industriali producessero rifiuti speciali autosmaltiti e dovessero essere escluse o ridotte dalla tassazione. La Cassazione ha confermato che l’onere di provare i presupposti dell’esenzione grava sul contribuente, ma ha rilevato che la CTR aveva omesso di esaminare documenti potenzialmente decisivi, tra cui denuncia iniziale, formulari, relazione tecnica e planimetria, incorrendo inoltre in una motivazione contraddittoria. Dichiarati inammissibili i motivi sulla motivazione degli avvisi, ha accolto quelli relativi al merito, cassando con rinvio.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ritualmente notificato la Facomgas s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento in rettifica per infedele denuncia Tarsu relativi all'anno 2006 emessi dal Comune di Siano / lamentando la omessa e/o insufficiente motivazione nonchè la nullità e l'infondatezza degli stessi per violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 68. Deduceva altresì che la propria attività di distribuzione e lavorazione di gas butano e propano non era tale da incidere sulla produzione di rifiuti solidi urbani, tranne che per il ristretto spazio destinato all'attività direzionale-commerciale.

La CTP di Salerno, con sentenza in data 4.2.2013, rigettava il ricorso ritenendo che Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, non consentisse di escludere dalla tassazione Tarsu in via automatica le aree di lavorazione industriale.

Proposto gravame da parte della contribuente, la CTR della Campania1 con sentenza in data 7.7.2015 rigettava l'appello ritenendo infondata sia l'eccezione del difetto di motivazione degli atti impositivi sia, nel merito, la richiesta di esenzione dal tributo.

Avverso detta pronuncia la Facomgas s.r.l. proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi cui resisteva la controparte con controricorso.

Entrambe le parti depositavano memoria ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. 212 del 2000, art. 7 e alla L. n. 241 del 1990, art. 3, nonchè artt. 24 e 97 Cost." parte ricorrente deduceva che gli avvisi di accertamento impugnati non get40 sufficientemente motivati e che la/ Ctr non aveva preso in esame le ragioni della ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato "Violazione e falsa applicazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (vecchia formulazione applicabile D.L. n. 83 del 2012, ex art. 54, comma 3 bis, conv. in L. n. 134 del 2012) – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia", parte ricorrente deduceva che la CTR aveva omesso di esaminare la questione del difetto di motivazione degli avvisi di accertamento.

Con il terzo motivo di ricorso, rubricato "Violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 505 del 1993, art. 62, comma 3", parte ricorrente deduceva l'erroneità della sentenza impugnata, atteso che nella specie non è stato applicato il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, pur trattandosi di rifiuti speciali autosmaltiti e non assimilati nè assimilabili, con conseguente esenzione dalla tassazione.

Con il quarto motivo di ricorso, rubricato "Omesso esame circa un fatto decisivo -art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3", parte ricorrente deduceva l'illegittimità della sentenza nella parte in cui non ha considerato i formulari relativi ai rifiuti speciali e la documentazione prodotta dalla ricorrente.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Ed invero gli avvisi di accertamento di cui si controverte non sono nè trascritti nè allegati al ricorso per cassazione, nè comunque individuati nel fascicolo d'ufficio così da non consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso.

Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Ed invero la censura si modella sulla vecchia formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non applicabile ratione temporis, trovando invece qui applicazione la nuova formulazione in termini di 'omesso esamè di fatto decisivo.

I motivi 3) e 4) del ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione della ricorrenza di ipotesi di esonero o di riduzione del tributo, sono fondati.

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 2 e 3, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese), in quanto il principio secondo cui spetta all'Amministrazione provare la fonte dell'obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale (vedi da ultimo Cass. Sez. 6-5, n. 10634/2019).

Nella specie la CTR, dopo aver affermato che la società contribuente non ha mai avanzato alcuna richiesta esonerativa e che comunque non ha mai fornito la prova della produzione in loco di rifiuti speciali, conclude, peraltro contraddittoriamente, statuendo che la richiesta di esenzione dalla tassazione risulta generica e non supportata da sufficienti elementi.

Con ciò mostrando di non aver esaminato alcuni documenti prodotti dalla contribuente e potenzialmente decisivi ai fini di provare la riduzione di superficie ex art. 62.3 cit., per destinazione e struttura dei locali industriali: la denuncia iniziale D.Lgs. cit., ex art. 70, i formulari attestanti la produzione in loco di rifiuti speciali, la relazione tecnica sulla tipologia di rifiuti prodotti nell'area occupata, la planimetria grafico-descrittiva dei luoghi con indicazione delle specifiche attività svolte, l'accertamento della proprietà immobiliare dell'UTE di Salerno.

In accoglimento di tali motivi di ricorso, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e rinviata per un nuovo esame alla CTR della Campania in diversa composizione, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite.

P.Q.M.

in accoglimento dei motivi 3) e 4), dichiarati inammissibili il primo ed il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione cui demanda altresì la disciplina delle spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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