Cassazione, sentenza n. 23057 del 17/09/2019

Sentenza n. 23057 del 17/09/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
23057
Data
17/09/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva cartelle TARSU per il 2006 e il 2008 e la richiesta di applicare la riduzione al 40% prevista in relazione al sisma abruzzese; la CTR l’aveva negata perché le scadenze precedevano il periodo di sospensione. La Cassazione conferma che il beneficio riguarda esclusivamente i tributi la cui scadenza naturale ricadeva nel periodo sospeso, non ogni debito pregresso riscosso successivamente. Respinge anche la censura sulle spese, poiché l’appello diretto alla riforma integrale investiva la relativa pronuncia accessoria, e rigetta il ricorso.

Testo della pronuncia

RILEVATO

CHE:

Con sentenza n. 429/5/16 – depositata il 24.03.2016 – la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, decreto l'appello proposto dall'amministrazione comunale avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila, confermava la legittimità della cartella di pagamento della tassa di smaltimento di rifiuti per l'annualità 2006 e 2008 emesso dal Comune di L'Aquila. In particolare, i giudici regionali negavano l'invocata riduzione di imposta di cui alla L. n. 183 del 2011, ritenendo applicabile la disciplina citata solo ai tributi in scadenza nel periodo di tempo dal 6 aprile 2009 al 20.12.2012, con esclusione, quindi, dei tributi intimati, relativi alla annualità 2006 e 2008 ed iscritti a ruolo rispettivamente il primo dicembre 2008 ed il 21 ottobre 2008; in un arco temporale precedente a quello di sospensione dei versamenti prevista dall'OPCM n. 3780/2009.

La CTR abruzzese aggiungeva che la notifica della cartella aveva beneficiato della sospensione dei termini di cui alla stessa OPCM n. 3870 del 2009, art. 4 in favore degli agenti della riscossione ed era stata, quindi, notificata successivamente al periodo di sospensione,' vale a dire al momento della ripresa della riscossione.

L'associazione professionale propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sulla base di tre motivi.

Il Comune di L'Aquila si è costituito con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione della L. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28 ed O.P.C.M. 6 giugno 2009, n. 3870, art. 1, per avere i giudici regionali negato la decurtazione del 40% – riconosciuta dalla seconda parte della norma citata, da applicarsi a tutti i carichi iscritti oggetto delle sospensioni – in quanto i carichi impugnati erano stati iscritti a ruolo rispettivamente in data 1.12.2008 e 21.10.2008, mentre la cartella era stata notificata successivamente al periodo di sospensione (6 aprile 2009 – 20 dicembre 2012), avendo il comune beneficiato della sospensione dei termini previsti dalla citata O.P.C.M. n. 3870 del 2009, art. 4 a favore degli agenti della riscossione. Precisava l'ente ricorrente che la riduzione di imposta prevista dalla L. n. 131 del 2011 si applicherebbe ai versamenti in scadenza nel periodo sopra indicato, sena distinguere tra debiti scaduti e quelli accertati.

L'associazione ricorrente sostiene, infatti, che per le imposte relative agli anni 2006-2008 troverebbe comunque applicazione la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari ricadenti nell'arco temporale dal 6 aprile 2009 al 30.dicembre 2012, vale a dire a tutti tributi, anche pregressi, esigibili nel periodo considerato.

3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione della citata O.P.C.M. 6 giungo 2009, n. 3780, art. 4, atteso che il giudicante ha affermato che la notifica della cartella è intervenuta successivamente al periodo di sospensione, trascurando la norma rubricata, secondo cui "ai debitori interessati dalla sospensione di cui all'art. 1, comma 1, sono prorogati i termini di notifica delle cartelle".

4. Con la terza censura si lamenta violazione e falsa – applicazione della legge, in ordine alla condanna alle spese, per avere la CTR condannato l'associazione al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di merito, sebbene l'appellante non avesse impugnato il relativo capo della pronuncia della CTP.

5.1 primi due motivi di ricorso – suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche dedotte – sono privi di pregio. Occorre premettere che l'unica questione ancora controversa è la possibilità per il contribuente di avvalersi della decurtazione al 40% di cui alla L. n. 183 del 2011 sui tributi scaduti, avendo i giudici territoriali accertato che erano passate in giudicato le statuizioni del primo giudice di rigetto delle eccezioni di prescrizione e di decadenza sollevate dalla contribuente e non riproposte in sede di gravame.

Secondo la tesi dell'ente locale, i benefici previsti dalla L. n. 183 del 2011 riguarderebbero i soli tributi la cui naturale scadenza era compresa nel periodo oggetto della sospensiva.

La normativa citata dispone (art. 33, comma 28) che "Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012..L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

Il D.L. n. 78 del 2010, art. 39, prevede, poi, una ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, stabilendo che: 1. Nei confronti delle persone fisiche di cui all'O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3837, art. 1, comma 1, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, nonchè nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume – d'affari non superiore a 200.000 Euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, è prorogato al 20 dicembre 2010.

L'O.P.C.M. n. 3837 del 2009 richiama l'O.P.C.M. n. 3780 del 2009, art. 1, commi 1 e 2, la quale dispone che:

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti – d'imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei comuni individuati dal D.L. 28 aprile 2009, n. 39, art. 1, comma 2, sono sospesi dal 6 aprile al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni di cui al comma 1. – Ebbene, la L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33 nel consentire la "ripresa delle riscossioni" dei tributi e dei contributi in precedenza sospesi (con esclusione, ovviamente, dell'applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori in via generale) e nel prescrivere la riduzione al 40% dei tributi oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, fa riferimento esclusivamente ai tributi sospesi, vale a dire a quelli la cui naturale scadenza cadeva nel periodo di sospensione, ai quali soltanto trova applicazione la riduzione al 40%.

Nel caso di specie, come ha accertato il giudice di merito, il pagamento dei tributi locali non scadeva nel periodo di sospensione, perchè tali tributi avrebbero dovuto essere corrisposti ben prima del sisma del 2009; pertanto essi non potevano usufruire della riduzione al 40% correlata alla sospensione, atteso che la disposizione normativa limita la sospensione ai soli tributi la cui scadenza naturale cadeva nell'arco temporale indicato dal legislatore, senza estenderla a tutti i debiti tributari scaduti in un periodo diverso da quello sopra indicato anche se accertati precedentemente o successivamente dall'ente impositore.

6.La terza censura è destituita di fondamento.

L'istanza di riforma del capo accessorio della regolamentazione delle spese della sentenza di primo grado era insita nella proposizione dell'appello da parte del comune, implicante la domanda di riforma integrale della prima sentenza.

– Non vi è, infatti, onere di impugnazione per le pronunce accessorie, quali quella di condanna alle spese, che vengano necessariamente meno per effetto della riforma totale della sentenza e, con ciò, della riconsiderazione complessiva ed unitaria della soccombenza quale regola fondamentale di accollo delle spese di lite.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con aggravio di spese.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Comune di L'Aquila che liquida in Euro 550,00 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 21 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 settembre 2019

Domande frequenti

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