Cassazione, sentenza n. 2612 del 5/02/2020
Sentenza n. 2612 del 05/02/2020
La contribuente contestava il recupero dei dazi su cinque reimportazioni dall’Albania, sostenendo la validità dei certificati di origine e la sufficienza delle lavorazioni eseguite in regime di perfezionamento passivo. La Cassazione ha reputato adeguatamente motivato l’accertamento della CTR secondo cui le fatture documentavano soltanto attività di assemblaggio, insufficiente a conferire l’origine preferenziale; tale autonoma ragione rendeva priva d’interesse la censura sulla necessità del certificato Eur 1 all’esportazione. Esclusa anche una concreta lesione del contraddittorio e respinte le ulteriori doglianze, il ricorso è stato rigettato.
- Accertamento fiscale
- Imposte indirette
- Estero
- Contenzioso
- Processo tributario

