Cassazione, ordinanza n. 2087 del 30/01/2020
Ordinanza n. 2087 del 30/01/2020
Dopo che il giudice tributario e quello ordinario avevano entrambi negato la propria giurisdizione sull’opposizione a un pignoramento presso terzi per contributi INPS e quota camerale, il ricorso è qualificato come denuncia di conflitto reale negativo di giurisdizione. La Corte affronta preliminarmente la notifica eseguita al difensore del precedente agente della riscossione: il mandato non resta ultrattivo dopo il subentro legale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma l’invalidità integra una nullità sanabile. Senza decidere ancora il conflitto, ordina quindi di rinnovare entro sessanta giorni la notifica presso l’Avvocatura generale dello Stato.
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