Cassazione, sentenza n. 2611 del 05/02/2020
Sentenza n. 2611 del 05/02/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2611
- Data
- 05/02/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’amministrazione statale aveva impugnato un’ingiunzione comunale per ICI 2007, comprensiva degli oneri della riscossione, contestando in Cassazione l’affidamento del potere di riscossione a un libero professionista. Prima della decisione sul motivo, le parti hanno depositato un accordo di conciliazione e rinuncia totale alla lite, chiedendo la cessazione della materia del contendere. La Corte ha interpretato l’atto come rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, dichiarando estinto il processo e compensando integralmente le spese secondo quanto convenuto.
Testo della pronuncia
1.L'Agenzia del Demanio impugnava davanti alla Commissione Provinciale di Bologna, l'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. nr 639 del 1910 (emessa in rappresentanza del Comune di Sala Bolognese dall'avv. Christian Casagrande) con la quale si intimava il pagamento dell'importo di Euro 2.993,70 per Ici non versata per l'anno 2007 comprensivo di " onorari di ingiunzione" Iva 20% su onorari rimborso forfettario e Cpa.
2.La CTP rigettava il ricorso con compensazione delle spese ritenendo che l'avv. Giangrande agiva in forza di mandato di rappresentanza per conto del funzionario dell'ente.
3.La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e l'adita Commissione Regionale rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate rilevando la legittimità dell'ingiunzione in quanto l'atto è stato emanato dal Comune in persona del responsabile preposto che ha incaricato tramite un esplicito mandato l'avvocato Giangrande per la riscossione della somma ingiunta.
4. Avverso la sentenza della ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia del Demanio. Ha resistito depositando controricorso il Comune di Sala Bolognese.
Motivi della decisione
CHE:
Con l'unico motivo denuncia la ricorrente violazione di legge per falsa ed erronea applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1 e art. 4, lett. b), art. 52, comma 5 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
In particolare assume la ricorrente che la norma richiamata dalla CTR, e precisamente il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 6, che prevede la possibilità della riscossione in modo diretto ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 è stata abrogata, a partire dal 1 gennaio 2008 dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 ed in ogni caso l'affidamento del potere riscuotitorio dei tributi comunali ad un libero professionista non trovava alcun fondamento nella predetta normativa.
2. E' stato depositato in Cancelleria atto qualificato come "istanza per la conciliazione /transazione e rinuncia totale della lite" sottoscritto dai legali delle parti appositamente delegati. Le parti danno atto di aver conciliato la lite alle condizioni convenute nella scrittura chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
L'atto può essere interpretato come rinuncia agli atti da parte del ricorrente con accettazione della controparte; ne consegue l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c..
3 Le spese del presente giudizio vanno compensate come espressamente previsto nell'atto di conciliazione.
P.Q.M.
La Corte, dichiara l'estinzione del processo compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 5 febbraio 2020
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