Cassazione, ordinanza n. 2396 del 03/02/2020

Ordinanza n. 2396 del 03/02/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
2396
Data
03/02/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

In una revocatoria relativa alla costituzione di un fondo patrimoniale, la Corte d’appello aveva dichiarato tardiva l’impugnazione perché la sentenza di primo grado era stata notificata presso il domicilio eletto dal difensore. I ricorrenti sostenevano la nullità della notifica per la mancata indicazione del procuratore costituito. La Cassazione rileva che tale indicazione non è prescritta a pena di nullità e che, considerate l’intestazione della sentenza e la consegna al domiciliatario, l’atto aveva raggiunto lo scopo facendo decorrere il termine breve; rigetta quindi il primo motivo, assorbe gli altri e condanna alle spese.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1327/2016 accoglieva la domanda di revocatoria ordinaria, proposta da Banca E. s.p.a. nei confronti di Secondo B. e A.M., dichiarando inefficace l'atto in data 31.3.2011 di costituzione del fondo patrimoniale anche nei confronti degli intervenuti creditori avvocati A.L. ed U.T., nonché Banca P.M. s.p.a., mentre dichiarava inammissibile l'intervento spiegato da C. s.p.a., successivamente alla maturazione delle preclusioni della fase istruttoria, essendo stato contestato il relativo credito.

La Corte d'appello di Bologna, adita dal B. e dalla M., con sentenza 24.10.2017 n. 2526 dichiarava inammissibile la impugnazione in quanto proposta oltre il termine breve di decadenza.

Osservava al riguardo il Giudice di merito che il difensore degli appellanti in primo grado, avv. E.R., nell'ambito dei poteri conferiti dalla procura ad litem, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co 6 c.p.c. aveva eletto domicilio, ai fini delle comunicazioni e notificazioni, presso lo studio dell'avv. V.C., nominato quale domiciliatario, e presso il quale risultava eseguita in data 31.8.2016 la notifica della sentenza di primo grado: con la conseguenza che era da ritenere tradiva la proposizione dell'appello effettuata con notifica in data 30.1.2017.

Avverso la sentenza di appello, notificata in data 7.12.2017, secondo B. e A.M. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c..

Resistono con distinti controricorsi, anch'essi illustrati da memoria, I.P. s.p.a. (incorporante di Cassa di Risparmio in B. s.p.a. C.); I.B. s.p.a. (derivata da fusione per incorporazione e mutamento di denominazione di Banca I. s.p.a. -BIP- a sua volta incorporante Banca E.).

Non hanno svolto difese gli intimati avvocati A.L. ed U.T., nonché MPS Gestione crediti Banca I. s.p.a. "in nome e per conto" di Banca P. s.p.a., ai quali il ricorso è stato notificato, rispettivamente in data 15.2.2018 e 13.2.2018, presso i difensori domiciliatari.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 170 c.p.c., in quanto la notifica della sentenza di prime cure sarebbe stata effettuata nei confronti delle parti soccombenti in primo grado presso lo studio del domiciliatario ma senza indicazione del procuratore costituito, ciò che determinerebbe la insanabile nullità della notifica.

Il motivo è infondato.

Quando la parte non si costituisce personalmente, la elezione di domicilio è una mera facoltà rimessa alla scelta della parte o del suo difensore -il quale fa propria la scelta della parte, nel caso di elezione di domicilio effettuata contestualmente all'atto di conferimento della procura ad litem, mediante la "autentica minor" della sottoscrizione della parte-, come si evince agevolmente tanto dall'art. 163, comma 3, n. 2) -l'attore deve indicare la propria "residenza"- e n. 6 c.p.c.)- il procuratore deve indicare soltanto il proprio "nome e cognome"-, quanto dall'art. 125 c.p.c. (che richiede soltanto la "indicazione delle parti" e del "codice fiscale" -art. 4 co. 8 lett. a, del D.L. n. 193/2009 conv. in legge n. 24/2010 – e del "numero di fax" del difensore -art. 45 bis col, D.L. n. 90/2014 conv. in legge n. 114/2014-).

Occorre tenere conto, peraltro, che, anche con la introduzione del processo telematico -nei gradi di merito- e con la modifica dell'art. 366, commi 2 e 4, c.p.c. e della legge n. 53/1994, non si è immutato al regime precedente, concernente la facoltà della parte di eleggere domicilio, in difetto di esercizio della quale vale la regola generale secondo cui, dopo la costituzione, e salvo diversa previsione espressa della legge, tutte le comunicazione e le notifiche debbono essere fatte al procuratore della parte (art. 170 comma 1 c.p.c.), e dunque presso il suo studio, ed ora presso il suo indirizzo PEC desunto dai pubblici elenchi individuati dall'art. 16 ter del D.L. 18.10.2012 n. 179 conv. con mod. in legge 17.12.2012 n. 221.

È opportuno rammentare che questa Corte ha avuto modo di esaminare – anteriormente alla introduzione della previsione normativa di obbligatorietà della notifica telematica: art. 16 sexies D.L. n. 179/2012 conv. in legge n. 221/2012, introdotto dall'art. 52 del D.L. n. 114/2014 conv. in legge n. 114/2014, non applicabile alla fattispecie in esame- la ipotesi di concorrente indicazione nell'atto difensivo, da parte del difensore, dell'indirizzo PEC e del domicilio eletto, presso i quali ricevere le comunicazioni e le notificazioni degli atti processuali (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 25215 del 27/11/2014; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14969 del 16/07/2015; id. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 22892 del 10/11/2015; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2133 del 03/02/2016 -in motivazione-; id. Sez. 2 -, Sentenza n. 23412 del 17/11/2016), rilevando: a) che l'indicazione della PEC, prevista per rendere più agevoli le comunicazioni di Cancelleria, non rende inapplicabile l'intero insieme delle norme e dei principi sulla domiciliazione nel giudizio, non potendo obliterarsi la volontà espressamente manifestata dalla stessa parte o dal suo difensore diretta a designare l'elemento topografico dell'elezione di domicilio in maniera compatibile con le regole del processo b) che la PEC costituisce, dunque, oggetto di un'informazione di carattere aggiuntivo finalizzata alle comunicazioni di cancelleria, e che è destinata surrogarsi, anche agli effetti della notifica degli atti, ad una domiciliazione mancante, ma non già a prevalere su di una domiciliazione che il difensore abbia volontariamente effettuato c) che tale scelta volontaria prevaleva anche nel caso di elezione di domicilio ex lege presso la cancelleria del giudice adito, in conformità dell'art. 82, R.D. n. 37 del 1934 d) che se la indicazione dell'indirizzo PEC, senza ulteriori specificazioni, individuava il luogo virtuale cui dovevano essere effettuate tanto le "comunicazioni", quanto le "notificazioni" degli atti processuali, diversamente la espressa destinazione del luogo virtuale soltanto alla ricezione delle "comunicazioni" di Cancelleria, se accompagnata da una elezione di domicilio -tanto più se in luogo diverso da quella dello studio del procuratore ad litem-, concentrava esclusivamente sul domicilio eletto il luogo di destinazione delle "notificazioni": con la conseguenza che, qualora il luogo indicato non fosse ricaduto nella circoscrizione dell'Ufficio giudiziario, doveva ritenersi valida la notifica eseguita mediante deposito dell'atto presso la Cancelleria ex art. 82 r.d. n. 34/1937.

In seguito alla introduzione del processo telematico ai gradi di merito -e solo parzialmente al giudizio di legittimità-, tutte le disposizioni che prevedono che le notificazioni siano eseguite mediante deposito presso la Cancelleria dell'Ufficio giudiziario, trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui "per causa imputabile al destinatario" la notificazione non possa essere eseguita presso l'indirizzo di posta elettronica, ossia presso il domicilio digitale (art. 16 sexies D.L. n. 179/2012 conv. in legge 134/2012).

Nella specie non è controverso: a) che vi sia stata – e sia stata ritualmente portata a conoscenza delle altre parti tramite deposito di memoria ex art. 183, comma 6, n. 3), c.p.c. – la elezione di domicilio presso lo studio (in 41124 Modena, via xxxxxxxxx – PEC xxxxxxxxxx – fax xxxxxxxxx) dell'avv. V.C., indicato quale domiciliatario dal difensore avv. E.R., in nome e per conto dei convenuti, in base ai poteri conferiti dalla procura ad litem (cfr. trascrizione parziale della memoria difensiva, riportata a pag. 11 controricorso I. P. s.p.a.) b) che la sentenza di prime cure sia stata notificata e consegnata presso lo studio del domiciliatario.

Pacifico in giurisprudenza che la notifica in questione sia idonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 2220 del 04/02/2016; id. Sez. 5 -, Sentenza n. 7257 del 22/03/2017; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 30835 del 28/11/2018, che affermano tutte la prevalenza del criterio topografico -domicilio eletto- su quello personale -dello studio del procuratore ad litem- quando il domiciliatario non corrisponda al procuratore costituito per la parte in giudizio, precisando peraltro che "La notifica della sentenza presso il procuratore domiciliatario, effettuata in luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio a seguito del trasferimento dello studio professionale, è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione previsto dall'art. 326 c.p.c., atteso che la variazione di indirizzo non incide sulla relazione dello studio con la parte interessata e con il procuratore costituito, sicché resta soddisfatta l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare, nei termini prescritti, l'opportunità dell'impugnazione"), la allegata nullità della notifica della sentenza per omessa indicazione del nominativo del procuratore ad litem, non trova nella specie riscontro, in quanto la omissione di tale indicazione non è elemento formale espressamente richiesto dalla legge la cui mancanza è sanzionata a pena di nullità. Ne segue che la verifica della invalidità dell'atto di notificazione va compiuta alla stregua del risultato pratico conseguito dall'atto, dovendo lo stesso ritenersi affetto da nullità le volte in cui sia dimostrata "la mancanza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo" (art. 156 comma 2 c.p.c.).

Orbene la indicazione del procuratore ad litem appare necessaria le volte in cui non sia dato "aliunde" evincere, dalla stessa sentenza notificata, il nominativo del difensore della parte – che è il destinatario dell'atto, in quanto soggetto professionalmente competente a valutare la strategia difensiva da seguire ed a rappresentare alla parte assistita le ragioni che rendano o meno opportuna la proposizione della impugnazione – : solo in tal caso, infatti, può manifestarsi una situazione di incertezza in ordine all'effettiva conoscenza da parte del predetto difensore dell'atto notificato al domiciliatario. Nella specie, tale situazione incertezza non risulta neppure allegata dalle parti ricorrenti (se non tautologicamente in relazione alla tardiva proposizione dell'appello) le quali si sono limitate soltanto a lamentare di non avere avuto personalmente contezza della avvenuta notifica della sentenza (circostanza irrilevante dovendo la sentenza pervenire a conoscenza del procuratore ad litem), senza peraltro neppure specificare in che modo e quando ed in base a quali circostanze fossero poi pervenute -personalmente o tramite il loro difensore- a conoscere, solo in tempo successivo, la esistenza della sentenza; nulla avendo, invece, dedotto in ordine ad eventuali dubbi od altre difficoltà che avrebbe incontrato il legale domiciliatario nella identificazione del procuratore ad litem che assisteva le parti.

Non appare, peraltro, dirimente il richiamo operato dai ricorrenti al precedente -non massimato- di questa Corte cass. Sez. 2 Sentenza 02/09/2015 n. 17452, atteso che la fattispecie colà esaminata era diversa, essendo stata notificata la sentenza presso lo studio del legale domiciliatario che era stato nominato a seguito di esclusiva iniziativa della parte, senza che fosse ravvisabile alcun collegamento del domiciliatario con il procuratore ad litem della parte, presso il quale era stato originariamente eletto domicilio all'atto del conferimento della procura, e che non era stato revocato, né aveva mutato domicilio.

Diversamente nel caso sottoposto all'esame del Collegio è stato lo stesso procuratore ad litem (avv. E.R.) a compiere e portare a conoscenza delle altre parti la nuova elezione di domicilio (presso l'avv. Cazzella), attraverso il deposito di una memoria difensiva dallo stesso sottoscritta.

Tanto è sufficiente allora, unitamente alla inequivoca indicazione contenuta nella intestazione della sentenza del Tribunale del nominativo dell'avv. R. quale procuratore ad litem di A.M. e Secondo B., a ritenere che l'attività di partecipazione, nel che si risolve il procedimento notificatorio, abbia raggiunto comunque il suo scopo, portando a legale conoscenza del procuratore ad litem la sentenza di prime cure attraverso la notifica dell'atto presso il legale domiciliatario, dovendo ritenersi, pertanto, tale notifica pienamente idonea a fare decorrere il termine breve ex art. 325 e 326 c.p.c. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, quanto al primo motivo, assorbiti tutti gli altri motivi, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale, quanto al primo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno, in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 13/11/2019

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