Cassazione, sentenza n. 2623 del 05/02/2020
Sentenza n. 2623 del 05/02/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2623
- Data
- 05/02/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia verteva sul riclassamento e sulla nuova rendita di due immobili, uno dei quali gravato da distinti diritti di usufrutto e nuda proprietà. La Corte ha rilevato che l’impugnazione del classamento richiede la partecipazione di tutti i contitolari di diritti reali sul medesimo bene, poiché non sono ammissibili valutazioni divergenti sulla sua natura ai fini impositivi. Accolto il motivo sul difetto di litisconsorzio necessario e assorbite le ulteriori censure, la Cassazione ha annullato entrambe le sentenze di merito e rinviato alla Commissione tributaria provinciale per rinnovare il giudizio.
Testo della pronuncia
1. D.D. e Z.M.P. impugnavano l'avviso di accertamento relativo alla rideterminazione del classamento ed all'attribuzione di una nuova rendita di due immobili siti in Roma e distinti in mappa al F. (—) part. (—) e (—).
Sostenevano i ricorrenti che l'agenzia del territorio aveva proceduto alla rideterminazione del classamento ai sensi della L. n. 311 dei 2004, art. 1, comma 335, senza che nell'atto fossero esplicitate le ragioni poste a base del provvedimento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell'agenzia delle entrate, la CTR del Lazio lo accoglieva.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione D.D., anche quale erede di Z.M.P., svolgendo tre motivi illustrati con memoria.
L'agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, con riferimento all'immobile distinto in mappa al F. (—) part. (—), D.D. e Z.M.P. erano titolari del mero diritto di usufrutto in ragione di 1/2 ciascuno, mentre titolare della nuda proprietà era D.M.. Ne conseguiva che il giudizio avrebbe dovuto essere esteso alla predetta D.M., trattandosi di litisconsorzio necessario sicchè, non essendo ciò avvenuto, la sentenza impugnata era nulla e si doveva disporre il rinvio al giudice di primo grado.
2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. Sostiene che il classamento effettuato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, avente la finalità di rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali dovute al mancato aggiornamento delle rendite catastali all'interno di uno stesso Comune, non è adeguatamente motivato con riguardo all'immobile che ne costituisce l'oggetto, mancando della motivazione relativa alle caratteristiche specifiche di esso che giustificherebbero l'attribuzione della categoria e della classe contestate.
3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la CTR considerato che sugli immobili era già intervenuta una precedente variazione catastale a seguito di miglioramenti effettuati che era del tutto congrua.
4. Il primo motivo è fondato. Invero costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità quello secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, al fine di ottenere l'accertamento della natura agricola dello stesso, dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari (o comunque tra i contitolari di distinti diritti reali inerenti allo stesso immobile), non potendosi ammettere che tale accertamento – vincolante ai fini dell'esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) – possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo (Cass. n. 9234 del 24/4/2014; Cass. n. 15489 del 30/06/2010; Cass. n. 24101 del 28/12/2012).
5. Gli atri motivi rimangono assorbiti.
6. La sentenza impugnata e quella di primo grado vanno, dunque, cassate in relazione al motivo al motivo accolto e la causa va rinviata per la rinnovazione del giudizio alla commissione tributaria provinciale di Roma.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia alla commissione tributaria provinciale di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020
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