Cassazione, ordinanza n. 1594 del 26/01/2021
IRPEF - Fondo di previdenza complementare - Assimilazione a reddito di pensione - Base imponibile - Intera somma versata.
La controversia concerne il rimborso della maggiore IRPEF applicata alla capitalizzazione di una pensione integrativa erogata da un fondo di previdenza complementare a un ex dipendente. La Corte qualifica la somma come reddito della stessa categoria della pensione integrativa sostituita e considera imponibile l’intero importo, senza sottrarre i contributi volontari, poiché l’esclusione riguarda soltanto quelli versati per obbligo di legge. Accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la sentenza favorevole al contribuente è cassata e il ricorso introduttivo viene rigettato nel merito.
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