Cassazione, sentenza n. 1553 del 26/01/2021

Sentenza n. 1553 del 26/01/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
1553
Data
26/01/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia nasceva da una cartella per omessi versamenti di IRAP, IVA, ritenute e addizionali, oltre al recupero di un credito d’imposta; la CTR aveva dichiarato tardivo l’appello dell’Agenzia. La Cassazione precisa che, nella notificazione postale diretta, l’avviso di ricevimento sostituisce la ricevuta di spedizione solo se la data è attestata meccanograficamente o con timbro postale leggibile, salvo ricezione certificata entro il termine. Poiché la data tempestiva era manoscritta, il timbro illeggibile e mancava altra prova idonea, il ricorso è rigettato e l’inammissibilità dell’appello resta ferma.

Testo della pronuncia

1. Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate e alla (—) s.p.a. la (—) Societa' Cooperativa impugno' davanti alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa la cartella esattoriale n. (—), notificata il 16 maggio 2007, con la quale le era stato intimato il pagamento dell'importo di Euro 144.726,51 per omesso versamento di IRAP, IVA, ritenute alla fonte, addizionale comunale e regionale e recupero credito di imposta per investimenti indebitamente utilizzato, con riferimento all'anno di imposta 2003, deducendo la giuridica inesistenza della relativa notificazione, il difetto di sottoscrizione del ruolo, l'omesso invio della comunicazione dell'avviso bonario, la decadenza dai termini per porre in essere l'attivita' di liquidazione in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 36-bis, e del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54-bis, l'omesso invio dell'avviso di pagamento, il difetto di sottoscrizione della cartella esattoriale, l'illegittimita' dell'iscrizione a ruolo per recupero del credito di imposta per omesso preventivo invio dell'avviso di recupero, l'inesistenza della pretesa tributaria.

La Commissione tributaria provinciale con sentenza n. 52-0409 depositata l'11 febbraio 2009 accolse il ricorso annullando i provvedimenti impugnati.

2. Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle entrate propose appello di cui la (—) Societa' Cooperativa, nel costituirsi in giudizio, eccepi' l'inammissibilita' sul presupposto che la notificazione dell'atto di impugnazione fosse stata effettuata oltre il termine di decadenza di cui all'articolo 327 c.p.c., comma 1.

Con sentenza n. 149/16/11, depositata il 19 aprile 2011, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione distaccata di Siracusa, dichiaro' il gravame inammissibile.

3. Avverso tale decisione l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. La (—) Societa' Cooperativa ha resistito con controricorso, depositando, altresi', memoria ex articolo 378 c.p.c. Alla pubblica udienza del 15 novembre 2016 la Quinta Sezione civile di questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulle questioni di massima di particolare importanza relative alla decorrenza nel giudizio tributario del termine per la costituzione del ricorrente e dell'appellante che si avvalga della notificazione a mezzo del servizio postale e dell'ammissibilita' del ricorso o dell'appello che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, nel caso in cui il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 330 c.p.c. in combinato disposto con il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 1, comma 2, e articolo 49.

Assume, in particolare, l'Amministrazione finanziaria di aver proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione distaccata di Siracusa, depositata l'11 febbraio 2009 e non notificata, con ricorso notificato a mezzo del servizio postale ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 20, comma 2, e articolo 53, comma 2, sia presso la sede della societa' contribuente, sia presso il domicilio dalla medesima eletto presso lo studio del difensore Rag. (—); che la raccomandata n. (—), relativa a tale ultima notifica, e' stata spedita il (—), coincidente con l'ultimo giorno del termine "lungo" ai sensi dell'articolo 327 c.p.c. (nella versione anteriore alla novella introdotta con la L. 18 giugno 2009, n. 69) di un anno e 46 giorni, decorrente dall'11 febbraio 2009, data di deposito della sentenza impugnata; che entrambe le notificazioni sono andate a buon fine e, comunque, la contribuente si e' costituita difendendosi nel merito; che, cionondimeno, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendolo tardivo; che tale statuizione si fonda sul presupposto che "la raccomandata n. (—), relativa all'atto di appello e' stata inviata dall'Agenzia delle Entrate alla societa' contribuente in data (—)"; che, tuttavia, il giudice d'appello, cosi' decidendo, non ha considerato che il ricorso in appello e' stato notificato alla societa' non solo presso la sua sede, con la raccomandata cui la sentenza gravata fa esclusivo riferimento, ma anche presso il domicilio eletto per il giudizio (con raccomandata n. (—)) ai sensi dell'articolo 330 c.p.c., pacificamente applicabile al processo tributario; che tale ultima notifica, a differenza di quella effettuata presso la sede della societa', e' senz'altro tempestiva, essendo la relativa raccomandata stata spedita il (—).

1.1. La controricorrente (—) Societa' Cooperativa ha contrastato le deduzioni erariali rilevando, in primo luogo, che l'error in procedendo denunciato dalla controparte avrebbe dovuto essere ricondotto nel paradigma della violazione di legge ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ovvero del difetto di motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ha, inoltre, eccepito l'inammissibilita' del ricorso per difetto di autosufficienza per avere l'Agenzia delle entrate omesso di indicare nel corpo dell'atto di impugnazione il contenuto dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. (—), relativa alla notificazione al procuratore costituito nel giudizio di primo grado, nonche' di precisare quando e' stato prodotto e dove si trova il documento. Ha, quindi, argomentato in merito all'infondatezza del ricorso erariale, dando rilievo all'attestazione, depositata dalla stessa contribuente in data 11 febbraio 2011, con cui si certifica che la raccomandata n. (—) e' stata spedita il (—) e consegnata al procuratore rag. (—) il (—); all'illeggibilita' nell'avviso di ricevimento prodotto in copia fotostatica dalla ricorrente, del timbro di spedizione postale; all'omessa produzione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della ricevuta di spedizione rilasciata dall'Ufficio postale. Infine, la societa' controricorrente ha eccepito l'inammissibilita' dell'appello erariale per non avere l'Amministrazione finanziaria provveduto al deposito di copia del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata, in spregio al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 2.

2. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilita' del ricorso per cassazione per difetto di autosufficienza, formulata in controricorso.

Il motivo articolato dalla difesa erariale – che contrariamente a quanto ritenuto dalla controparte, denunciando l'erronea valutazione di un atto processuale, quale la relazione di notificazione del ricorso in appello, e' stato correttamente intitolato come error in procedendo – risponde ai canoni dell'autosufficienza.

Risultano, invero, riportati nel corpo dell'atto tutti gli elementi e i riferimenti necessari ad individuare, nei suoi termini esatti, l'errore denunciato e i fatti processuali che ne costituiscono la base (cfr. pagg. 3 e 4 del ricorso) e tali deduzioni risultano corroborate dall'allegazione, di seguito al ricorso, di copia degli atti ritenuti strumentali allo scopo (l'atto di appello sub all. 2) e gli avvisi di ricevimento delle raccomandate n. (—) e (—) (sub all. 3).

2.1. Costituisce, invece, motivo d'inammissibilita' dell'appello erariale il fatto, pure evidenziato dalla societa' contribuente, che il relativo ricorso sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale e che l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, abbia depositato l'avviso di ricevimento del plico e non anche la ricevuta di spedizione.

Come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13452 del 29 maggio 2017, tale evenienza non decreta l'inammissibilita' del gravame soltanto se nell'avviso di ricevimento la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. In tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento e' idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, al contrario, in loro mancanza, la non idoneita' della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sullo stesso avviso di ricevimento puo' essere superata, ai fini della tempestivita' della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza) (in senso conforme v. Cass. Sez. 6-5, ord. 11/5/2018, n. 11559).

2.2. Dagli avvisi di ricevimento riprodotti dalla difesa erariale nel presente giudizio emerge, invero, che il ricorso in appello e' stato notificato dall'Agenzia delle entrate a mezzo del servizio postale ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 20, comma 2, e articolo 53, comma 2, sia alla parte personalmente, che al procuratore presso il quale questa aveva eletto domicilio nel giudizio di primo grado.

La prima raccomandata risulta essere stata spedita in data (—) e, dunque, tardivamente, mentre la seconda (n. (—)) reca la data di spedizione del (—), ricadente entro il termine ex articolo 327 c.p.c. (applicabile ratione temporis) di un anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di primo grado, avvenuto in data 11 febbraio 2009.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che tale ultimo avviso di ricevimento non sia idoneo ad assolvere alla medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, giacche' la data di spedizione ivi riportata risulta scritta manualmente, mentre il timbro postale impresso in calce allo stesso appare illeggibile.

Occorre, infine, rilevare che, non solo tali carenze documentali non risultano essere state colmate attraverso la produzione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di idonea certificazione, proveniente dall'agente postale, della ricezione del plico entro il termine per l'impugnazione, ma, come evidenziato dai giudici d'appello, la societa' contribuente ha prodotto una comunicazione di (—) s.p.a. in data 28/6/2010 nella quale si da' atto che "la raccomandata n. (—) del (—)" inviata al procuratore della societa' contribuente, Rag. (—), e' stata consegnata il (—).

3. Per le ragioni esposte il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Nei rapporti tra l'Agenzia delle entrate e la (—) Societa' Cooperativa le spese processuali del giudizio di cassazione sono liquidate nel dispositivo secondo il principio di soccombenza. Di esse va disposta la distrazione in favore del procuratore della controricorrente, dichiaratosi antistatario. Con riferimento alla (—) s.p.a. (gia' (—) s.p.a.) nulla deve disporsi, invece, sulle spese, essendo detta societa' rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della (—) Societa' Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. (—), dichiaratosi antistatario.

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