Cassazione, ordinanza n. 1576 del 26/01/2021
Imposta di registro - Agevolazioni -Trasferimento di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati regolarmente approvati - Convenzione attuativa non stipulata - Agevolazione - Ammissibile.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1576
- Data
- 26/01/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite concerne l’agevolazione sull’imposta di registro per il trasferimento di un terreno inserito in un piano urbanistico particolareggiato. La Corte chiarisce che la convenzione attuativa non deve necessariamente precedere il trasferimento, ma resta indispensabile per l’utilizzazione edificatoria, che deve realizzarsi nel termine quinquennale; nel caso concreto, tuttavia, la convenzione non era stata sottoscritta e l’edificazione non era avvenuta. È quindi confermata la revoca del beneficio e il ricorso della contribuente viene rigettato.
Massima
In tema di agevolazioni tributarie per imposta di registro, il beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 – relativo ai trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati – si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell'atto di trasferimento, pur sussistendo l'inserimento dell'immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, sempreché sia rispettato il termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria", e ciò in quanto la sottoscrizione della convenzione dà comunque diritto all'agevolazione e non è invece stabilito che la sottoscrizione della convenzione debba precedere l'atto di disposizione.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
In data 29.06.2010 l'Ufficio notificava un avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni con cui revocava le agevolazioni concesse poiché il terreno oggetto di trasferimento non risultava appartenere alla categoria per cui era stata richiesta l'agevolazione, con conseguente revoca delle agevolazioni per euro 98.684,00 oltre ad interessi e sanzioni. Trattavasi, in particolare, delle agevolazioni previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000 secondo cui nei trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'i per cento si applica a condizione che l'acquirente beneficiario realizzi integralmente, secondo le previsioni del piano, le potenzialità edificatorie dell'area, in quanto la "ratio" della norma è quella di agevolare l'attività edificatoria e favorire lo sviluppo equilibrato del territorio.
1.1. La società contribuente proponeva pertanto ricorso, cui resisteva l'Ufficio. La CTP respingeva il ricorso a causa della mancata sottoscrizione della convenzione: quest'ultima, non sottoscritta dal contribuente, costituiva comunque il presupposto per l'applicazione delle agevolazioni in oggetto.
2. Interponeva così appello la contribuente, che censurava la decisione di primo grado sotto due profili: da un lato l'avviso di liquidazione violava il principio di definitività dell'accertamento con adesione, dall'altro esso era illegittimo poiché la norma subordinava il beneficio dell'agevolazione al solo fatto che l'utilizzazione edificatoria avvenisse entro cinque anni dal trasferimento. A tale ultimo riguardo precisava che la convenzione costituiva un atto negoziale successivo all'adozione del piano cui era di fatto estranea, essendo necessaria solo al fine di avviare la fase di realizzazione. La CTR respingeva l'appello del contribuente confermando il decisum della CTP in ordine alla necessità della previa stipula della convenzione.
Ricorre per la cassazione della sentenza la società contribuente con quattro motivi di ricorso, cui replica l'Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso.
In prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria con documento.
CONSIDERATO CHE
2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione art. 112 c.p.c., l'omessa pronunzia e l'illegittimità dell'avviso di liquidazione n. xxxxxxxxxxxxx per violazione dell'art. 3 del d.lgs. 218/1997 in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3) e 4) c.p.c..
Afferma, in buona sostanza, che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui avrebbe dedotto l'illegittimità della sentenza gravata giacché l'avviso di liquidazione afferiva ad un accertamento definito con adesione, con conseguente improponibilità di qualunque ulteriore contestazione. Donde il primo motivo di ricorso, proposto sotto forma di violazione di norma di diritto e, specificatamente, dell'art. 3 del d.lgs. 218/1997 secondo cui l'accertamento definito con adesione vincola l'Ufficio, che non lo può più modificare.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c.. Lamenta, in particolare, che ove il richiamo della CTR alla liquidazione del valore definito con l'adesione sia inteso come risposta al (precedente) motivo di appello, la sentenza sarebbe viziata sotto il profilo dell'omessa pronuncia. Segnatamente i giudici di secondo grado non avrebbero vagliato la censura svolta nella parte in cui si contestava la possibilità per l'Ufficio di avanzare pretese ulteriori rispetto a quelle indicate nell'atto di adesione.
2.2. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 33 della legge 388/2000, come integrata dall'art. 2, c. 30 l. n. 350/2003 e dell'art. 1, c. 306, l. n. 296/2006 in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
La decisione sarebbe viziata per aver la CTR ritenuto la stipula della convenzione necessaria al fine di poter fruire delle agevolazioni ex art. 33, comma 3, della legge 23.12.2000 n. 388 in punto di aliquote agevolate delle imposte di registro, catastali e ipotecarie, essendo solo necessario che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento. All'uopo invoca un precedente reso da questa Corte (sentenza n. 20864/2010) secondo cui la stipula della convenzione non sarebbe necessaria.
2.3. Con il quarto e ultimo motivo di ricorso la ricorrente si duole dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c.. Segnatamente, lamenta l'omesso esame della questione inerente la non necessità della stipula della convenzione, censurando anche l'individuazione delle norme applicabili, in primis dell'art. 2, co. 30, della legge n. 350/2003, che "avrebbe introdotto" per l'appunto l'obbligo della sottoscrizione della convenzione.
3. Il primo motivo di ricorso va globalmente disatteso.
Con esso, infatti, la contribuente lamenta congiuntamente ed inammissibilmente la violazione di norme di diritto e il vizio di omessa pronuncia, senza tuttavia operare alcuna specifica distinzione tra i due vizi richiamati nell'art. 360 c.p.c., utile a comprendere la specificità delle censure nei confronti della sentenza impugnata.
3.1. In ogni caso, il motivo si rivela infondato.
La difesa erariale ha evidenziato che la CTR, ancorché con motivazione alquanto sintetica, ha respinto la censura svolta dalla contribuente poiché i tributi richiesti sono stati quantificati proprio sulla
scorta della liquidazione del valore definito con l'adesione (statuizione che peraltro viene richiamata dallo stesso ricorrente ma solo a fondamento del secondo motivo di ricorso). Ciò significa che l'accertamento con adesione non è stato modificato: al contrario, esso è rimasto invariato e ne è stata data esecuzione con la liquidazione delle maggiori imposte dovute per effetto della liquidazione.
4. Il secondo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente presentando lo stesso profilo di inammissibilità.
È infatti insegnamento ormai costante, e da cui non v'è motivo di discostarsi, quello secondo cui l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). A tal fine è stato però precisato che per "fatto" non deve intendersi una "questione" o un "punto", quanto un vero e proprio "accadimento storico". Non costituiscono, viceversa, "fatti" suscettibili di fondare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame delle argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802, Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152).
4.1 Ciò posto, il secondo motivo proposto non si basa su un fatto storico quanto, per espressa deduzione del ricorrente, sul "fatto" che i giudici d'appello non avrebbero scrutinato la doglianza svolta nella parte in cui contestava la possibilità di avanzare pretese ulteriori rispetto a quelle indicate nell'atto di adesione.
Circa il quarto motivo, e a latere la circostanza che non è dubbia l'entrata in vigore della legge n. 350/2003 quale legge finanziaria dello Stato per l'anno 2004, esso non si basa su un fatto storico quanto sul "fatto" che i giudici d'appello non avrebbero scrutinato la doglianza svolta nei termini proposti dalla contribuente, segnatamente nella parte in cui aveva contestava la disciplina applicata e, segnatamente, l'art. 2, comma 30, della legge n. 350/2003.
I motivi sono pertanto inammissibili.
5. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso.
Questa Corte è intervenuta a più riprese nel complesso tema delle agevolazioni. Infatti, se è ben vero che con alcune pronunce questo Giudice ha disconosciuto l'applicazione della norma agevolativa nel caso di trasferimenti di immobili siti in piani di lottizzazione ad iniziativa privata in assenza della stipula della convenzione di lottizzazione alla data dell'atto di cessione (cfr. Cassazione sentenza 8 luglio 2009, n. 16003; ordinanza 25 gennaio 2010, n. 1350; ordinanza 26 ottobre 2011, 222300), non è men vero che in altri precedenti questa Corte abbia espresso una interpretazione meno letterale e più sostanzialistica sancendo la necessità che la sottoscrizione della convenzione dà comunque diritto all'agevolazione senza però stabilire che la sottoscrizione della convenzione debba necessariamente precedere l'atto di disposizione (Cass. n. 20864/2010; n. 7898 del 2012).
5.1 Ciò premesso, recentemente questa Corte ha dato seguito al secondo orientamento stabilendo che "In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 (…) si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell'atto di trasferimento, pur sussistendo l'inserimento dell'immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, come indicato nella L. n. 350 del 2003, art. 2, sempreché sia rispettato il termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria", e ciò in quanto la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30, sancisce che la sottoscrizione della convenzione dà comunque diritto all'agevolazione e non stabilisce che la sottoscrizione della convenzione deve precedere l'atto di disposizione" (Cfr. Cass., V, n. 3198/2018).
5.2 Orbene, dalla lettura del ricorso si evince agevolmente che la convenzione non è stata sottoscritta e che, soprattutto, l'edificazione non ha avuto luogo. Rebus sic stantibus la contribuente non ha diritto a fruire delle agevolazioni che presuppongono comunque l'utilizzazione edificatoria da parte dello stesso soggetto che ha preso parte all'atto di trasferimento, previa sottoscrizione della convenzione. È pacifico infatti che non può darsi seguito all'edificazione se non sia stata prima sottoscritta la convenzione. Quest'ultima è dunque necessaria al fine di poter fruire delle agevolazioni, nel senso che costituisce la conditio sine qua non per dare seguito all'utilizzazione edificatoria, mentre non è "più" richiesto che essa preceda l'atto di trasferimento.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro cinquemilaseicento/00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 22/10/2020.
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