Cassazione, ordinanza n. 1593 del 26/01/2021

Contenzioso tributario - Atti impugnabili - Rigetto atto di interpello - Ammissibile - Elencazione di cui all'art. 19 del d.lgs 546/92 - Tassativa ma con riferimento alle categorie.

Tipologia
Sentenza
Numero
1593
Data
26/01/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguarda il diniego definitivo di un interpello disapplicativo relativo alla disciplina delle società non operative. La Corte conferma che tale diniego è impugnabile: la tassatività dell’elenco degli atti prevista per il processo tributario attiene alle categorie e comprende gli atti che manifestano una pretesa tributaria definita; precisa però che le circostanze oggettive esonerative devono essere rigorosamente provate dal contribuente, anche quanto alla loro incidenza sull’operatività. Rigettato il primo motivo e accolto il secondo, la sentenza è cassata con rinvio alla commissione regionale.

Massima

E' da considerarsi atto impugnabile il rigetto definitivo dell'atto di interpello. L'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con i quali l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi la tassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati, ma alle categorie a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

RILEVATO CHE

1. La Commissione tributaria regionale della Campania ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l'impugnazione proposta dalla C. s.r.l. avverso il diniego di interpello disapplicativo degli oneri fiscali, previsto per le società non operative, in relazione all'anno di imposta 2012.

2. Ha rilevato il giudice di appello, premessa l'autonoma impugnabilità del diniego di interpello, che la documentata esistenza di una lite giudiziaria tra la contribuente e la proprietaria dei locali ove erano collocati beni aziendali, con rifiuto di riconsegna, palesavano la natura non attiva dell'impresa e rendevano illegittimo il disconoscimento della non operatività.

3. Per la cassazione della citata sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi. La C. s.r.l. ha resistito con controricorso e ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis1 cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: «Violazione dell'art. 19 D.lgs. n. 546/92, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.», deducendo l'erroneità della sentenza per aver ritenuto che la comunicazione di risposta all'interpello disapplicativo per le società di comodo sia atto autonomamente impugnabile; e tanto sia perché il citato atto non è compreso nel tassativo elenco previsto dall'art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, sia perché l'avviso di accertamento successivo sarebbe impugnabile anche in assenza di preventiva contestazione della risposta all'interpello.

b. Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 30 comma 4 bis della legge 724/1994 e dell'art. 37 bis comma 8 del dpr 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», deducendo l'erroneità della sentenza per aver ritenuto che fosse sufficiente a provare l'impossibilità di operatività la sussistenza di una controversia civile con la locatrice dei locali ove erano situati beni sociali.

2. La C. s.r.l. argomenta nel controricorso l'infondatezza dell'avversa impugnazione, di cui chiede il rigetto.

3. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

4. Il primo motivo è infondato. In tema di elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 2144 del 30/01/2020) ha affermato il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui il suddetto elenco, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con i quali l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi la tassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati, ma alle categorie a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con nomen iuris diversi da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici, ed anche gli atti prodromici degli atti impositivi. Tra questi, questa Corte (Sez. 6-5, Ordinanza n. 32425 del 11/12/2019) ha espressamente individuato il rigetto definitivo, come nella specie, dell'istanza di interpello.

5. Il secondo motivo è fondato. La natura oggettiva delle circostanze che, ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis della legge n. 724 del 1994, consente all'imprenditore di avvalersi della disapplicazione della tassazione, impone al giudice un rigoroso riscontro della non imputabilità delle circostanze dedotte alla volontà o alla responsabilità dell'imprenditore medesimo (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9852 del 20/04/2018), in ciò concretizzandosi il carattere oggettivo delle circostanze medesime, previste dalla citata norma (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 34642 del 30/12/2019). Di tale prova è onerato il contribuente. Nel caso di specie, la CTR non ha fatto buon governo di tali principi interpretativi, posto che ha attribuito valenza probatoria a una situazione di fatto – il contenuto della "comparsa di risposta e dell'istanza di chiamata in causa" (cfr. pag. 2 della sentenza), depositati in un non meglio identificato giudizio civile che vede opposta l'odierna contribuente con una terza società locatrice dei locali in cui erano conservati attrezzature aziendali – del tutto inidonea a dimostrare il requisito esonerativo previsto dalla legge: e ciò sia perché gli atti indicati sono atti difensivi della contribuente in un processo, sono dunque da essa provenienti e, come tali, certamente non estranei al contribuente (l'esatto opposto, quindi, di quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte); sia perché nessun accertamento risulta compiuto dalla CTR circa l'impatto quantitativo e qualitativo di tale fermo di attrezzature rispetto alla capacità della società di raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito indicati al precedente comma 1 dell'art. 30 della medesima legge n. 724 del 1994. Tanto determina la falsa applicazione della normativa denunciata come lesa, con peculiare riferimento alle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari ai fini del raggiungimento di una corretta prova presuntiva, e comporta la fondatezza del motivo in esame che, ben lungi dal pretendere da questa Corte un riesame della valutazione istruttoria (come opina la controricorrente nella memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.) denuncia fondatamente la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

6. Tanto determina la cassazione della sentenza impugnata con conseguente rinvio innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà altresì a regolare le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti, in relazione al motivo accolto, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà altresì a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2020.

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