Cassazione, sentenza n. 1563 del 26/01/2021
Sentenza n. 1563 del 26/01/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1563
- Data
- 26/01/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un professionista contestava l’accertamento di maggiori redditi ai fini IRPEF, IRAP e IVA, fondato su versamenti bancari rimasti senza giustificazione, sostenendo che la pronuncia costituzionale richiamata avesse eliminato la presunzione anche per tali movimenti. La Corte distingue i versamenti dai prelevamenti: per i primi resta operante la presunzione legale, superabile dal lavoratore autonomo mediante prova analitica dell’estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili. Poiché il giudice regionale aveva accertato la mancanza di tale prova, il ricorso è rigettato.
Testo della pronuncia
1. (—), medico legale, lavoratore autonomo, impugno', innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, l'avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP, IVA, per il periodo d'imposta 2006, che recuperava a tassazione il maggior reddito di lavoro autonomo, non dichiarato e accertato in Euro 132.259,25, sulla base di indagini bancarie e, in particolare, dei versamenti su conto corrente privi di giustificazione.
2. La C.T.P. di Salerno rigetto' il ricorso con sentenza (n. 26/2013) confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale, innanzitutto, disattendendo un'eccezione dell'appellante, ha escluso la rilevanza, ai fini del giudizio, della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, riguardante i "prelevamenti" e non i "versamenti" in conto corrente, e, quanto ai motivi d'impugnazione, ha negato che l'interessato, gravato del relativo onere, avesse dimostrato l'irrilevanza fiscale delle rimesse di conto corrente.
3. Il contribuente ricorre per cassazione, con un motivo, e l'Agenzia resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo del ricorso ("Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, n. 2, in combinato disposto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 51, comma 2, n. 2, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, e con l'articolo 2697 c.c., nonche' con l'articolo 136 Cost., il tutto in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3"), il ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha considerato che, alla luce della sentenza n. 228 del 2014 della Corte costituzionale, non soltanto i prelievi, ma neppure i versamenti sul conto corrente possono essere equiparati ai compensi non dichiarati del professionista.
1.1. Il motivo non e' fondato.
1.1.1. In passato questa Sezione tributaria (Cass. 10/02/2017, n. 3628), decidendo su analoga vicenda, riguardante i redditi non dichiarati di un lavoratore autonomo (un medico oculista), accertati dall'A.F. a mezzo di indagini bancarie, sulla premessa che la Consulta, con sentenza n. 228 del 2014, aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, come modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 402, lettera a), n. 1), limitatamente alle parole "o compensi", ritenendo che la presunzione posta dalla citata norma, con riferimento ai compensi percepiti dai lavoratori autonomi, fosse "lesiva del principio di ragionevolezza nonche' della capacita' contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attivita' professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito"; indi, ha stabilito che: "In conseguenza della predetta pronuncia, pertanto, "non e' piu' proponibile l'equiparazione logica tra attivita' d'impresa e attivita' professionale fatta, ai fini della presunzione posta dall'articolo 32, dalla giurisprudenza di legittimita' per le annualita' anteriori" (Cass. n. 23041 del 2015), cosicche' e' definitivamente venuta meno la presunzione di imputazione dei prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nella propria attivita' dal lavoratore autonomo o dal professionista intellettuale, che la citata disposizione poneva, spostandosi, quindi, sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone dei ricavi. Con riferimento ai versamenti effettuati dai predetti soggetti (lavoratori autonomi) sui propri conti correnti resta, quindi, invariata la presunzione legale posta dalla predetta disposizione a favore dell'Erario, che data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravita', precisione e concordanza richiesti dall'articolo 2729 c.c., per le presunzioni semplici, superabile da prova contraria fornita dal contribuente (Cass. n. 16697/2016; Cass. n. 6237/2015 e n. 9078/2016), "il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilita' di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili" (Cass. sent. n. 18081 del 2010; cfr. anche sent. n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014).".
Nello stesso senso, da ultimo, Cass. 23/10/2020, n. 23359, ha affermato che: "(…) resta invariata la presunzione legale posta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, con riferimento ai "versamenti" effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicche' questi e' onerato di provare in modo analitico l'estraneita' di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attivita' imprenditoriale e professionale limitatamente ai "prelevamenti" sui conti correnti (Cass., sez. 5, 30 marzo 2018, n. 7951; Cass., sez. 5, 26 settembre 2018, n. 22931; Cass., sez. 5, 9 agosto 2016, n. 16697; Cass., 11 novembre 2015, n. 23041).".
1.1.2. Nella specie, la C.T.R., sulla scia di tale sicuro indirizzo nomofilattico, alla stregua di un accertamento di fatto, non attinto da specifico rilievo critico, ha negato che il contribuente avesse dato prova dell'irrilevanza fiscale dei versamenti bancari.
2. Spese regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

