Cassazione, ordinanza n. 1594 del 26/01/2021
IRPEF - Fondo di previdenza complementare - Assimilazione a reddito di pensione - Base imponibile - Intera somma versata.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1594
- Data
- 26/01/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerne il rimborso della maggiore IRPEF applicata alla capitalizzazione di una pensione integrativa erogata da un fondo di previdenza complementare a un ex dipendente. La Corte qualifica la somma come reddito della stessa categoria della pensione integrativa sostituita e considera imponibile l’intero importo, senza sottrarre i contributi volontari, poiché l’esclusione riguarda soltanto quelli versati per obbligo di legge. Accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la sentenza favorevole al contribuente è cassata e il ricorso introduttivo viene rigettato nel merito.
Massima
La prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettui in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, costituisce reddito della stessa categoria della «pensione integrativa» cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituita dall'intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
RILEVATO CHE
1. La Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l'impugnazione, proposta da C.P., avverso il silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione fiscale in relazione all'istanza di rimborso della maggiore imposta Irpef versata in riferimento all'anno di imposta 2004, oggetto di tassazione separata dal Fondo di Previdenza C., per la capitalizzazione di parte della pensione integrativa liquidata.
2. Ha rilevato il giudice di appello che il Fondo per la prestazione integrativa era stato alimentato "per certo" con la sola contribuzione dell'assicurato, laddove in relazione alla prestazione liquidata dal Fondo Assicurazione Generale Obbligatoria si era verificato un inadempimento contributivo imputabile però al solo datore di lavoro, che aveva assunto a suo totale carico il relativo obbligo, comprensivo della quota dovuta dall'assicurato. Tano risultava dalle stesse difese contenute nell'atto di appello dell'Ufficio e determinava il diritto del contribuente al rimborso richiesto.
3. Per la cassazione della citata sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a un motivo; l'intimato C.P. non si è costituito in questa fase.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta «Violazione e falsa applicazione degli artt. 17 comma 2 e 48 comma 2 lett. a) TUIR vigenti ratione temporis (ora 19 e 51 TUIR), in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3) cpc», deducendo l'erroneità della sentenza per aver omesso di considerare che, sulla base di accordi aziendali interni alla Banca I., i contributi a carico dei lavoratori e da questi effettivamente corrisposti riguardavano solo quelli obbligatori INPS, laddove quelli oggetto di lite (previdenza complementare), apparivano formalmente corrisposti dal lavoratore, ma in effetti, in virtù del citato accordo aziendale, erano corrisposti dal datore di lavoro. Inoltre, la natura volontaria di detti ultimi contributi li rendeva pienamente imponibili, giacché l'esonero riguarda solo i contributi obbligatori per legge (attutale art. 51 TUIR).
2. Il ricorso va accolto.
3. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11156 del 2010; n. 23030 del 2014; n. 124 del 2018; n. 5024 del 2018, n. 5142 del 2018, n. 5144 del 2018, n. 17965 del 2019; n. 24558 del 2019; n. 13353 del 2020; n. 18653 del 2020; n. 18713 del 2020), cui va data espressa continuità, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della Banca I.) effettui in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. "zainetto"), costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della «pensione integrativa» cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituita dall'intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi della lett. a) dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
4. L'imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include, pertanto, anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa (cfr. Cass. n. 27078 e n. 27079 del 2016, là dove si afferma che «il Fondo pensione C., in quanto iscritto all'Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica»), essendo fiscalmente esenti a norma dell'art. 48 TUIR, vigente ratione temporis (oggi art. 51), soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè «in ottemperanza a disposizioni di legge» (Cass. 11156 del 2010, n. 124 e n. 2201 del 2018).
5. La sentenza, in contrasto con i richiamati principi, va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei giudizi di merito, essendosi la giurisprudenza consolidata solo nelle more di quei giudizi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente C.P., che condanna altresì al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00, oltre alle spese prenotate a debito, compensando le spese processuali dei giudizi di merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2020.
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