Cassazione, sentenza n. 1562 del 26/01/2021

Sentenza n. 1562 del 26/01/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
1562
Data
26/01/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società contestava un accertamento IRES, IRAP e IVA relativo a costi documentati da fatture, a una penale per mancata cessione immobiliare e alla rettifica del valore di un terreno. La Corte dichiara inammissibile la censura sulla mancata produzione delle fatture, perché l’eventuale erronea percezione della loro assenza integra un vizio revocatorio; accoglie invece le doglianze sull’omesso esame dell’attività immobiliare risultante dall’adesione e delle critiche al metodo di valutazione del terreno. La sentenza è cassata nei limiti indicati, con rinvio alla commissione regionale.

Testo della pronuncia

1. La controversia riguarda l'impugnazione, da parte della (—) Srl, della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, disattendendo l'appello della societa', ha confermato la pronuncia di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento, ai fini IRES, IRAP, IVA, per il 2005, recante la ripresa di due fatture per costi indeducibili (per Euro 26.250,00), quella della somma di Euro 100.000,00, fatturata a titolo di penale, e, ancora, la rettifica del valore di cessione di un terreno per un maggior valore di Euro 283.443,75.
2. In particolare, il giudice d'appello ha ritenuto: sul primo rilievo, di non potere verificare la contestata "mancata specifica indicazione della prestazione" nelle fatture, in difetto di produzione in giudizio della copia degli stessi documenti fiscali; sulla ripresa della penale di Euro 100.000,00, in relazione alla compravendita di un terreno, che non vi fosse prova dell'inerenza del costo rispetto all'oggetto sociale della contribuente, operante nel settore dell'elaborazione elettronica dei dati; sulla rettifica del valore del terreno ceduto, che l'operazione di compravendita fosse antieconomica.

3. La societa' ricorre per cassazione, con un motivo, e l'Agenzia resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo del ricorso ("Primo motivo: Omesso esame circa un fatto decisivo che e' stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., n. 5, e omessa o insufficiente motivazione ex articolo 360, n. 5, ante riforma."), la societa' censura – alternativamente, secondo la "nuova" e la "vecchia" formulazione del paradigma normativo – lo sviluppo argomentativo della sentenza impugnata in relazione ai tre rilievi sui quali poggia l'avviso di accertamento.

1.1. Il motivo e' fondato nei limiti appresso indicati.

1.1.1. Preliminarmente, sul presupposto che trova applicazione la nuova formulazione della norma, e' priva di pregio l'eccezione dell'Agenzia d'inammissibilita' del motivo per violazione del principio della c.d. "doppia conforme di merito".

Per consolidato orientamento di questa Corte, riaffermato anche di recente (Cass. 13/01/2017, n. 743; 14/12/2018, n. 32436; 14/12/2018, n. 32437; da ultimo: 30/10/2020, n. 24091; 27/10/2020, n. 23541): "Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'articolo 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l'inammissibilita' del motivo di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal citato Decreto Legge n. 83, articolo 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse." (Cass. 22/12/2016, n. 26774; in senso conforme: Cass. sez. un. 21/09/2018, n. 22430).

Nella specie, il giudizio d'appello e' iniziato il 13/03/2013, sicche', in termini astratti, potrebbe operare il principio della "doppia conforme". In concreto, pero', l'esame del motivo non e' precluso dalla disposizione di cui al citato articolo 348-ter, la cui applicazione presuppone (ai sensi del comma 4) che, nei due gradi di merito, le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni", cio' che non avviene quando l'istruzione (o, meglio, "l'informazione") probatoria o la delibazione concreta siano del tutto mancate (come si evince da Cass. 12/11/2019, n. 29222 e da Cass. 05/11/2018, n. 28174). Proprio tale situazione si e' verificata nei gradi di merito di questo giudizio, ove (come risulta da pag. 4 del ricorso per cassazione) la contribuente, nell'atto di appello, aveva dedotto (tra l'altro) l'omessa pronuncia della C.T.P. in merito alla determinazione del valore del terreno oggetto della compravendita.

1.1.2. Passando all'esame del motivo, con riferimento alla ripresa di due fatture per costi ritenuti indeducibili dai giudici di merito, la contribuente lamenta che la C.T.R., errando, ha poggiato la propria decisione sulla circostanza, non veritiera, che le fatture non erano state prodotte in giudizio.

La censura e' inammissibile, trattandosi semmai (astrattamente) di vizio revocatorio, ai sensi dell'articolo 395 c.p.c., come risulta dal fermo indirizzo nomofilattico (Cass. 28/09/2016, n. 19174), al quale va data continuita', secondo cui l'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensi' in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'articolo 395 c.p.c., n. 4, (e non di ricorso per cassazione). In precedenza questa Sezione Tributaria aveva avuto modo di precisare che l'errore di fatto revocatorio di cui all'articolo 395 c.p.c., n. 4, essendo un errore di percezione del giudice risultante dagli atti o documenti della causa, e' configurabile nel caso in cui il giudice supponga inesistente un documento ritualmente prodotto ed effettivamente esistente (Cass. 25/05/2011, n. 11453).

1.1.3. E' fondata la censura relativa alla ripresa di Euro 100.000,00, fatturata a titolo di penale per la mancata cessione di un terreno, in quanto la C.T.R. (cfr. pag. 2 della sentenza) ha ritenuto che non vi fosse alcun collegamento tra il costo e "il reddito dell'impresa", essendo la societa' "inquadrata con codice attivita' 631119 "altre elaborazioni elettroniche di dati" che nulla hanno a che vedere con la compravendita di terreni, presunta origine della penale.", senza soffermarsi sulla circostanza secondo cui, in sede di accertamento con adesione, l'attivita' sociale codificata dal fisco era quella di "valorizzazione e promozione immobiliare" (cod. AT70110).

1.1.4. Da ultimo, e' altresi' fondata la censura in punto di rettifica del valore di un terreno, in quanto la C.T.R., la' dove ha condiviso la tesi erariale dell'antieconomicita' dell'operazione, non ha esaminato il rilievo critico della societa' circa l'illegittimita' del metodo di determinazione del valore del cespite adottato dall'ente impositore.

2. Ne consegue che, accolto il motivo del ricorso, entro i limiti sopra precisati, la sentenza e' cassata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei limiti indicati in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita'.

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