Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 10894

Cassazione, sentenza n. 10894 del 5/04/2022

Sentenza n. 10894 del 05/04/2022

La lite riguarda l’esenzione ICI per nove fabbricati, riconosciuta nei gradi di merito in base a una variazione catastale presentata nel 2010 e, per il 2004, alla ruralità di fatto. La Corte esclude che la domanda anteriore al 14 maggio 2011 possa retroagire al quinquennio precedente e precisa che un fabbricato ultimato e utilizzabile è imponibile anche senza accatastamento; per gli immobili non censiti, spetta al contribuente provare i requisiti di ruralità. Sono dichiarati fondati il primo, il secondo e il quarto motivo, con assorbimento delle ulteriori censure.

  • Tributi locali
  • Immobili
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 10893

Cassazione, sentenza n. 10893 del 5/04/2022

Sentenza n. 10893 del 05/04/2022

La società contestava un avviso di liquidazione ICI per il 2004, deducendo anzitutto la decadenza del Comune, mentre i giudici di merito avevano applicato il termine quinquennale introdotto dal 2007. La Corte chiarisce che il nuovo termine opera sulle annualità precedenti soltanto se, al 1° gennaio 2007, il potere impositivo non era già decaduto secondo la disciplina previgente, distinguendo tra liquidazione, rettifica e omessa dichiarazione. Accoglie il primo motivo, assorbe gli altri, cassa la sentenza e rinvia alla CTR per verificare tempestività e regime applicabile.

  • Tributi locali
  • Accertamento fiscale
  • Immobili
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 10892

Cassazione, sentenza n. 10892 del 5/04/2022

Sentenza n. 10892 del 05/04/2022

Il giudizio traeva origine dalla liquidazione dell’imposta di successione divenuta definitiva dopo il giudicato; la contribuente aveva contestato notifica, prescrizione e responsabilità solidale quale coerede. In cassazione ha però documentato l’adesione alla definizione agevolata dei carichi e il pagamento integrale dovuto. La Corte ritiene che tale condotta manifesti la rinuncia al ricorso e, essendosi perfezionata la procedura, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, lasciando le spese a carico di chi le ha anticipate e senza imporre il doppio contributo unificato.

  • Pace Fiscale
  • Riscossione
  • Imposte indirette
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 10891

Cassazione, sentenza n. 10891 del 5/04/2022

Sentenza n. 10891 del 05/04/2022

La controversia riguarda la base imponibile dell’imposta di successione: deducibilità di passività bancarie, inclusione di un credito verso una società familiare e debito contratto per acquistare partecipazioni poi esentate. La Corte conferma la valutazione di merito sulle passività bancarie, ma stabilisce che la proposta di cessione del credito, accettata solo dopo il decesso, non aveva prodotto il trasferimento; inoltre, non sono deducibili debiti relativi a beni esclusi dall’attivo ereditario. Accolti il terzo e il quarto motivo, cassa e decide nel merito rigettando il ricorso originario sul secondo avviso.

  • Imposte indirette
  • Società
  • Società di capitali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 10882

Cassazione, sentenza n. 10882 del 5/04/2022

Sentenza n. 10882 del 05/04/2022

Gli accertamenti IVA e IRAP derivavano da una verifica e dalla consegna del processo verbale a un soggetto che, in quel momento, non risultava socio, amministratore o delegato della società semplice agricola. La Corte afferma che l’Agenzia deve consultare il registro delle imprese per individuare l’attuale legale rappresentante presso cui svolgere la verifica e consegnare il verbale, salvo delega scritta, a tutela del contraddittorio e della difesa. Accoglie quindi il primo motivo, assorbe gli altri, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo.

  • IVA
  • IRAP
  • Accertamento fiscale
  • Società semplice
  • Contenzioso
N. 10881

Cassazione, sentenza n. 10881 del 5/04/2022

Sentenza n. 10881 del 05/04/2022

Una società consolidata contestava il recupero IVA e IRAP dei costi per servizi amministrativi infragruppo, ripartiti proporzionalmente dalla controllante, sostenendone inerenza e neutralità fiscale nel consolidato. La Corte ribadisce che spetta al contribuente provare esistenza, natura e concreta destinazione produttiva dei costi; il consolidato nazionale non incide sulle autonome obbligazioni IVA e IRAP delle consociate, mentre l’incongruenza del riparto può concorrere alla valutazione di antieconomicità e inerenza. Escluse le dedotte nullità e ritenute inammissibili le richieste di rivalutazione dei fatti, rigetta integralmente il ricorso.

N. 10880

Cassazione, sentenza n. 10880 del 5/04/2022

Sentenza n. 10880 del 05/04/2022

Gli avvisi contestavano a un soggetto residente in Germania l’omessa dichiarazione di redditi e IVA per attività immobiliare svolta tramite una stabile organizzazione in Italia. La Corte precisa che, ai fini dell’imposizione del non residente, basta una sede fissa d’affari nella quale sia esercitata in tutto o in parte un’attività economicamente rilevante, senza necessaria autonomia gestionale, contabile o produttiva di reddito; la CTR aveva motivatamente accertato tali elementi. Respinte anche le censure sul giudicato e dichiarati inammissibili i motivi volti a rivalutare i fatti, il ricorso è rigettato.

N. 10879

Cassazione, sentenza n. 10879 del 5/04/2022

Sentenza n. 10879 del 05/04/2022

L’accertamento IVA, IRES e IRAP riguardava maggiori ricavi da cessioni immobiliari, costi per operazioni inesistenti e costi non inerenti; la società contestava anche la motivazione dell’atto dopo il contraddittorio. La Corte ritiene sufficiente che l’Ufficio valuti le deduzioni senza doverle condividere e afferma che, dopo il venir meno della presunzione legale sul valore normale, i valori OMI non bastano da soli, ma possono concorrere con indizi gravi, precisi e concordanti, come mutui superiori ai prezzi dichiarati. Poiché la CTR aveva applicato tali criteri e motivato anche sui costi, il ricorso è rigettato.

N. 10878

Cassazione, sentenza n. 10878 del 5/04/2022

Sentenza n. 10878 del 05/04/2022

La controversia riguardava accertamenti IVA e IRAP fondati su una verifica svolta presso una società semplice agricola e sulla consegna del processo verbale a un soggetto che, in quel momento, non risultava socio, amministratore o delegato. La Cassazione ha affermato che l’Agenzia delle Entrate doveva verificare nel registro delle imprese l’identità attuale del legale rappresentante, a tutela del diritto di difesa. Accolto il relativo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata e il ricorso introduttivo accolto nel merito.

N. 10877

Cassazione, sentenza n. 10877 del 5/04/2022

Sentenza n. 10877 del 05/04/2022

L’accertamento recuperava IRPEG, IRAP e IVA disconoscendo l’inerenza e, in parte, la competenza di costi infragruppo per servizi, factoring, interessi e provvigioni. Dopo un precedente annullamento con rinvio, la CTR aveva confermato le riprese; la società contestava la valutazione delle prove e il collegamento dei costi con la propria attività. La Cassazione ha ritenuto che le censure sollecitassero un nuovo esame del merito e che la motivazione della CTR fosse adeguata, rigettando integralmente il ricorso e ponendo le spese a carico della ricorrente.

N. 10903

Cassazione, sentenza n. 10903 del 5/04/2022

Sentenza n. 10903 del 05/04/2022

La controversia riguardava l’aliquota applicabile ai redditi di una controllata estera situata in un Paese a fiscalità privilegiata, imputati per trasparenza a una società residente priva di reddito proprio. Contrariamente ai giudici di merito, la Cassazione stabilisce che il 27 per cento rappresentava soltanto la soglia minima di un’aliquota media esistente; quando questa non è calcolabile, deve applicarsi l’aliquota IRES ordinaria del 27,5 per cento. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la Corte cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione originaria della cartella.

N. 10875

Cassazione, sentenza n. 10875 del 5/04/2022

Sentenza n. 10875 del 05/04/2022

La lite concerneva accertamenti per imposte dirette, IVA e ritenute nei confronti di una società sportiva, cui erano state negate esenzioni e agevolazioni per carenza del riconoscimento sportivo e contestati compensi non assoggettati a ritenuta. La Cassazione ha precisato che l’esenzione IVA per l’attività didattica richiede il riconoscimento formale dell’autorità competente e che una sentenza resa contro l’ente previdenziale non produce giudicato verso l’Agenzia delle Entrate. Accolte le pertinenti censure dell’Amministrazione, la verifica dei presupposti agevolativi è stata demandata al giudice di rinvio.

N. 10902

Cassazione, sentenza n. 10902 del 5/04/2022

Sentenza n. 10902 del 05/04/2022

L’Agenzia contestava la compensazione di un credito d’imposta per ricerca scientifica non indicato nel quadro RU, mentre la CTR aveva qualificato l’omissione come formale e correggibile, confermando il credito riconosciuto alla contribuente. La Cassazione non esamina la fondatezza di questa ricostruzione: l’Amministrazione non aveva prodotto l’avviso di ricevimento del primo tentativo di notificazione del ricorso, né provato di essersi tempestivamente attivata per ottenerne un duplicato. In assenza di costituzione dell’intimata e dei presupposti per rimessione in termini o rinnovazione, il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • Ricerca e Sviluppo
  • Dichiarazioni
  • Processo tributario
  • Accertamento e riscossione
N. 10874

Cassazione, sentenza n. 10874 del 5/04/2022

Sentenza n. 10874 del 05/04/2022

L’accertamento parziale recuperava imposte su costi ritenuti non inerenti o da capitalizzare e rettificava il beneficio della Dual Income Tax; la CTR aveva accolto in parte le ragioni della società. La Cassazione ha chiarito che l’accertamento parziale può fondarsi anche su elementi trasmessi dalla Guardia di Finanza e che fatture e contabilizzazione, da sole, non provano l’inerenza dei costi. Ha inoltre ritenuto errato il criterio adottato per il calcolo dell’agevolazione, accogliendo quattro motivi, cassando la decisione e rinviando alla CTR in diversa composizione.

N. 10901

Cassazione, sentenza n. 10901 del 5/04/2022

Sentenza n. 10901 del 05/04/2022

La CTR aveva riconosciuto la fruizione di un credito d’imposta per ricerca scientifica, nonostante l’omessa indicazione nel quadro RU del credito residuo impiegato in compensazione, valorizzandone l’esposizione nelle dichiarazioni precedenti e la successiva rettifica. La Cassazione non affronta il merito delle censure dell’Agenzia, poiché il ricorso era stato notificato oltre il termine semestrale e il procedimento notificatorio, inizialmente fallito per causa non imputabile, non era stato riattivato con immediatezza. Mancando circostanze eccezionali idonee a giustificare il ritardo, il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • Ricerca e Sviluppo
  • Dichiarazioni
  • Processo tributario
  • Accertamento e riscossione
N. 10774

Cassazione, sentenza n. 10774 del 4/04/2022

Sentenza n. 10774 del 04/04/2022

Il contribuente chiedeva la revocazione di un’ordinanza della Cassazione, sostenendo che fosse stata erroneamente ritenuta depositata la sentenza impugnata con la relativa notificazione. La Corte ha osservato che l’errore revocatorio deve essere una svista percettiva evidente, decisiva e non riferita a un punto già controverso o a una valutazione giuridica. Poiché la presenza della relata era stata specificamente contestata e decisa nel precedente giudizio, la doglianza prospettava al più un errore processuale o interpretativo: il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

N. 10711

Cassazione, sentenza n. 10711 del 4/04/2022

Sentenza n. 10711 del 04/04/2022

Una pro loco contestava la decadenza dal regime fiscale della legge n. 398 del 1991, disposta per l’asserita violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; la CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio. La Cassazione ha distinto l’estensione del regime agevolato alle associazioni senza scopo di lucro dall’ambito soggettivo dell’obbligo di tracciabilità, previsto per specifiche categorie sportive e culturali ma non, in via generale, per le pro loco. Accolto il relativo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR; le altre censure sono state rigettate o assorbite.

N. 10676

Cassazione, ordinanza n. 10676 del 4/04/2022

Ordinanza n. 10676 del 04/04/2022

La controversia traeva origine da accertamenti per frodi carosello nell’acquisto di autovetture, maggiori imposte e utili extracontabili attribuiti ai soci; la CTR aveva annullato l’atto societario perché motivato mediante rinvio al processo verbale della Guardia di Finanza. La Cassazione ha affermato che la motivazione per relationem a un verbale conosciuto dal contribuente è legittima e non richiede un’autonoma valutazione critica dell’Ufficio. Dichiarata cessata la materia del contendere per i soci che avevano definito la lite, ha cassato la decisione riguardo alla società e rinviato per l’esame del merito residuo.

N. 10675

Cassazione, sentenza n. 10675 del 4/04/2022

Sentenza n. 10675 del 04/04/2022

L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione che, in una controversia su IVA intracomunitaria, ricavi non contabilizzati e costi dedotti, aveva confermato il parziale annullamento dell’accertamento. Il primo tentativo di notificare il ricorso al difensore trasferito non era riuscito e il procedimento notificatorio era stato riattivato solo molto tempo dopo. La Cassazione ha ribadito che, per conservare gli effetti della richiesta originaria, la notifica deve essere ripresa immediatamente e comunque entro metà del termine breve, salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate; ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile.

N. 10674

Cassazione, sentenza n. 10674 del 4/04/2022

Sentenza n. 10674 del 04/04/2022

La società di gestione contestava l’IVA richiesta sulle cessioni immobiliari effettuate da un fondo, sostenendo che il momento impositivo fosse successivo per la presenza di una condizione sospensiva e rivendicando uno speciale regime di cartolarizzazione. La Cassazione ha ricordato che, nelle cessioni immobiliari, l’operazione si considera effettuata al trasferimento della proprietà o, limitatamente alle somme anticipate, al pagamento. Tuttavia, il ricorso non indicava con sufficiente precisione il momento dell’effetto traslativo, la destinazione degli immobili e l’incidenza del regime invocato; tutti i motivi sono stati dichiarati inammissibili e il ricorso rigettato.

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