Cassazione, sentenza n. 10674 del 4/04/2022
Sentenza n. 10674 del 04/04/2022
La società di gestione contestava l’IVA richiesta sulle cessioni immobiliari effettuate da un fondo, sostenendo che il momento impositivo fosse successivo per la presenza di una condizione sospensiva e rivendicando uno speciale regime di cartolarizzazione. La Cassazione ha ricordato che, nelle cessioni immobiliari, l’operazione si considera effettuata al trasferimento della proprietà o, limitatamente alle somme anticipate, al pagamento. Tuttavia, il ricorso non indicava con sufficiente precisione il momento dell’effetto traslativo, la destinazione degli immobili e l’incidenza del regime invocato; tutti i motivi sono stati dichiarati inammissibili e il ricorso rigettato.
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