Cassazione, sentenza n. 10892 del 05/04/2022

Sentenza n. 10892 del 05/04/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
10892
Data
05/04/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio traeva origine dalla liquidazione dell’imposta di successione divenuta definitiva dopo il giudicato; la contribuente aveva contestato notifica, prescrizione e responsabilità solidale quale coerede. In cassazione ha però documentato l’adesione alla definizione agevolata dei carichi e il pagamento integrale dovuto. La Corte ritiene che tale condotta manifesti la rinuncia al ricorso e, essendosi perfezionata la procedura, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, lasciando le spese a carico di chi le ha anticipate e senza imporre il doppio contributo unificato.

Testo della pronuncia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 1665/38/15, depositata in data 19 marzo 2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 29/51/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione emesso a seguito del passaggio in giudicato, in data 910-06, della sentenza della CTR n. 98/02/05 con cui era stato rigettato il ricorso proposto dagli eredi avverso un avviso di accertamento relativo alle imposte di successione nell'eredità paterna;

3. la CTR aveva rigettato il ricorso ritenendo sanato ogni vizio di notifica e tempestiva la notifica dell'avviso nel termine di decennale di prescrizione, applicabile in presenza di una sentenza passata in giudicato;

4. la CTR aveva confermato la decisione di primo grado, rilevando che la notifica doveva ritenersi legittima in quanto avvenuta a mezzo posta L. n. 890 del 1982, ex art. 14, corretta l'applicazione del termine di prescrizione decennale, stante la definitività della pretesa a seguito di giudicato, legittima la richiesta nei confronti della ricorrente nella sua qualità di coerede e quindi di obbligata in solido;

5. avverso la sentenza di appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il (XXXXX), affidato a cinque motivi, e depositava memoria; l'Agenzia delle Entrate si costituiva tardivamente i soli fini della partecipazione all'udienza e depositava memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con memoria, regolarmente notificata all'Agenzia delle Entrate, la contribuente ha depositato la documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. dalla L. n. 225 del 2016, nonchè l'avvenuto pagamento di quanto dovuto a tali fini.

2. In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi; ne consegue che il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio. (Vedi Cass. n. 22118 del 2017, Cass. n. 23173 del 2017 e Cass. n. 28349 del 2017).

Secondo l'orientamento espresso da questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi di tale norma, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Vedi Cass. n. 32125 del 2018, Cass. n. 24083 del 2018 e Cass. n. 8980 del 2018).

3. Nella presente controversia l'istanza presentata dalla contribuente risulta corredata della documentazione attestante il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta.

4. Su tale premessa va dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere a seguito dell'avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.

4.1 Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite che restano a carico della parte che le ha anticipate.

4.2 Neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e ne impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 23175 del 2015) e lo rende applicabile per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass. n. 13636 del 2015).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il giudizio, per cessazione della materia del contendere;

spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2022

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