Cassazione, sentenza n. 10711 del 04/04/2022

Sentenza n. 10711 del 04/04/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
10711
Data
04/04/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una pro loco contestava la decadenza dal regime fiscale della legge n. 398 del 1991, disposta per l’asserita violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; la CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio. La Cassazione ha distinto l’estensione del regime agevolato alle associazioni senza scopo di lucro dall’ambito soggettivo dell’obbligo di tracciabilità, previsto per specifiche categorie sportive e culturali ma non, in via generale, per le pro loco. Accolto il relativo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR; le altre censure sono state rigettate o assorbite.

Testo della pronuncia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Associazione Pro Loco Città di (XXXXX) impugnava gli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2007 e 2008, notificati anche al legale rapppresentante dell'associazione C.D. nella sua qualità di autore delle violazioni con cui, negata l'applicazione del regime agevolato di cui alla L. n. 398 del 1991, fra cui la determinazione forfettaria del reddito imponibile, con l'applicazione di un coefficiente di redditività del 3% e le agevolazioni in materia di IVA per le operazioni connesse con gli scopi istituzionali dell'Ente, si procedeva al ricalcolo delle imposte dovute secondo le disposizioni del TUIR in materia di enti non Commerciali.

La Commissione Tributaria Provinciale di Terni, previa riunione, accoglieva i ricorsi.

L'Ufficio impugnava la decisione e la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, con sentenza n. 309/1/15, depositata il 25.5.2015, accoglieva l'appello sul presupposto che il giudice aveva errato nel ritenere che non ricorressero ipotesi di decadenza dalle agevolazioni per avere la Pro Loco (XXXXX) ottemperato a tutti gli obblighi di legge.

L'Associazione ricorre per la Cassazione della sentenza, con quattro motivi, illustrati con memoria.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

C.D. non ha spiegato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione.

La censura è inammissibile.

Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non anche come nella specie in caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito (v. Cass., 25/1/2018, n. 1876; Cass., 26/9/2013, n. 22083; Cass., 23/1/2009, n. 1701; Cass. n. 10422 de115/04/2019; Cass. n. 25154 dei 11/10/2018).

2. con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza e del procedimento per mancata corrispondenza tra il chiesto e pronunciato per non avere la CTR pronunciato sull'eccezione di difetto di contraddittorio preventivo per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, e della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies.

La censura non è fondata, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la ricorrenza di detto vizio va esclusa quando, in difetto di statuizione espressa, la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 19 giugno 2018, n. 16164; Cass. sez. 1, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. sez. 1, 11 settembre 2015, n. 17956).

Nella fattispecie in esame, la CTR, pur non affrontando in maniera esplicita la questione concernente la dedotta nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di contraddittorio e di rispetto del termine dilatorio, nel riformare la pronuncia di primo grado nel merito in ordine alla insussistenza dei presupposti per la disciplina agevolativa ha implicitamente rigettato l'eccezione, riproposta dal contribuente nella memoria difensiva in appello.

Si osservi peraltro che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte (Sentenza n. 24823/2015), in tema di tributi non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali tale obbligo risulti specificamente sancito; mentre, in tema di tributi armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio preventivo comporta in ogni caso l'invalidità dell'atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.

Nella specie, si tratta di un accertamento cd "a tavolino" e il contribuente non ha in alcun modo evidenziato quale difese avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio.

3. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 133 del 1999, art. 25, e del D.M. 26 novembre 1999, n. 473, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che erroneamente la CTR aveva ritenuto che l'ambito soggettivo di applicazione della normativa concernente la tracciabilità dei pagamenti e alla connessa decadenza dalle agevolazioni si estendesse anche alle associazioni pro loco.

La censura è fondata.

La L. n. 398 del 1991, art. 1, individua nelle associazioni sportive dilettantistiche, senza fine di lucro, i soggetti che possono optare per il regime fiscale agevolato.

La condizione oggettiva contenuta nel testo della legge è che i proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciale non superino l'importo di lire 360 milioni, in seguito elevato a Euro 250.000,00.

Al successivo art. 2, vengono stabiliti gli effetti a carattere contabile e fiscale per i soggetti che esercitano l'opzione. Nel testo non si fa alcun riferimento, ante tempore, a obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il D.L. n. 417 del 1991, art. 9-bis, aggiunto dalla Legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, ha stabilito che "alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398".

L'art. 9-bis, pertanto, ha esteso alla generalità degli enti di tipo associativo – senza fine di lucro – e alle pro-loco, unicamente le disposizioni contenute nel testo della L. n. 398 del 1991, la quale, come sopra osservato, non prevede obblighi particolari in merito alle modalità di effettuazione dei pagamenti e dei versamenti. L'esercizio dell'opzione per il regime della L. n. 398 del 1991, non determina automaticamente, dunque, alcun obbligo relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Con la L. n. 133 del 1999, art. 25, come modificato dalla L. n. 342 del 2000, art. 37, comma 5, è stato introdotto, al comma 5, l'obbligo di effettuare i pagamenti e i versamenti tramite strumenti in grado di consentirne la tracciabilità.

I soggetti destinatari dell'articolo sono specificatamente individuati nelle società, enti o associazioni sportive dilettantistiche.

Dal dettato delle norme esaminate non sembra presente alcuna previsione circa l'applicazione della disposizione sulla tracciabilità dei pagamenti nei confronti delle altre associazioni.

Successivamente, tale adempimento è stato esteso, mediante specifici interventi legislativi, a soggetti inizialmente non contemplati.

La L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, comma 1, ha disposto che alle società sportive dilettantistiche, costituite in società di capitali senza fine di lucro, si applicano non solo le disposizioni della L. n. 398/1991, bensì, aggiunge, anche le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.

La L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 31, ha attuato la medesima disposizione nei confronti delle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.

Dunque l'obbligo di effettuazione dei pagamenti e versamenti con modalità tracciabili non si applica nei confronti della generalità degli enti che aderiscono al regime della L. n. 398 del 1991, ma nei confronti di:

1. società/enti/associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro;

2. società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro;

3. associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro. Nessuna estensione generalizzata è stata operata dal legislatore nei confronti tutte le associazioni senza fine di lucro e alle associazioni Pro Loco.

4. Il quarto motivo con il quale si deduce l'erronea e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve ritenersi assorbito.

Il terzo motivo di ricorso deve essere, pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR dell'Umbria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due e assorbito il quarto e rinvia alla CTR dell'Umbria anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2022

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