Cassazione, sentenza n. 21121 del 4/07/2022
Sentenza n. 21121 del 04/07/2022
Per l’annualità 2008, il Comune contestava l’esenzione ICI applicata agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, deducendo l’inosservanza degli aggiornamenti biennali sulla situazione degli assegnatari; la CTR aveva accolto l’appello dell’ente gestore. La Cassazione distingue la disciplina regionale dell’assegnazione dalla normativa statale sulle agevolazioni: l’omissione comunicativa non determina da sola la perdita del beneficio, mentre la regolarità degli alloggi si presume e spetta al Comune provarne l’irregolare gestione o assegnazione. In assenza di tale prova, la Corte rigetta il ricorso comunale e pone a suo carico le spese.
- Tributi locali
- Agevolazioni Fiscali
- Immobili
- Contenzioso
- Processo tributario

