Cassazione, sentenza n. 21063 del 01/07/2022
Sentenza n. 21063 del 01/07/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 21063
- Data
- 01/07/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente contestava il recupero dell’IVA su provvigioni per intermediazione, sostenendo che le prestazioni fossero rese a un committente non residente e quindi non imponibili in Italia. La CTR aveva invece accertato che le prestazioni erano state effettivamente rese a una società dotata di stabile organizzazione e operante in Italia, attribuendo rilievo anche al soggetto che aveva eseguito i pagamenti. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché la dedotta violazione di legge mirava in realtà a rimettere in discussione tale accertamento fattuale, e ha confermato il recupero.
Testo della pronuncia
1. Risulta dalla sentenza impugnata che la contribuente A.O., svolgente attività di agente di commercio, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2010, con cui veniva accertato in capo alla contribuente un maggior reddito d'impresa, con ripresa di maggiori IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni, per avere la contribuente omesso di dichiarare maggiori provvigioni percepite per conto del preponente Karnak S.A., società avente sede nella (—). L'Ufficio contestava, inoltre, di avere omesso di versare l'IVA sulle suddette operazioni, in quanto territorialmente rilevanti ai fini dell'imposizione indiretta e non anche non imponibili a termini del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 9, comma 1, (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali).
2. La CTP di Pavia ha parzialmente accolto il ricorso della contribuente in relazione alla ripresa per imposte dirette.
3. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 26 febbraio 2018, ha rigettato l'appello della contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello – per quanto qui rileva – che le prestazioni di servizio oggetto di ripresa hanno avuto rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia, in quanto rese a una società committente avente stabile organizzazione in Italia e operante esclusivamente in Italia per mezzo della suddetta stabile organizzazione.
4. Propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a un unico motivo, cui resiste l'Ufficio con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo del ricorso si censura, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7-ter, nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato la legittimità del recupero ai fini IVA. Evidenzia la ricorrente l'erroneità dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello in relazione al fatto che la proponente del contribuente avesse stabile organizzazione in Italia, laddove la questione rilevante nel caso di specie sarebbe quella di verificare se le prestazioni fossero state rese a favore di imprese committenti non residenti nel territorio dello Stato, come accaduto nel caso di specie. Osserva parte ricorrente come risulti del tutto irrilevante la questione della esterovestizione della società preponente, posto che il committente (e preponente) era il terzo Inter.Co. S.r.l., società di diritto sammarinese, circostanza dalla quale conseguirebbe la non debenza dell'IVA.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto tende – sotto la deduzione di un vizio di violazione di legge – a una diversa ricostruzione in fatto già operata dal giudice del merito. Il giudice di appello ha, difatti, accertato (come indicati in narrativa), con accertamento in fatto qui non censurabile, che nel caso di specie non ricorre una prestazione erogata a beneficio di un contribuente non residente con stabile organizzazione in Italia. Il giudice di appello ha, difatti, accertato in fatto che le prestazioni sono state effettivamente rese – a dispetto di quanto indicato in fattura – a beneficio di una società "con stabile organizzazione in Italia, come accertato non solo dall'Ufficio, ma anche dalla GdF e dall'autorità giudiziaria penale, che hanno evidenziato come la Karnak S.p.A., pur avente sede legale nella (—), operava di fatto esclusivamente in Italia (…)". L'accertamento, poi, è stato esteso – come si legge dalla sentenza impugnata – alla irrilevanza del dato contrattuale, secondo cui le prestazioni sarebbero state eseguite nei confronti di soggetto diverso dalla società Karnak, avendo accertato che stata era la Karnak S.A., in qualità di società preponente, a eseguire i pagamenti nei confronti della contribuente. Si evidenzia, peraltro, che questa Corte ha già ritenuto inammissibili analoghe censure attinenti ad altri agenti della "galassia Karnak", ritenendo che – ove sia stata esclusa in fatto la circostanza che l'attività di intermediazione sia afferente ad operazioni internazionali – vi sia stato "un accertamento in fatto in ordine alla nazionalità delle stesse: accertamento che non può essere messo in discussione con la proposizione di censure di violazione di legge" (Cass., Sez. V, 24 febbraio 2022, n. 6286; Cass., Sez. V, 2 febbraio 2022, n. 3251; Cass., Sez. V, 3 luglio 2021, n. 18884; conf. Cass., Sez. V, 22 marzo 2019, nn. 8108, 8109; Cass., Sez. V, 24 agosto 2018, n. 21099).
3. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2022
Domande frequenti
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Come si sceglie la sanzione per correggere una dichiarazione già inviata?
Occorre distinguere gli errori rilevabili dal controllo automatizzato o formale da quelli che non emergono in quella sede. Contano anche gli effetti sull’imposta e il tempo della correzione. La qualificazione della violazione precede il calcolo della sanzione e delle riduzioni applicabili.
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