Cassazione, ordinanza n. 21065 del 04/07/2022
Ordinanza n. 21065 del 04/07/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 21065
- Data
- 04/07/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società aveva impugnato un’intimazione di pagamento, denunciandone la motivazione insufficiente e la mancata allegazione della precedente cartella; entrambe le commissioni tributarie avevano accolto tali contestazioni. La Corte ha qualificato l’intimazione come atto vincolato, conforme al modello ministeriale e diretto a preannunciare l’esecuzione coattiva: è sufficiente l’indicazione specifica della cartella già notificata e non pagata, senza necessità di allegarla o riprodurne ulteriormente il contenuto. Il ricorso dell’agente della riscossione è stato accolto, con cassazione e rinvio alla CTR della Lombardia.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
La vicenda giudiziaria trae origine dalla impugnazione dell'intimazione di pagamento n.068 201290556xxxxx emessa da Equitalia Nord , nei confronti della società intimata G.B. Cxxxx Italia srl.
In particolare la società intimata si doleva che l'atto non contenesse elementi essenziali quali un'idonea motivazione, l'indicazione dei termini e della autorità dinnanzi alla quale ricorrere, il tasso ed il metodo di calcolo degli aggi e degli interessi.
Si costituiva Equitalia Nord la quale provvedeva a depositare la documentazione inerente la cartella di pagamento e quindi chiedeva che l'impugnazione fosse respinta.
La Commissione Provinciale di Milano accoglieva il ricorso, in quanto il contenuto dell'atto notificato non consentiva di comprendere le ragioni della richiesta del pagamento.
L'appello proposto da Equitalia Nord era respinto dalla CTR Lombardia ( sen. 3267/2014 ) in quanto sussisteva no le carenze già esposte dal primo giudice .
Propone ricorso in Cassazione Equitalia Nord spa, che si affidava a 2 motivi così sintetizzabili:
i) In ordine alla mancata motivazione dell'avviso di intimazione:
falsa applicazione dell'art. 7 L.212/1990 e dell'art 3 L. 241/1990 nonché dell'art. 50 DPr n. 602/1973 e del D.M. 28 giugno 1999 ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc.
2) Falsa applicazione dell'art. 7 comma i L.21/1990 , in relazione alla asserita necessità di allegazione dell'atto prodromico, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc
Non si costituiva La G.B. C. Italia srl.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo in sostanza l'Equitalia Nord si lamentava che erroneamente era stata considerata nulla l'intimazione per assoluta insufficienza della motivazione, non avendo la Ctr posto in relazione l'obbligo della motivazione con le finalità della notifica dell'intimazione.
Con il secondo la ricorrente censura la parte della motivazione della sentenza impugnata con cui si riteneva essenziale l'allegazione dell'atto prodromico .
I due motivi vanno esaminati congiuntamente, stante l'intima connessione .
Il RICORSO E' FONDATO.
Va in primis considerato che l'intimazione di pagamento è normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica». Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni; ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009).
Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione . Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione. La CTR avrebbe dovuto considerare che per la validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, cosa avvenuta con il riferimento alla cartella precedentemente notificata, ed esercitare il suo diritto di difesa contestando per esempio l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, o che tale atto era venuto meno vuoi per il pagamento o per prescrizione. Essendo il riferimento alla cartella già notificata specifico e concreto, in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, non si poteva assolutamente discutere sulla mancanza di motivazione dell'intimazione.
Del resto in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto del la mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicchè il suo contenuto , in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Non vi è dubbio perciò che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti , peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata . Pertanto conclusivamente va affermato , in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi cass sez. 5 n.2227/2018 ) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata , né va allegata la cartella precedentemente notificata , essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa , come desumibile dal modello ministeriale già richiamato.
Pertanto il ricorso va accolto e per l'effetto va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla CTR di Milano ,in diversa composizione che provvederà ad applicare i principi sopra richiamati, provvedendo anche a regolamentare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma 24. 6.2021
Domande frequenti
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