Cassazione, sentenza n. 20959 del 01/07/2022

Sentenza n. 20959 del 01/07/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
20959
Data
01/07/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava l’applicazione delle imposte fisse al trasferimento di un immobile compreso in un piano di recupero privato approvato dal Comune, ma privo della convenzione prevista dalla disciplina statale; i giudici di merito avevano riconosciuto il beneficio valorizzando la normativa regionale. In cassazione l’Agenzia ha comunicato la presentazione della domanda di definizione agevolata e l’integrale pagamento delle somme dovute. La Corte non esamina quindi la questione sostanziale, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e lascia le spese a carico di chi le ha anticipate.

Testo della pronuncia

1. La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, con sentenza n. 169/03/2015, depositata il 10/3/2015 confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del notaio D.R.F. – rogante l'atto avente ad oggetto il trasferimento di un immobile localizzato in un piano di recupero di iniziativa privata non convenzionato – con il quale era stato impugnato il relativo avviso di liquidazione, emesso in rettifica dell'imposta di registro ed ipotecarie catastali. In particolare, l'Agenzia delle entrate aveva ritenuto che il summenzionato atto dovesse essere sottoposto alle imposte in misura proporzionale e non fissa L. n. 168 del 1982 ex art. 5; in quanto seppure risultava approvato il piano di recupero, era assente la convenzione di cui alla L. n. 457 del 1978, art. 30, comma 3.

In particolare, i giudici di merito rilevavano che sulla base della certificazione rilasciata dal Comune di Spoleto, l'immobile oggetto della compravendita risultava inserito in un piano di recupero di iniziativa privata approvato dal consiglio comunale, ma per la sua attuazione, sulla base della L.R. umbra n. 11 del 2005, non era più richiesta la stipulazione di una convenzione, di talchè richiedere quest'ultima ai sensi della L. n. 168 del 1982 avrebbe comportato l'esclusione del beneficio fiscale da essa previsto per tutti gli interventi di recupero effettuati nella regione Umbria.

2. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo.

3. Il contribuente ha depositato controricorso e memoria in prossimità della Camera di Consiglio del 23.6.2016.

4. Con ordinanza del 23.6.2016 la Sesta Sezione tributaria ha rimesso il presente giudizio alla Sezione Quinta.

5. In prossimità dell'udienza l'Agenzia dell'entrate ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6.

Motivi della decisione

1. Con l'unico morivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 168 del 1982, art. 5, in relazione alla L. n. 457 del 1978, artt. 27 e ss.. In particolare, la ricorrente rileva che – contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, stante l'inequivoco disposto normativo, di stretta interpretazione trattandosi di agevolazione fiscale – l'agevolazione fiscale di cui al menzionato art. 5 si applichi solo nei casi in cui l'immobile oggetto di trasferimento è situato in un piano di recupero di iniziativa privata soggetto a Convenzione con il Comune ex art. 27 e seguenti cit. e non anche nei casi in cui detto immobile sia inserito nel suindicato piano per il cui perfezionamento non occorre alcuna Convenzione.

2. In prossimità dell'udienza l'Agenzia delle entrate ha depositato istanza con la quale chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, sul rilievo dell'intervenuta comunicazione da parte della Direzione Regionale dell'Umbria della presentazione, da parte del contribuente, della domanda di definizione agevolata, D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018, e dell'avvenuto pagamento degli importi dovuti. In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere.

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (c.d. "pace fiscale") comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione dei giudizio per cessata materia del contendere" (Cass. n. 21826 del 2020 Rv. 659298 – 01).

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2022

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