Cassazione, sentenza n. 21064 del 01/07/2022
Sentenza n. 21064 del 01/07/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 21064
- Data
- 01/07/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Amministrazione aveva irrogato sanzioni per l’omessa dichiarazione di redditi esteri, sostenendo che un agente di commercio disponesse di un conto estero sul quale sarebbero confluite provvigioni non dichiarate; la CTR aveva invece ritenuto tali circostanze non provate. La Cassazione ha giudicato inammissibili le censure perché dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti e perché non era stata illustrata la decisività della fatturazione asseritamente parziale di un singolo mese, a fronte delle ulteriori ragioni della decisione d’appello. Il ricorso dell’Ufficio è stato quindi dichiarato inammissibile.
Testo della pronuncia
1. Il contribuente P.M., svolgente attività di agente di commercio, ha impugnato tre atti di contestazione di sanzioni, relativi ai periodi di imposta 2006, 2007 e 2009, con i quali veniva irrogata la sanzione prevista dal D.L. 28 giugno 1990, n. 167, artt. 4 e 5, per avere omesso di dichiarare redditi di fonte estera imponibili in Italia. Gli atti di irrogazione facevano seguito all'accertamento nei confronti del contribuente di percezione di provvigioni nella misura del 24% sul fatturato derivante da intermediazione di vendita di prodotti di cancelleria, le quali sarebbero affluite su un conto corrente acceso presso la (—).
2. La CTP di Perugia ha rigettato il ricorso.
3. La CTR dell'Umbria, con sentenza in data 29 dicembre 2016, ha accolto l'appello del contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che non sarebbe stata provata dall'Amministrazione finanziaria la detenzione di attività estere di natura finanziaria, attraverso le quali potesse dedursi il conseguimento di redditi di fonte estera imponibili in Italia. Nello specifico, il giudice di appello ha ritenuto che non fosse stata fornita prova della disponibilità di un conto corrente acceso presso la (—). Il giudice di appello ha, poi, valorizzato le conclusioni cui era giunta la stessa CTR in relazione agli atti impositivi, per quanto non passata in cosa giudicata, osservando che non fosse stato provato che il contribuente avesse conseguito provvigioni ulteriori quelle già dichiarate, non potendosi trarre argomentazioni dall'"unico elemento utilizzato dall'Agenzia", costituito da alcuni dati contabili relativi al mese di gennaio 2008, del tutto insufficiente al fine dell'accertamento operato dall'Ufficio, tenuto anche conto che tutte le prestazioni del mese di gennaio 2008 erano state oggetto di fatturazione.
4. Propone ricorso per cassazione l'Ufficio, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria (in replica alle conclusioni in rito adottate dal Pubblico Ministero), cui resiste il contribuente con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo si censura, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 167 del 1990, art. 4, comma 1, e art. 5, comma 2, nonchè degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non provata la detenzione, da parte del contribuente, di ulteriori redditi oltre quelli dichiarati in Italia. Osserva parte ricorrente di avere contestato al contribuente di avere riscosso all'estero, presso la (—), parte delle provvigioni relative alla propria attività di agente di commercio di Karnak S.A., non oggetto di fatturazione, osservando come il giudice di appello si sia limitato a ritenere insufficiente il prospetto contabile relativo al gennaio 2008.
Osserva il ricorrente che possono essere sufficienti al riguardo elementi puramente indiziari, evidenziando come risulti erronea l'affermazione fatta dal giudice di appello, relativa alla estraneità del contribuente rispetto ai nominativi degli agenti per i quale era stata acclarata la titolarità di un conto corrente bancario estero, non avendo il giudice di appello adeguatamente esaminato la relativa documentazione prodotta dall'Ufficio, dalle quali emergerebbe la disponibilità del conto corrente estero.
1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dal fatto che la fatturazione delle provvigioni ricevute dal contribuente per il mese di gennaio 2008 fosse solo parziale. Il ricorrente trascrive uno stralcio del PVC, dal quale emergerebbe tale circostanza, circostanza che – secondo parte ricorrente – vizierebbe l'accertamento secondo cui tutte le somme percepite nel mese di gennaio 2008 sarebbero state fatturate.
2. Va preliminarmente accertata la tempestività del ricorso proposto, in quanto – come correttamente deduce il ricorrente in replica alle conclusioni del Pubblico Ministero – risulta applicabile al caso di specie il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 9, conv. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, secondo cui "per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017". Essendo il ricorso stato notificato in data 29 dicembre 2017, a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data 29 dicembre 2016, il ricorso – attesa la sospensione semestrale dei termini di cui alla citata disposizione – deve ritenersi tempestivo.
3. Il primo motivo è inammissibile in quanto – condividendosi quanto osservato dal controricorrente – il ricorrente mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito, a ritenere non provata nè la detenzione di attività finanziarie all'estero, nè il conseguimento di redditi non dichiarati all'estero. Il giudice di appello, con motivazione succinta, ha accertato in primo luogo non provata la disponibilità di conti correnti all'estero (presso la (—)) da parte del contribuente, nonchè ha accertato come non provato il conseguimento di provvigioni ulteriori rispetto a quelle fatturate, ritenendo insufficiente "l'estrapolazione di tati contabili relativi a un solo mese (gennaio 2008), dato che per la sua ristrettezza temporale non può costituire un campione statisticamente rappresentativo estendibile ai cinque anni oggetto di accertamento", nonchè ritenendo infondato l'accertamento di provvigioni "nella misura del 24% sull'intero fatturato anzichè sulle maggiorazioni rispetto al listino" per avere conteggiato erroneamente come provvigioni anche un premio di produzione. Gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di appello (mancata prova della disponibilità di conti correnti all'estero e mancata prova di ulteriori redditi oltre quelli dichiarati) non possono essere oggetto di censura con il suddetto motivo di censura, in quanto il motivo si traduce in una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758; Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315).
4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non è stato adeguatamente illustrata la decisività di tale circostanza in fatto. Vero è che il giudice di appello ha ritenuto che non potessero dedursi come accertati maggiori redditi dal prospetto del mese di gennaio 2008 in quanto tutti gli importi ivi indicati sarebbero stati fatturati. Tuttavia, il giudice di appello ha anche sostenuto che un prospetto relativo a un solo mese non possa considerarsi indicativo di un accertamento esteso a più annualità e ha ritenuto che l'Ufficio avrebbe conteggiato come provvigione anche un premio di produzione, circostanze in fatto in relazione alle quali il ricorrente non illustra ulteriormente il giudizio di decisività della circostanza in fatto dedotta. Aggiungasi che, in ogni caso, la motivazione del giudice di appello è stata incentrata anche sulla mancanza di prova di detenzione di conti correnti all'esterno, rispetto alla quale la circostanza di fatto in oggetto apparirebbe, in ogni caso, del tutto priva di decisività.
5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2022
Domande frequenti
Entro quando resta valida una dichiarazione Redditi 2026 tardiva?
La dichiarazione tardiva resta valida se trasmessa entro il 1° febbraio 2027, nel limite dei novanta giorni di ritardo. Oltre tale data è considerata omessa. Il ritardo rispetto al termine ordinario preclude inoltre l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale.
Come pago la sanzione ridotta per la dichiarazione tardiva senza imposte?
Se non risultano imposte da versare, la sanzione ridotta è di 25 euro. Si paga con modello F24, codice tributo 8911, indicando il 2026 come anno della violazione. Eventuali imposte non versate richiedono una distinta regolarizzazione con le relative sanzioni.
Come si sceglie la sanzione per correggere una dichiarazione già inviata?
Occorre distinguere gli errori rilevabili dal controllo automatizzato o formale da quelli che non emergono in quella sede. Contano anche gli effetti sull’imposta e il tempo della correzione. La qualificazione della violazione precede il calcolo della sanzione e delle riduzioni applicabili.
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