Cassazione, sentenza n. 21117 del 04/07/2022
Tributi Locali - Accertamento con adesione - Immodificabilità.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 21117
- Data
- 04/07/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva un’ingiunzione per il residuo della TARSU determinata mediante sei accertamenti con adesione, sottoscritti ma non integralmente pagati. La Corte ha distinto la conclusione dell’accordo dal suo perfezionamento, affermando che, una volta sottoscritto, il concordato fissa definitivamente il dovuto e non può essere modificato o impugnato; l’inadempimento consente invece all’ente impositore di procedere alla riscossione. Ritenuta infondata la tesi secondo cui occorresse un nuovo accertamento, la Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando assorbite o inammissibili le ulteriori censure.
Massima
In tema di accertamento con adesione è esclusa qualsiasi possibilità di revisione, dopo la stipula dell'accordo, stante la sua immodificabilità. Infatti, va distinto il momento della conclusione dell'accordo, che si realizza con la sua sottoscrizione, da quello del suo perfezionamento, che attiene al completamento della fattispecie e cioè alla compiuta esecuzione dell'obbligazione scaturente dal concordato, dovendo ribadirsi sul punto che la reviviscenza dell'efficacia dell'originario avviso di accertamento (a cui ha fatto seguito il concordato) nel caso di mancato adempimento (perfezionamento) dell'accordo costituisce previsione posta a garanzia del fisco e il successivo inadempimento (perfezionamento) giustifica l'adozione da parte dell'ente impositore dei normali mezzi di coercizione, senza porre nel nulla l'accordo, con la conseguenza che dopo la firma del concordato fiscale (accertamento con adesione) il ricorso contro l'avviso di accertamento è inammissibile, non per ragioni di tempestività, ma perché l'avviso con adesione, non impugnabile produce le obbligazioni sostitutive di quelle nascenti dall'atto impositivo. Pertanto, quando l'istanza di adesione abbia avuto buon esito, nel senso che il concordato si sia concluso, l'accertamento così definito, mediante anche la fissazione del quantum debeatur, diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non può più impugnarlo, quanto da parte dell'Ufficio, che non può integrarlo o modificarlo come prescrive il Decreto Legislativo n. 218 del 1997, art. 2, comma 3.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
1. Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale di Torino rigettava l'appello avanzato dal Ministero della Difesa avverso la sentenza n. 224/17/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che aveva, a sua volta, previa riunione dei due giudizi, dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dal ricorrente contro l'ingiunzione di pagamento n. (——) e l'avviso di pagamento n. (——), con cui l'ente comunale aveva chiesto la corresponsione della somma di 49.293,58 Euro, quale differenza tra l'importo versato dalla contribuente di 146.275,86 Euro e quello di 195.251,00 Euro, quest'ultimo ritenuto, invece, dovuto dal Comune in base agli accertamenti con adesione sottoscritti dalla ricorrente, a titolo di TARSU relativamente agli anni di imposta 2005/2009 per il possesso dei locali siti a Torino, alla Via Cernaia n. 23, da parte del Comando della Scuola Allievi Carabinieri "Cernaia" di Torino.
1.1. Il Giudice regionale osservava, nello specifico, che la pretesa si fondava su di un concordato cd. ex ante (predisposto cioè prima dell'avviso di accertamento ed allo scopo di evitare la sua emissione) relativo ad un credito (TARSU) per il quale era previsto l'obbligo di iscrizione a ruolo, da considerarsi a mente del regolamento comunale, art. 23, una volta sottoscritto dalle parti, atto definitivo e non impugnabile.
Per tale via, respingeva l'eccezione del Ministero, che aveva, invece, sostenuto il mancato perfezionamento dell'accordo in ragione dell'omesso pagamento di quanto previsto nell'accertamento con adesione, considerando, altresì, il Giudice a quo che, nell'ipotesi di pagamento dilazionato, il regolamento comunale, art. 21, stabilisce che la cartella esattoriale prevede le scadenze di pagamento "oltre le quali può essere concesso una ulteriore dilazione… che pagata si ricollega alla cartella".
1.2. Sotto altro profilo, la Commissione regionale, nel ribadire la non impugnabilità del menzionato accordo, negava la possibilità di una sua revisione in ragione delle contestazioni avanzate dalla ricorrente sia in ordine alla parcellizzazione della tassazione, che in merito all'erronea sottoposizione a tassazione di talune aree (alloggi di servizio e cortile) della caserma, assumendo, infine, che le sanzioni applicate ricevevano giustificazione in ragione delle differenze tra le superfici dichiarate e quelle accertate nella proposta concordataria accettata.
2. Avverso tale sentenza il Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite servizio postale in data 14 luglio 2015, formulando otto motivi di impugnazione.
3. Resisteva con controricorso, notificato il 15/18 settembre 2015, il Comune di Torino, il quale ha, altresì, depositato in data 7 aprile 2022 memoria ex art. 380 bis c.p.c.
Le ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, comma 1, e art. 9, in combinato disposto con la L. n. 449 del 1997, art. 50 e il Regolamento delle entrate tributarie della Città di Torino 6 dicembre 1999, n. 267, art. 23, lett. d), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che erroneamente la Commissione regionale aveva ritenuto perfezionato l'accertamento con adesione, non avendo la ricorrente provveduto al pagamento delle somme ivi stabilite, con la conseguenza che tutti gli atti impositivi adottati sulla sua base (anzichè sulla scorta di un necessario nuovo accertamento) dovevano ritenersi nulli.
1.a. la ricorrente lamentava, in particolare, che l'interpretazione fornita dalla Commissione regionale non aveva considerato che, a mente del regolamento comunale, art. 23, "nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona al termine dell'ultima rata" (v. pagina n. 11 del ricorso), assumendo, quindi, che la tesi del Giudice regionale (secondo cui per il perfezionamento dell'accordo era sufficiente l'accordo sottoscritto dalle parti) si basava su di un isolato precedente della Corte di Cassazione (e cioè la sentenza n. 10086/2009), che risultava, da un lato, smentito dalla successiva giurisprudenza del Giudice di legittimità e, dall'altro, non conforme a quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 53 del 15 marzo 2002, secondo cui l'accertamento si perfeziona con il pagamento delle somme dovute.
2. Con la seconda doglianza, il Ministero deduceva la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, comma 1 e art. 9, in combinato disposto con la L. n. 449 del 1997, art. 50 e il Regolamento delle entrate tributarie della Città di Torino 6 dicembre 1999, n. 267, art. 23, lett. D, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, questa volta sostenendo che "l'assunto secondo cui l'avviso di pagamento bonario è inoppugnabile in quanto fondato su un concordato "ormai" definitivo, è viziato dall'erroneità del presupposto" (v. pagina n. 23 del ricorso).
3. Con la terza doglianza, il ricorrente contestava la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata "sembra dare per scontato che l'avviso bonario sia comunque un atto impositivo che onera il contribuente di autonoma impugnativa" (v. pagina 24 del ricorso).
4. Con il quarto motivo di ricorso, il Ministero si duoleva della violazione e falsa applicazione, ancora una volta, del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, comma 1 e art. 9, in combinato disposto con la L. n. 449 del 1997, art. 50, e con il Regolamento Entrate Tributarie della Città di Torino 6 dicembre 1999, n. 267, art. 23, lett. d), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, nella parte in cui il Giudice a quo aveva dato per assunta la definitività del concordato, senza entrare nel merito delle contestazioni avanzate avverso l'accertamento, così riproponendo sul punto le obiezioni già sviluppate con la prima censura.
5. Con la quinta doglianza, il ricorrente rimproverava al Giudice regionale la violazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68, in combinato disposto con il Regolamento per l'applicazione della Tarsu del Comune di Torino n. 210 del 1994, art. 14, lett. a), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che un compendio immobiliare con destinazione unitaria non può essere – ai fini della individuazione della aliquota Tarsu da applicare – parcellizzato in più unità, dovendo, invece, soggiacere ad una sola aliquota, da individuarsi a seconda della categoria catastale di appartenenza.
6. Con il sesto motivo di ricorso, l'istante assumeva la violazione e la falsa applicazione sempre del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, comma 1, e art. 9, in combinato disposto con la L. n. 449 del 1997, art. 50 e il Regolamento delle entrate Tributarie della Città di Torino 6 dicembre 1999, n. 267, art. 23, lett. d), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e nella parte in cui la Commissione regionale aveva respinto le censure circa la tassazione degli alloggi di servizio e del cortile, richiamando sul punto tutte le deduzioni di cui al primo motivo di ricorso in merito alla non definitività del concordato.
7. Con il settimo motivo di impugnazione, il Ministero lamentava l'omessa motivazione su di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sostenendo che "incontestata tra le parti la natura di Caserma dell'edificio, come pure di cortile dell'area interna e di alloggi di civile abitazione per alcune superfici meglio indicate nella denuncia: la questione su cui la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi era solamente l'individuazione dell'aliquota fiscale da applicare a ciascuna di esse (trattandosi di distinti compendi immobiliari omogenei) tra quelle indicate nell'apposito Regolamento Comunale TARSU, nonchè – per quanto attiene in particolare al cortile interno della Caserma – alla non assoggettabilità alla TARSU" (così a pagina n. 35 del ricorso).
8. Con l'ottavo ed ultimo motivo di censura, il ricorrente lamentava la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ponendo in evidenza che le sanzioni applicate erano conseguenza dell'impropria parcellizzazione delle aliquote fiscali, che non era stata prodotta la precedente dichiarazione TARSU, considerata dal Comune infedele, assumendo infine che la lettura della normativa TARSU proposta dal Comune di Torino in ordine alla parcellizzazione delle aliquote non poteva considerarsi, agli effetti di quanto previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, affatto scontata.
9. Tanto ricapitolato si osserva quanto segue.
9.1. Il primo motivo di ricorso risulta infondato ed il suo rigetto assume valore assorbente rispetto all'esame della seconda, terza, quarta, quinta e sesta censura.
9.2. Le circostanze di fatto risultano pacifiche e, per quanto ora rileva, è documentato che in data 29 gennaio 2010 il Comando della Scuola Allievi Carabinieri "Cernaia" di Torino sottoscriveva sei atti di accertamento con adesione in relazione alla Tarsu dovuta per il possesso dei locali ubicati in Torino, alla Via Cernaia n. 23 nel periodo 1 gennaio 2005/31 dicembre 2009.
E' altrettanto pacifico, sulla scorta della ricostruzione operata dalle parti, che il Ministero non provvedeva al pagamento delle somme ivi accertate e quindi a quelle di cui al conseguenziale avviso di pagamento successivamente notificato (pure oggetto di impugnazione), avendo, invece, versato l'importo di 146.272,86 Euro (corrispondente a quanto ritenuto dovuto in base all'istanza di autotutela avanzata), restando così inevaso, rispetto al quantum accertato in adesione, il pagamento del residuo importo di 49.293,58 Euro, oggetto dell'ingiunzione (anch'essa) impugnata.
Il nucleo concettuale su cui si fonda l'impugnazione in esame riposa sul rilievo secondo il quale i predetti sei accertamenti con adesione, benchè sottoscritti, non si sarebbero perfezionati, non avendo la ricorrente provveduto al pagamento delle somme ivi indicate nei termini pervisti, il che renderebbe gli atti impugnati (avviso ed ingiunzione) privi del loro titolo giustificativo.
Ebbene, tale ordine di idee non può essere condiviso; di seguito le ragioni.
10. La L. n. 449 del 1997, art. 50, ha previsto che "Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nonchè la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 133, lett. I), in quanto compatibili".
Il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, comma 1, ratione temporis applicabile, prevedeva che "Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 7" (e cioè l'atto di accertamento con adesione).
Il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 9, ratione temporis applicabile, stabiliva che "La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti dall'art. 8, comma 2".
In attuazione della prerogativa contemplata dalla L. n. 449 del 1997, art. 50, il Comune di Torino predisponeva il regolamento n. 267 del 6 dicembre 1999, il cui art. 23 – per quanto di interesse – ha previsto:
– la possibilità di realizzare "ab origine" l'accertamento con adesione e cioè prima dell'emanazione dell'atto (v. art. 26 lett. a del citato regolamento, concernente l'"ambito di applicazione");
– che per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo il "suddetto perfezionamento (ndr. il cd. "perfezionamento della definizione" secondo la terminologia del regolamento) si considera avvenuto, prima del pagamento, il cui importo derivante dall'atto di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella", aggiungendo che "nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona al termine dell'ultima rata" (v. art. 26 lett. d del citato regolamento, concernente il "perfezionamento della definizione");
– "l'accertamento "ab origine" definito con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge".
11. Questa Corte, con orientamento consolidato, ha chiarito che:
a. "quando l'istanza di adesione abbia avuto buon esito, nel senso che il concordato si sia concluso, l'accertamento così definito – mediante anche la fissazione del quantum debeatur – diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non può più impugnarlo, quanto da parte dell'Ufficio, che non può integrarlo o modificarlo come prescrive il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3";
b. "Distinto rispetto alla conclusione dell'accordo è invece il "perfezionamento della definizione" concordata che si ottiene, come si è detto, mediante il versamento all'erario di quanto concordemente stabilito (o mediante il versamento della prima rata)";
c. "Invero, solo dopo il perfezionamento, ossia dopo il pagamento del debito tributario scaturente dall'accordo, l'atto impositivo perde efficacia (art. 6, comma 4, ult. per.)";
d. "Sulla scorta dei prefati principi si è dunque e anche recentemente affermato che, dopo la conclusione dell'accertamento con adesione mediante la fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire – e quindi "perfezionare" – l'accordo versando quanto da esso risultante, essendo normativamente esclusa la possibilità d'impugnare tale accordo e, a maggior ragione, quella d'impugnare l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia ma solo a garanzia del fisco, finchè non sia stata "perfezionata" la procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato (cfr. Cass. n. 15980/2020; n. 2161/2019, n. 14533/2015)" (così, da ultimo, Cass. n. 14547/2021).
12. Dunque, alla luce di tali principi, va distinto il momento della conclusione dell'accordo, che si realizza con la sua sottoscrizione, da quello del suo perfezionamento, che attiene al completamento della fattispecie e cioè alla compiuta esecuzione dell'obbligazione scaturente dal concordato, dovendo ribadirsi sul punto che la reviviscenza dell'efficacia dell'originario avviso di accertamento (a cui ha fatto seguito il concordato) nel caso di mancato adempimento (perfezionamento) dell'accordo costituisce previsione posta a garanzia del fisco (cfr. Cass. 15980/2020 e Cass. n. 2161/2019), non anche del contribuente.
In tale direzione – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del Ministero – resta confermato quanto già precisato da questa Corte con la sentenza n. 10086/2009 (richiamata da Cass. 2161/2019 e Cass. n. 15980/2020), la quale aveva escluso la possibilità, dopo la conclusione dell'accordo, di ripensamenti, stante la sua immodificabilità, laddove il successivo inadempimento (perfezionamento) giustifica l'adozione da parte dell'ente impositore dei normali mezzi di coercizione, senza porre nel nulla l'accordo, con la conseguenza che "dopo la firma del concordato fiscale (accertamento con adesione) il ricorso contro l'avviso di accertamento è inammissibile: non per ragioni di tempestività, ma poichè l'avviso con adesione, non impugnabile (D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 3, comma 4) produce le obbligazioni descritte dal successivo art. 8, sostitutive di quelle nascenti dall'atto impositivo" (così Cass. n. 10086/2009).
13. Deve osservarsi che i suesposti principi sono stati espressi in fattispecie in cui il concordato era stato concluso (sottoscritto) dopo l'emissione dell'avviso di accertamento.
Nondimeno, l'illustrata ricostruzione si ritiene valga – a maggior ragione sia pure con le precisazioni di cui appresso – nel caso in rassegna, caratterizzato, invece, da un concordato cd. ex ante, emesso cioè – come sopra esposto – sulla scorta del menzionato regolamento comunale, art. 23, prima (e per evitare) l'adozione dell'avviso di accertamento.
In tale ipotesi, non vi è – all'evidenza – un atto che può rivivere, mentre resta, per dettato regolamentare (v. art. 23), la non impugnabilità dell'accertamento con adesione.
Non solo. Per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo, come quella (relativa alla TARSU) in esame, il citato regolamento, art. 23, prevede che il perfezionamento della definizione "si considera avvenuto, prima del pagamento, il cui importo derivante dall'atto di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella", con ciò, quindi, contemplando, per fictio, un'ipotesi di perfezionamento anticipato del concordato e cioè prima del pagamento da eseguirsi alle scadenze previste nella successiva cartella di pagamento, potendo l'ente impositore avvalersi, in tal caso, di un'iscrizione a ruolo, che presuppone la sussistenza di un credito non più controvertibile, il linea con la non impugnabilità e l'immodificabilità dell'accordo.
Ciò spiega la ragione per la quale non può trovare applicazione nella (diversa) fattispecie in rassegna quanto precisato nelle citate pronunce nella parte in cui si è ricordato che "nel caso in cui l'accertamento con adesione non si perfezioni, è onere del contribuente impugnare l'avviso di accertamento ed in quella sede far valere eventuali vizi della procedura regolata dal D.Lgs. n. 218 del 1997" (così Cass. n. 15980/2020 e Cass. n. 14547/2021), non essendovi – lo si ribadisce – nella fattispecie in esame un precedente avviso da impugnare, essendo il concordato considerato perfezionato "prima del pagamento" ed espressamente ritenuto non impugnabile.
Nè tale soluzione risulta preclusa dalla successiva previsione regolamentare a mente della quale "nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona al termine dell'ultima rata" (v. sempre art. 23), giacchè tale disposizione concerne la diversa ipotesi del pagamento dilazionato, non ricorrente nella specie, prevista dal menzionato regolamento, art. 21, operante, su richiesta del contribuente, nel caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dello stesso.
14. Alla stregua di tali riflessioni correttamente il Giudice regionale ha respinto l'appello sul fondamentale rilievo della non impugnabilità dell'accertamento con adesione, che è stato posto a base del rigetto dei vari motivi di appello nella parte in cui ha ritenuto:
– non rilevante stabilire se l'avviso di pagamento fosse o meno autonomamente impugnabile, essendo dirimente considerare non impugnabile il concordato;
– non possibile alcuna revisione del concordato, reputandolo definitivo, sia in relazione alla dedotta erronea applicazione della normativa in tema di TARSU, che in merito alla tassazione degli alloggi di servizio e del cortile, oltre che in ordine alle sanzioni applicate per l'infedele dichiarazione, stante la differenza tra "quanto dichiarato, accettato e concordato" (così nella sentenza impugnata).
15. Deve aggiungersi che è inammissibile il settimo motivo di impugnazione (erroneamente indicato con il n. VI) concernente, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omessa motivazione su di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.
La doglianza ha riguardato il passaggio motivazionale della sentenza appellata nella parte in cui la Commissione regionale ha affermato che "Non risulta dalla documentazione alcuna ricostruzione tra quanto concordato e quanto sostenuto dal contribuente per eventuale revisione dovuto a errori di calcolo operati nel prospetto di condono".
E sul punto, il ricorrente, nel segnalare che il suddetto argomento costituirebbe un "mero obiter dictum, stante il carattere tranchant della ritenuta definitività del concordato rispetto a qualsiasi considerazione sul merito della dedotta erronea applicazione della TARSU agli alloggi ed al cortile interno", ha nondimeno osservato che "la questione oggetto di censura non attiene… ad una questione di fatto quale l'erroneità dei calcoli, bensì alla qualificazione giuridica della fattispecie" (così alle pagine nn. 34 e n. 35 del ricorso), in quanto la questione su cui la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi era solamente l'individuazione dell'aliquota fiscale da applicare a ciascuna delle predette aree, assumendo che "il fatto oggetto di tale censura è decisivo per il giudizio, in quanto attiene all'esatta individuazione del regime applicabile alle parti dell'immobile assoggettate a TARSU destinate ad alloggi e cortile interno" (v. pagina n. 35 del ricorso).
Ebbene, non può, in primo luogo, non osservarsi che l'illustrazione che precede dimostra che la censura non attiene alla pretermissione di un fatto storico, il cui esame sarebbe stato decisivo per le sorti del giudizio, giacchè la "qualificazione giuridica della fattispecie" e "l'individuazione dell'aliquota fiscale" attengono a questioni di diritto e non di fatto.
Si deve poi concordare con la difesa del ricorrente circa la natura assorbente rispetto a tale questione "della ritenuta definitività del concordato rispetto a qualsiasi considerazione sul merito della dedotta erronea applicazione della TARSU agli alloggi ed al cortile interno", il che però – diversamente da quanto atteso dall'istante – esime da ogni ulteriore scrutinio sulle contestazioni in oggetto, in tesi riconducibili a violazioni di legge che restano assorbite nella valutazione relativa all'inoppugnabilità del concordato.
16. La definitività degli accertamenti con adesione, che hanno applicato le sanzioni in misura ridotta e che in tali termini sono stati sottoscritti dal ricorrente, preclude, altresì, ogni esame in ordine alla loro ritenuta non debenza in ragione delle contestazioni mosse dall'istante con l'ottavo motivo di ricorso, concernenti, per un verso, il dedotto improprio "spacchettamento delle aliquote fiscali" e, per altro verso, l'indimostrato scostamento delle superfici su cui si è basata l'irrogazione delle sanzioni per l'infedele dichiarazione.
17. Non ha invece fondamento la dedotta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, che la difesa del Ministero ravvisa nel fatto che la discussa parcellizzazione delle aliquote d'imposta operata dall'ente impositore non poteva considerarsi nè pacifica, nè scontata.
Difatti, l'"incertezza normativa oggettiva tributaria" è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare in modo univoco, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, situazione che può essere desunta dal giudice mediante la rilevazione di una serie di "fatti indice" (quali: la difficoltà d'individuazione e di confezione delle disposizioni normative; la mancanza di informazioni amministrative o loro contraddittorietà; la mancanza o la contraddittorietà di prassi amministrative; la mancanza di precedenti giurisprudenziali o di orientamenti giurisprudenziali contrastanti; il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; il contrasto tra opinioni dottrinali; l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente (cfr. Cass. n. 10313/2019).
Ebbene, nella specie, non può non riconoscersi che la contestata parcellizzazione delle aliquote ha costituito oggetto di contraddittorio tra le parti ed è confluita nelle menzionate proposte di accertamento con adesione, le quali sono state accettate e sottoscritte dal Ministero, il che vale ad escludere la sussistenza di un'obiettiva incertezza normativa, che peraltro l'istante non dimostra allegando la ricorrenza di almeno uno dei citati indici di rilevamento, risultando piuttosto la censura basata su di un postumo ripensamento circa la prestata adesione alla proposta di accordo.
18. Alla stregua delle valutazioni che precedono, il primo e l'ottavo motivo di impugnazione vanno rigettati, il settimo motivo va dichiarato inammissibile, restando assorbiti gli altri motivi di ricorso.
19. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
20. La natura di amministrazione pubblica del ricorrente esime dall'attestazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass., SS.UU., n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore del Comune di Torino nella somma di 5.000,00 Euro per competenze, 750,00 Euro per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre a 200,00 Euro per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2022
Domande frequenti
Entro quando resta valida una dichiarazione Redditi 2026 tardiva?
La dichiarazione tardiva resta valida se trasmessa entro il 1° febbraio 2027, nel limite dei novanta giorni di ritardo. Oltre tale data è considerata omessa. Il ritardo rispetto al termine ordinario preclude inoltre l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale.
Come pago la sanzione ridotta per la dichiarazione tardiva senza imposte?
Se non risultano imposte da versare, la sanzione ridotta è di 25 euro. Si paga con modello F24, codice tributo 8911, indicando il 2026 come anno della violazione. Eventuali imposte non versate richiedono una distinta regolarizzazione con le relative sanzioni.
Come si sceglie la sanzione per correggere una dichiarazione già inviata?
Occorre distinguere gli errori rilevabili dal controllo automatizzato o formale da quelli che non emergono in quella sede. Contano anche gli effetti sull’imposta e il tempo della correzione. La qualificazione della violazione precede il calcolo della sanzione e delle riduzioni applicabili.
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