Cassazione, sentenza n. 21062 del 01/07/2022

Sentenza n. 21062 del 01/07/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
21062
Data
01/07/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava il recupero dell’IVA su provvigioni di intermediazione che la contribuente riteneva riferibili a un committente non residente e, pertanto, non territorialmente imponibili. La CTR aveva accertato che le prestazioni erano state effettivamente rese a una società dotata di stabile organizzazione in Italia, operante nel territorio nazionale e autrice dei pagamenti, nonostante le diverse indicazioni contrattuali e di fatturazione. La Cassazione ha ritenuto che il ricorso sollecitasse una nuova ricostruzione dei fatti sotto forma di violazione di legge e lo ha dichiarato inammissibile, confermando così la decisione impugnata.

Testo della pronuncia

1. Risulta dalla sentenza impugnata che la contribuente A.O., svolgente attività di agente di commercio, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2011, con cui veniva accertato un maggior reddito d'impresa, con ripresa di maggiore IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni, per avere la contribuente omesso di dichiarare maggiori provvigioni percepite per conto del preponente Karnak S.A., società avente sede nella (—). L'Ufficio contestava, inoltre, di avere omesso di versare l'IVA sulle suddette operazioni, in quanto territorialmente rilevanti ai fini dell'imposizione indiretta e non anche non imponibili a termini del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 9, comma 1, (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali).

2. La CTP di Pavia ha parzialmente accolto il ricorso della contribuente in relazione alla ripresa per imposte dirette.

3. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 26 febbraio 2018, ha rigettato l'appello della contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello – per quanto qui rileva – che le prestazioni di servizio oggetto di ripresa hanno avuto rilevanza territoriale in Italia, in quanto rese a committente con stabile organizzazione in Italia e operante esclusivamente in Italia per mezzo la suddetta stabile organizzazione.

4. Propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a un motivo, cui resiste l'Ufficio con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo si censura, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7-ter, nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato la legittimità del recupero ai fini IVA. Evidenzia la ricorrente l'erroneità dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello in relazione al fatto che la proponente del contribuente avesse stabile organizzazione in Italia, laddove la questione rilevante nel caso di specie sarebbe quella di verificare se le prestazioni fossero state rese a favore di committenti non residenti, come nella specie. Osserva parte ricorrente come risulti del tutto irrilevante la questione della esterovestizione del preponente, posto che il committente (e preponente) era il terzo Inter.Co. S.r.l., società di diritto sammarinese, circostanza dalla quale conseguirebbe la non debenza dell'IVA. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto tende – sotto la deduzione di un vizio di violazione di legge – a una diversa ricostruzione in fatto operata dal giudice del merito. Il giudice di appello ha, difatti, accertato (come indicato in narrativa), con accertamento in fatto qui non censurabile, che nel caso di specie non ricorre una prestazione a beneficio di un contribuente non residente con stabile organizzazione in Italia. Il giudice di appello ha, difatti, accertato in fatto che le prestazioni sono state effettivamente rese, a dispetto di quanto indicato in fattura, a beneficio di una società "con stabile organizzazione in Italia, come accertato non solo dall'Ufficio, ma anche dalla GdF e dall'autorità giudiziaria penale, che hanno evidenziato come la Karnak S.p.A., pur avente sede legale nella (—), operava di fatto esclusivamente in Italia (…)". L'accertamento, poi, è stato esteso – come emerge dalla sentenza impugnata – alla irrilevanza del dato contrattuale, secondo cui le prestazioni sarebbero state eseguite nei confronti di soggetto diverso dalla società Karnak, avendo accertato il giudice di appello che era stata la Karnak S.A., in qualità di preponente, a eseguire i pagamenti nei confronti della contribuente. Si evidenzia, peraltro, che questa Corte ha già ritenuto inammissibili analoghe censure attinenti ad altri agenti della "galassia Karnak", ritenendo che – ove sia stata esclusa in fatto la circostanza che l'attività di intermediazione sia afferente ad operazioni internazionali – vi sia stato "un accertamento in fatto in ordine alla nazionalità delle stesse: accertamento che non può essere messo in discussione con la proposizione di censure di violazione di legge" (Cass., Sez. V, 24 febbraio 2022, n. 6286; Cass., Sez. V, 2 febbraio 2022, n. 3251; Cass., Sez. V, 3 luglio 2021, n. 18884; conf. Cass., Sez. V, 22 marzo 2019, nn. 8108, 8109; Cass., Sez. V, 24 agosto 2018, n. 21099).

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2022

Domande frequenti

Entro quando resta valida una dichiarazione Redditi 2026 tardiva?

La dichiarazione tardiva resta valida se trasmessa entro il 1° febbraio 2027, nel limite dei novanta giorni di ritardo. Oltre tale data è considerata omessa. Il ritardo rispetto al termine ordinario preclude inoltre l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale.

Come pago la sanzione ridotta per la dichiarazione tardiva senza imposte?

Se non risultano imposte da versare, la sanzione ridotta è di 25 euro. Si paga con modello F24, codice tributo 8911, indicando il 2026 come anno della violazione. Eventuali imposte non versate richiedono una distinta regolarizzazione con le relative sanzioni.

Come si sceglie la sanzione per correggere una dichiarazione già inviata?

Occorre distinguere gli errori rilevabili dal controllo automatizzato o formale da quelli che non emergono in quella sede. Contano anche gli effetti sull’imposta e il tempo della correzione. La qualificazione della violazione precede il calcolo della sanzione e delle riduzioni applicabili.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.