Cassazione, sentenza n. 21451 del 6/07/2022
Sentenza n. 21451 del 06/07/2022
La controversia concerneva il recupero dell’IVA su provvigioni di intermediazione che la contribuente riteneva connesse a scambi internazionali; la Commissione regionale aveva invece accertato che prodotti, stoccaggio e gestione delle operazioni erano localizzati in Italia. La Cassazione dichiara inammissibile la censura sulla territorialità, perché diretta a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti sotto forma di violazione di legge. Accoglie però il motivo sulle sanzioni: il giudice d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulle dedotte buona fede e obiettive condizioni d’incertezza, sicché la sentenza è cassata con rinvio su tale profilo.
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