Cassazione, sentenza n. 21310 del 05/07/2022

Sentenza n. 21310 del 05/07/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
21310
Data
05/07/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava avvisi con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’elusività di un affitto d’azienda tra società controllante e controllata; i giudici di merito avevano accolto le impugnazioni della contribuente. Durante il giudizio di legittimità, l’Ufficio ha annullato integralmente gli atti in autotutela, facendo venir meno l’interesse sia al ricorso principale sia a quello incidentale condizionato. La Cassazione ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, cassato senza rinvio la sentenza impugnata e compensato integralmente le spese.

Testo della pronuncia

1. L'Agenzia delle Entrate, con avvisi di accertamento (—) e (—) del 2008, aveva contestato l'elusività di un contratto d'affitto d'azienda stipulato tra la società controllante e la controllata. L'adita CTP accoglieva i ricorsi. La decisione, impugnata dall'Agenzia, veniva confermata dalla CTR con la sentenza oggetto del presente ricorso in cassazione, affidato dall'Agenzia a quattro motivi. Avverso tale ricorso si costituiva con controricorso la società contribuente, spiegando peraltro contestuale ricorso incidentale condizionato fondato a sua volta su quattro motivi;

2. Con memoria 27.04.2022 la contribuente chiedeva di disporre la definizione del giudizio per cessata materia del contendere, atteso che con provvedimenti n. 21983 e 21991, l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto all'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento.

Motivi della decisione

che:

1. Effettivamente la ricorrente ha allegato all'istanza del 27 aprile 2022 i due provvedimenti con cui l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'annullamento totale in autotutela dei provvedimenti oggetto del presente giudizio;

2. Circa la rilevanza dei documenti in esame, va osservato che l'ufficio non ha depositato memorie in relazione alla trattazione dell'udienza odierna e nulla ha osservato ed eccepito sulla mancata notificazione dei documenti stessi ai sensi dell'art. 372 c.p.c., dei quali dunque si deve tener conto (Cass. 02/05/2019);

2. Risulta così il venir meno dell'interesse a ricorrere sia con riferimento al ricorso principale che a quello (condizionato) incidentale, per cui la sentenza va cassata senza rinvio per cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 100 c.p.c.. Con specifico riferimento al processo di legittimità infatti, la causa di estinzione del giudizio, prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, costituita appunto dalla cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti impone la rimozione delle sentenze già emesse e non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti (in tal senso, Cass. 18/04/2017, n. 9753; Cass. 23/09/2011, n. 19533);

3. Le spese meritano per l'effetto integrale compensazione;

4. Essendo il giudizio promosso dall'Agenzia delle Entrate e dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n. 14782).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto cassa la sentenza impugnata.

Dichiara le spese integralmente compensate fra le parti.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2022

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