Cassazione, sentenza n. 21131 del 04/07/2022

Sentenza n. 21131 del 04/07/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
21131
Data
04/07/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava la riqualificazione, ai fini dell’imposta di registro, della costituzione di una società e del conferimento di un ramo d’azienda come cessione d’azienda, nonché la validità dell’avviso di liquidazione. Dopo i ricorsi principale e incidentale, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la regolare definizione della lite richiesta dalla contribuente ai sensi della disciplina richiamata nella pronuncia. La Cassazione non esamina pertanto le questioni sostanziali: dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.

Testo della pronuncia

L'Agenzia dell'entrate ha riqualificato una operazione societaria di costituzione nuova società e conferimento ramo di azienda come cessione di azienda. La società ha impugnato il relativo avviso di liquidazione maggiore imposta di registro e il ricorso è stato accolto in primo grado. L'Agenzia ha proposto appello che la CTR del Veneto ha accolto, ritendo la nullità dell'avviso per omessa indicazione degli estremi dell'atto riqualificato, richiamando sul punto anche le motivazioni rese dal giudice di primo grado.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi. Ha resistito la società con controricorso e ricorso incidentale. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Successivamente l'Agenzia delle entrate ha depositato una memoria con la quale ha reso noto che con nota registro ufficiale 112956 del 21/10/2020 la Direzione Provinciale di Treviso ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e che la stessa è risultata regolare. Pertanto l'Agenzia ricorrente fa istanza affinchè la Corte dichiari l'estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 10 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2022

Domande frequenti

Entro quando resta valida una dichiarazione Redditi 2026 tardiva?

La dichiarazione tardiva resta valida se trasmessa entro il 1° febbraio 2027, nel limite dei novanta giorni di ritardo. Oltre tale data è considerata omessa. Il ritardo rispetto al termine ordinario preclude inoltre l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale.

Come pago la sanzione ridotta per la dichiarazione tardiva senza imposte?

Se non risultano imposte da versare, la sanzione ridotta è di 25 euro. Si paga con modello F24, codice tributo 8911, indicando il 2026 come anno della violazione. Eventuali imposte non versate richiedono una distinta regolarizzazione con le relative sanzioni.

Come si sceglie la sanzione per correggere una dichiarazione già inviata?

Occorre distinguere gli errori rilevabili dal controllo automatizzato o formale da quelli che non emergono in quella sede. Contano anche gli effetti sull’imposta e il tempo della correzione. La qualificazione della violazione precede il calcolo della sanzione e delle riduzioni applicabili.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.