Cassazione, sentenza n. 21128 del 04/07/2022

Sentenza n. 21128 del 04/07/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
21128
Data
04/07/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

I contribuenti contestavano gli accertamenti ICI per il 2001 e 2002 relativi a terreni dichiarati agricoli ma considerati edificabili dal Comune; entrambi i gradi di merito avevano respinto l’impugnazione, valorizzando la classificazione urbanistica dell’area. In Cassazione, gli stessi contribuenti hanno dichiarato il venir meno dell’interesse a seguito della sopravvenuta decisione del giudice amministrativo sull’edificabilità e hanno rinunciato al ricorso, con accettazione del Comune. La Corte dichiara quindi estinto il processo e compensa le spese, senza decidere il merito tributario.

Testo della pronuncia

I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento per l'ICI, degli anni 2001 e 2002, in relazione a terreni denunciati come agricoli, ma ritenuti edificabili dal Comune. Il ricorso è stato respinto in primo grado. I contribuenti hanno proposto appello che la Commissione regionale tributaria del Veneto ha respinto sul rilievo che dall'esame della documentazione inerente ad una variante al PRG adottata dal Comune di Fossò nel 1998 risulta l'inserimento dei terreni in questione nella zona residenziale, qualificazione confermata da una sentenza del Tar Veneto, avendo i contribuenti instaurato anche un contenzioso amministrativo impugnando la delibera della Regione con la quale si approva la variante. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso i contribuenti affidandosi a sei motivi. Ha resistito il Comune con controricorso. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto.

Successivamente i contribuenti hanno depositato una memoria con la quale hanno dichiarato che non sussiste più l'interesse ad agire in considerazione della sopraggiunta decisione del giudice amministrativo sull'edificabilità dell'area. Hanno pertanto rinunciato al ricorso. La rinuncia è stata sottoscritta digitalmente dall'avvocato Antonio Chiarello per conto del Comune di Fossò a titolo di accettazione.

In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex artt. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio.

Compensa le spese Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2022

Domande frequenti

Entro quando resta valida una dichiarazione Redditi 2026 tardiva?

La dichiarazione tardiva resta valida se trasmessa entro il 1° febbraio 2027, nel limite dei novanta giorni di ritardo. Oltre tale data è considerata omessa. Il ritardo rispetto al termine ordinario preclude inoltre l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale.

Come pago la sanzione ridotta per la dichiarazione tardiva senza imposte?

Se non risultano imposte da versare, la sanzione ridotta è di 25 euro. Si paga con modello F24, codice tributo 8911, indicando il 2026 come anno della violazione. Eventuali imposte non versate richiedono una distinta regolarizzazione con le relative sanzioni.

Come si sceglie la sanzione per correggere una dichiarazione già inviata?

Occorre distinguere gli errori rilevabili dal controllo automatizzato o formale da quelli che non emergono in quella sede. Contano anche gli effetti sull’imposta e il tempo della correzione. La qualificazione della violazione precede il calcolo della sanzione e delle riduzioni applicabili.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.