Cassazione, ordinanza n. 21238 del 05/07/2022

Riscossione - Impugnazione del ruolo dopo la notifica della cartella - Ammissibilità.

Tipologia
Sentenza
Numero
21238
Data
05/07/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente chiedeva l’accertamento della prescrizione, maturata dopo la notifica, di crediti contributivi risultanti dall’estratto di ruolo; la Corte d’appello aveva escluso l’interesse ad agire per la cartella regolarmente notificata, in assenza di atti esecutivi anche soltanto minacciati. La Cassazione ha affermato che la mancata opposizione rende definitivo l’accertamento originario, ma non impedisce di far valere prescrizione o altri fatti estintivi sopravvenuti quando l’ente creditore ne contesti l’esistenza. Ha accolto il ricorso e rinviato alla Corte d’appello in diversa composizione.

Massima

In materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione del ruolo, di cui il contribuente affermi di essere venuto a conoscenza solo a seguito del rilascio dell'estratto, è ammissibile ove lo stesso intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella. Pertanto, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella in questione, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore. Nella fattispecie, il contribuente, affermando di essere venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo solo a seguito del rilascio dell'estratto, aveva agito per l'accertamento negativo del credito contributivo in seguito al decorso del termine di prescrizione maturato successivamente alla notifica di alcune cartelle, avendo presentato, prima di agire in giudizio, richiesta di sgravio. Si deve ritenere sussistente l'interesse ad agire dell'attore nel caso in cui il contribuente abbia contestato, come era avvenuto nella fattispecie, l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

RILEVATO

– che con sentenza del 7 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Catanzaro, sulla domanda proposta da S.G. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'INPS intesa a far valere la prescrizione sopravvenuta dei crediti contributivi INPS oggetto delle cartelle di pagamento notificate al S. negli anni 2001 e 2002 e recati dall'estratto del ruolo contributivo di cui il S. assumeva essere venuto a conoscenza soltanto l'8.2.2017, dichiarava prescritti i crediti recati dalle due cartelle di pagamento di cui non risultava provata la notifica, mentre confermava l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse quanto all'unica cartella di cui vi era prova dell'avvenuta notifica, atteso che, in assenza di atti esecutivi anche solo "minacciati" dopo la notifica della cartella di pagamento, la prescrizione del credito contributivo noi può farsi valere in via di azione;

– che per la cassazione della decisione ricorre il S., affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la sola Agenzia delle Entrate-Riscossione;

– che il ricorrente ha poi presentato memoria.

CONSIDERATO

– che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., dell'art. 24 Cost., e dell'art. 6 CEDU, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale in ordine alla carenza di interesse ad agire dell'odierno ricorrente in particolare considerato il diniego del richiesto sgravio;

– che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l'omessa considerazione del rilievo che ai fini dell'interesse ad agire assumeva l'opposizione dichiarata in giudizio dagli enti convenuti alla declaratoria di estinzione del credito per intervenuta prescrizione;

– che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, meritano accoglimento, vertendosi in una fattispecie in cui l'originario istante, affermando di essere venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo solo a seguito del rilascio dell'estratto, agisce per l'accertamento negativo del credito contributivo in seguito al decorso del termine di prescrizione maturato successivamente alla notifica della cartella, fattispecie in relazione alla quale questa Corte ha affermato (cfr. Cass. 12.11.2021, n. 34046 del 2021, Cass. 12.11.2019, n. 29294 e, in particolare, Cass. n. 23237 del 2013 che, pronunziandosi a proposito della disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 e 10, espressamente aveva sancito l'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo fondato sull'eccezione di prescrizione) che la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in questione, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore;

– che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, disponendo, altresì, per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 19 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2022

Domande frequenti

Entro quando resta valida una dichiarazione Redditi 2026 tardiva?

La dichiarazione tardiva resta valida se trasmessa entro il 1° febbraio 2027, nel limite dei novanta giorni di ritardo. Oltre tale data è considerata omessa. Il ritardo rispetto al termine ordinario preclude inoltre l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale.

Come pago la sanzione ridotta per la dichiarazione tardiva senza imposte?

Se non risultano imposte da versare, la sanzione ridotta è di 25 euro. Si paga con modello F24, codice tributo 8911, indicando il 2026 come anno della violazione. Eventuali imposte non versate richiedono una distinta regolarizzazione con le relative sanzioni.

Come si sceglie la sanzione per correggere una dichiarazione già inviata?

Occorre distinguere gli errori rilevabili dal controllo automatizzato o formale da quelli che non emergono in quella sede. Contano anche gli effetti sull’imposta e il tempo della correzione. La qualificazione della violazione precede il calcolo della sanzione e delle riduzioni applicabili.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.