Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Risoluzioni

1.663 documenti

N. 85

Risoluzione n. 85 del 9/10/2019

Spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione. Articolo 10, comma 1, lett l-bis) del TUIR

La risoluzione chiarisce la deducibilità delle spese sostenute dai genitori adottivi per gli incontri e le verifiche successivi all’adozione internazionale, nell’ambito dell’articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del TUIR. Il cinquanta per cento delle spese documentate e certificate dall’ente autorizzato è deducibile quando le verifiche post adottive sono obbligatorie in base all’accordo con il Paese di origine del minore. In tale circostanza, esse costituiscono adempimenti strettamente correlati alla procedura di adozione, anche se svolti dopo l’acquisizione dello status di genitore.

  • Agevolazioni Fiscali
  • IRPEF
  • Adempimenti
N. 84

Risoluzione n. 84 del 4/10/2019

Modalità di versamento, tramite modello F24, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, per il contrasto della contraffazione – Istituzione codice tributo

La risoluzione disciplina il versamento mediante modello F24 delle sanzioni amministrative contro la contraffazione irrogate dalla polizia comunale, istituendo il codice tributo “3022”. Il codice va indicato nella sezione “IMU e altri tributi locali”, insieme agli estremi dell’atto, al codice catastale del comune e all’anno della violazione; gli altri campi non devono essere compilati. Le somme sono ripartite in parti uguali tra comune e bilancio dello Stato, mentre per sanzioni irrogate da altri organi resta applicabile il codice “3021”; è esclusa la compensazione.

N. 83

Risoluzione n. 83 del 27/09/2019

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (ZES), di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91

La risoluzione istituisce i codici tributo necessari per compensare mediante modello F24 i crediti d’imposta relativi agli investimenti nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016 e nelle zone economiche speciali. Sono introdotti, rispettivamente, i codici “6905” e “6906”. Il modello deve essere trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; i codici vanno esposti nella sezione “Erario”, indicando gli importi compensati o riversati e, come anno di riferimento, quello di sostenimento dei costi.

  • Agevolazioni Fiscali
  • ZES Unica
  • Imprese
  • Adempimenti
N. 82

Risoluzione n. 82 del 23/09/2019

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ed L7e elettrici o ibridi, di cui all’articolo 1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

La risoluzione istituisce i codici “6903” e “6904” per consentire alle imprese costruttrici o importatrici di recuperare, mediante compensazione in F24, i contributi riconosciuti per veicoli nuovi a basse emissioni, elettrici o ibridi. I codici sono esposti nella sezione “Erario”, indicando l’anno di riconoscimento del credito e, secondo il caso, l’importo compensato o riversato. I crediti sono utilizzabili dopo il rimborso al venditore, dal giorno 10 del mese successivo alla conferma dell’acquisto, entro l’importo spettante e tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

N. 81

Risoluzione n. 81 del 9/09/2019

Articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 - Modifiche alla disciplina del Patent box, di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

La risoluzione illustra gli adempimenti dichiarativi connessi alla determinazione diretta del reddito agevolabile secondo la disciplina Patent box modificata dal decreto Crescita. Per i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l’anno solare, in corso al 1° maggio 2019, l’opzione e il possesso della documentazione sono comunicati nei modelli Redditi 2019 indicando il codice “1” nelle “Situazioni particolari”; la quota annuale della variazione in diminuzione è riportata nei quadri specificati e, ai fini IRAP, nel rigo IS89. I soggetti non obbligati alla procedura prevista dall’articolo 31-ter possono utilizzare il codice “2” per comunicare il possesso della documentazione.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Dichiarazioni
  • IRES
  • IRAP
  • Imprese
N. 80

Risoluzione n. 80 del 9/09/2019

Atto di separazione consensuale, articolo 19 legge n.74/1987 e agevolazioni ‘prima casa’, nota II-bis, articolo 1, Tariffa, Parte I, DPR n. 131/1986

La risoluzione esamina gli effetti sulle agevolazioni “prima casa” della vendita a terzi, entro cinque anni dall’acquisto, dell’immobile familiare in esecuzione di una clausola contenuta in un accordo di separazione consensuale omologato. Pur richiamando la regola generale della decadenza in assenza di un nuovo acquisto entro un anno, l’Agenzia ritiene che la cessione finalizzata alla sistemazione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla crisi coniugale non comporti la perdita del beneficio. Sono conseguentemente superati i precedenti chiarimenti incompatibili relativi alla cessione dell’immobile a terzi.

N. 79

Risoluzione n. 79 del 2/09/2019

Interpello art. 11, comma 1, legge 27 luglio 2000, n.212 - Aliquota IVA prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida

La risoluzione definisce il trattamento IVA delle prestazioni teoriche e pratiche rese dalle autoscuole per il conseguimento delle patenti di guida, alla luce dell’interpretazione della Corte di Giustizia UE. Tali prestazioni costituiscono insegnamento specialistico e devono considerarsi imponibili, con superamento della precedente prassi che le qualificava come esenti. Per le annualità ancora accertabili occorrono note di variazione in aumento e dichiarazioni integrative; nella stessa sede può essere esercitata la detrazione spettante sugli acquisti correlati. Per le prestazioni anteriori alla risposta non sono applicati sanzioni né interessi moratori.

N. 78

Risoluzione n. 78 del 30/08/2019

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni previste dall’articolo 1, comma 759, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016

La risoluzione istituisce il codice tributo “Z162” per utilizzare in compensazione le agevolazioni riconosciute a imprese e professionisti localizzati nella zona franca urbana dei comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Il codice riguarda anche le nuove iniziative economiche ammesse secondo la disciplina richiamata. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, esponendo il codice nella sezione “Erario”, l’importo compensato o eventualmente riversato e l’anno d’imposta per il quale l’agevolazione è riconosciuta.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imprese
  • Professionisti
  • Adempimenti
N. 77

Risoluzione n. 77 del 12/08/2019

Interpello art. 11, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 51, comma 1, del TUIR – Tassabilità, in capo ai dipendenti, del servizio di monitoraggio di dati sensibili offerto a questi ultimi dal datore di lavoro

La risoluzione valuta la rilevanza fiscale, per i dipendenti, di un servizio aziendale che monitora nel dark web dati personali e professionali per individuare furti d’identità o utilizzi illeciti di informazioni sensibili. Il servizio è considerato funzionale alla sicurezza dell’attività lavorativa e alla riduzione del rischio aziendale, anche quando il controllo comprende dati personali del lavoratore, poiché la tutela del dipendente e quella dell’impresa risultano interdipendenti. Pertanto, il servizio non concorre al reddito di lavoro dipendente e la società, quale sostituto d’imposta, non deve applicare le relative ritenute.

N. 76

Risoluzione n. 76 del 12/08/2019

Esenzione da ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese – Articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

La risoluzione precisa le condizioni per escludere la ritenuta sugli interessi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine concessi alle imprese italiane da investitori istituzionali esteri vigilati. La misura richiede, tra l’altro, una durata contrattuale superiore a diciotto mesi, la qualifica del finanziatore prevista dalla norma, la costituzione in un Paese che consenta un adeguato scambio di informazioni e il rispetto della disciplina bancaria sull’attività verso il pubblico. Nel caso esaminato, ricorrendo le qualifiche e i presupposti rappresentati, non emergono ostacoli all’esenzione per i finanziamenti erogati dai fondi esteri alla holding italiana controllata.

  • Finanziamenti
  • Holding
  • Imprese
  • Estero
N. 75

Risoluzione n. 75 del 9/08/2019

Utilizzo del codice tributo “3858” per effettuare, tramite modello F24, il versamento dell’acconto mensile dell’IRAP dovuta da talune categorie di amministrazioni statali ed enti pubblici (risoluzione n. 74)

La risoluzione disciplina il versamento tramite modello F24 dell’acconto mensile IRAP dovuto da determinate amministrazioni statali ed enti pubblici, quando non sia possibile utilizzare il modello F24 Enti pubblici. A tale scopo estende ai soggetti interessati l’impiego del codice tributo 3858, da esporre nella sezione «Regioni» tra gli importi a debito versati. Devono inoltre essere indicati il codice della Regione o Provincia autonoma destinataria, il mese di riferimento nel formato «00MM» e l’anno d’imposta nel formato «AAAA».

N. 74

Risoluzione n. 74 del 5/08/2019

Utilizzo del codice tributo “6890” per consentire la compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS) effettuati sulle singole unità immobiliari, di cui all’articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e successive modificazioni

La risoluzione chiarisce come utilizzare in compensazione le quote annuali del credito ceduto corrispondente all’Ecobonus per interventi sulle singole unità immobiliari, confermando il codice tributo 6890 nel modello F24. Il cessionario deve accettare preventivamente il credito nell’area riservata dell’Agenzia e presentare l’F24 tramite i servizi telematici; controlli automatizzati verificano la disponibilità della quota annuale e possono determinare lo scarto del modello. L’anno di riferimento coincide con quello di fruibilità originaria della quota, anche quando questa venga utilizzata successivamente.

  • EcoBonus
  • Bonus edilizi
  • Agevolazioni Fiscali
  • Immobili
  • Adempimenti
N. 73

Risoluzione n. 73 del 5/08/2019

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita nel territorio della Città metropolitana di Genova, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109

La risoluzione istituisce il codice tributo Z161 per consentire alle imprese localizzate nella zona franca urbana della Città metropolitana di Genova di utilizzare in compensazione le agevolazioni riconosciute mediante riduzione dei versamenti. Il beneficio riguarda, alle condizioni previste, esenzioni dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali. Il modello F24 deve essere trasmesso esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, indicando il codice nella sezione «Erario» e riportando come anno di riferimento il periodo d’imposta cui si riferisce l’agevolazione.

N. 72

Risoluzione n. 72 del 1/08/2019

Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212. Richiesta di chiarimenti in merito al corretto coordinamento tra la normativa riferita al Gruppo IVA contenuta nel titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06 aprile 2018 e la normativa in tema di fatturazione delle operazioni prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 de1 26 ottobre 1972, con riferimento alle fatture di acquisto ricevute dal Gruppo IVA

La risoluzione coordina la disciplina del Gruppo IVA con le regole di fatturazione e detrazione per gli acquisti effettuati dai partecipanti. La fattura che riporta la partita IVA individuale anteriore all’adesione, anziché quella del Gruppo, è irregolare e deve essere regolarizzata, ai fini della registrazione e della detrazione, mediante autofattura trasmessa al Sistema di interscambio con codice TD20. Sono fatti salvi i comportamenti difformi anteriori alla pubblicazione della risoluzione, purché non abbiano arrecato danno all’Erario per mancato assolvimento dell’imposta dovuta.

  • IVA
  • Fattura elettronica
  • Adempimenti
N. 71

Risoluzione n. 71 del 1/08/2019

Proroga dei versamenti – Nuovi criteri di rateizzazione

La risoluzione definisce termini e modalità di rateizzazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali prorogati al 30 settembre 2019 per i soggetti rientranti nell’ambito degli ISA, inclusi i casi espressamente richiamati di regimi forfetari o cause di esclusione. Distingue i calendari applicabili ai titolari e ai non titolari di partita IVA, contemplando anche il versamento entro il 30 ottobre con maggiorazione dello 0,40 per cento. Resta possibile seguire gli ordinari piani di rateazione o effettuare versamenti liberamente scelti, purché il saldo sia corrisposto entro il termine previsto e la delega evidenzi il numero della rata.

N. 70

Risoluzione n. 70 del 30/07/2019

Decreti ingiuntivi emessi a favore del fideiussore che ha agito in via di regresso nei confronti del debitore principale garantito – Tassazione ai fini dell’imposta di registro – Art. 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte I. Orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

La risoluzione illustra il trattamento, ai fini dell’imposta di registro, dei decreti ingiuntivi ottenuti dal fideiussore escusso che agisce in regresso contro il debitore principale. Recependo l’orientamento delle Sezioni Unite, qualifica l’azione come autonoma e restitutoria, poiché il garante richiede il rimborso di quanto versato e non il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA. Non opera quindi il principio di alternatività IVA/registro: la condanna al pagamento è assoggettata all’imposta proporzionale del 3 per cento, criterio da considerare anche nella gestione del contenzioso pendente.

  • Imposta di registro
  • Imposte indirette
  • Contenzioso
N. 69

Risoluzione n. 69 del 22/07/2019

Ripartizione della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario – Art.12, comma 1, lett. c), del Tuir e Art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 - pdf

La risoluzione chiarisce la ripartizione della detrazione per figli a carico quando uno dei genitori produce redditi in regime forfetario. Per individuare il genitore con il reddito più elevato rileva anche il reddito forfetario, determinato al lordo dei contributi previdenziali e sommato agli eventuali altri redditi del contribuente. Il genitore istante può pertanto fruire dell’intera detrazione, previo accordo, soltanto se il proprio reddito complessivo supera quello della moglie; in mancanza di tale condizione resta applicabile la ripartizione ordinaria al 50 per cento.

  • IRPEF
  • Regime forfetario
  • Agevolazioni Fiscali
  • Professionisti
N. 68

Risoluzione n. 68 del 19/07/2019

Modello F24 - soppressione dei codici tributo “6746” e “6765”

La risoluzione dispone, nell’ambito dei versamenti mediante modello F24, la soppressione di due codici tributo relativi a crediti d’imposta per le imprese produttrici di prodotti editoriali. Sono eliminati il codice 6746, riferito al credito previsto dall’articolo 8 della legge n. 62/2001, e il codice 6765, relativo al credito maturato dal 12 dicembre 2003 secondo il decreto ministeriale 7 febbraio 2003. Il documento identifica inoltre le risoluzioni con cui i due codici erano stati originariamente istituiti.

  • Adempimenti
  • Agevolazioni Fiscali
  • Imprese
N. 67

Risoluzione n. 67 del 11/07/2019

Trasferimento delle eccedenze di interessi passivi al consolidato in presenza di perdite pregresse all’ingresso nel consolidato

La risoluzione chiarisce il trasferimento al consolidato nazionale delle eccedenze di interessi passivi indeducibili quando la società consolidata possiede perdite fiscali anteriori all’opzione. Se la società registra una perdita di periodo o un risultato nullo, può trasferire sia la perdita corrente sia gli interessi indeducibili nei limiti del ROL disponibile presso le altre partecipanti. Se emerge invece un risultato positivo, gli interessi trasferibili devono essere ridotti delle perdite pregresse effettivamente utilizzate, così da evitare il trasferimento indiretto alla fiscal unit di perdite anteriori al consolidato.

N. 66

Risoluzione n. 66 del 10/07/2019

Modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP) - soppressione causali contributo “DINS”, “DMV”, “DMAC”, “RARC” e “EMDM” - pdf

La risoluzione dà seguito alla richiesta formulata dall’INPS e interviene sulle causali contributo utilizzate nei modelli F24 e F24 Enti pubblici. Dispone con effetto immediato la soppressione delle causali DINS, DMV, DMAC e RARC, tutte denominate «Crediti previdenziali», nonché della causale EMDM, denominata «Regolarizzazione lavoro sommerso – Aziende DM». L’intervento è quindi circoscritto alla rimozione di queste cinque causali dai due modelli di pagamento indicati.

  • Lavoro e previdenza
  • Contributi
  • Adempimenti

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