Interpello n. 222 del 13/11/2024
Piani attestati di risanamento – art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267 del 1942 – art. 56 del D.Lgs. n. 14 del 2019 – sopravvenienze attive – art. 88, co. 4–ter, del TUIR – applicabilità – condizioni
Una società in liquidazione intende ridurre i debiti verso terzi attraverso accordi fondati su un piano attestato di risanamento disciplinato dall’articolo 56 del Codice della crisi, con conseguente emersione di sopravvenienze attive. L’Agenzia riconosce che tale piano persegue la stessa finalità di quello previsto dalla precedente legge fallimentare. Se il piano attestato è pubblicato nel registro delle imprese, le sopravvenienze derivanti dalla sua attuazione possono beneficiare dell’esclusione parziale da tassazione prevista dall’articolo 88, comma 4-ter, del TUIR, secondo le condizioni stabilite dalla disposizione.
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