Interpello n. 208 del 23/10/2024

Determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus e acquisito solo in parte per successione – articoli 67, comma 1, lettera b–bis) e 68, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir)

Tipologia
Interpello
Numero
208
Data
23/10/2024
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

L’istante intende cedere nel 2024 un immobile non adibito ad abitazione principale, acquistato per metà in comunione legale e per metà ereditato, dopo lavori Superbonus sulle sole parti comuni conclusi nel 2023. L’Agenzia ritiene imponibile la plusvalenza anche quando gli interventi abbiano riguardato esclusivamente il condominio, ma esclude la quota riferibile all’acquisto per successione. È quindi tassabile il 50% della plusvalenza determinata ai sensi dell’articolo 68 Tuir, senza computare le spese Superbonus; resta possibile l’imposta sostitutiva del 26%.

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