Interpello n. 92 del 8/04/2025
Aliquota IVA – dispositivi medici n. 114), Parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Una società produttrice e distributrice di prodotti erboristici e dispositivi medici chiede l’aliquota IVA applicabile a gocce oculari monodose, commercializzate fino a quel momento con aliquota del 22 per cento. Sulla base dell’accertamento tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che classifica specificamente il prodotto nella voce 3004 della nomenclatura combinata, l’Agenzia delle Entrate riconduce le relative cessioni al numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA. Alle gocce oculari esaminate si applica pertanto l’aliquota IVA del 10 per cento.
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