Interpello n. 75 del 14/03/2025
Conto liquidità e conto titoli all'estero e servizi di investimento prestati dalla stabile organizzazione – Regimi fiscali del risparmio amministrato e gestito, monitoraggio fiscale, imposta di bollo, comunicazioni ARF– Artt. 6 e 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, artt. 1 e 4, comma 3, decreto–legge 28 giugno 1990, n. 167; articolo 13, commi 2–bis e 2–ter, Allegato A, Tariffa Parte I, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; Articolo 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 75
- Data
- 14/03/2025
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Una banca lussemburghese intende prestare servizi di investimento tramite una stabile organizzazione italiana, mantenendo presso la casa madre i conti liquidità e titoli della clientela. Per lo schema descritto, l’Agenzia riconosce l’esonero dal monitoraggio dichiarativo quando la stabile organizzazione assoggetta i relativi flussi e redditi alle imposte previste e ammette che essa operi quale ente gestore ai fini dell’imposta di bollo. La stabile organizzazione deve inoltre comunicare i trasferimenti esteri rilevanti e i rapporti finanziari secondo i provvedimenti richiamati; restano fuori dall’interpello i clienti con cui essa non svolge alcuna attività.
Documento ufficiale
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