Interpello n. 78 del 20/03/2025

Interpretazione art. 110 comma 3 bis TUIR – Valutazione delle criptovalute

Tipologia
Interpello
Numero
78
Data
20/03/2025
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Una banca intende svolgere trading proprietario di criptovalute, contabilizzate come rimanenze e valutate in bilancio al fair value, mantenendo un magazzino contabile al costo medio ponderato. L’Agenzia ritiene che l’articolo 110, comma 3-bis, del TUIR deroghi integralmente alla disciplina delle rimanenze dell’articolo 92: sono fiscalmente irrilevanti tutti i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura dell’esercizio. Le variazioni delle rimanenze rilevate contabilmente devono quindi essere neutralizzate nella dichiarazione dei redditi mediante variazioni in aumento o in diminuzione.

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