Cassazione, sentenza n. 18662 del 8/07/2024
Sentenza n. 18662 del 08/07/2024
La controversia riguardava la riqualificazione, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, della cessione totalitaria delle quote di una società immobiliare, esclusa nei due gradi di merito. La Cassazione afferma che l’imposta di registro è imposta d’atto: la tassazione va ricostruita dal solo atto presentato, senza elementi extratestuali o atti collegati, e il trasferimento delle partecipazioni non può essere riqualificato in cessione d’azienda, salvo ulteriori passaggi rivelatori di una diretta acquisizione dell’azienda. Rigetta quindi il ricorso dell’Agenzia e dichiara assorbito quello incidentale condizionato.
- Imposta di registro
- Imposte indirette
- Contenzioso
- Processo tributario
- Operazioni straordinarie

