Cassazione, sentenza n. 18662 del 08/07/2024

Sentenza n. 18662 del 08/07/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
18662
Data
08/07/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava la riqualificazione, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, della cessione totalitaria delle quote di una società immobiliare, esclusa nei due gradi di merito. La Cassazione afferma che l’imposta di registro è imposta d’atto: la tassazione va ricostruita dal solo atto presentato, senza elementi extratestuali o atti collegati, e il trasferimento delle partecipazioni non può essere riqualificato in cessione d’azienda, salvo ulteriori passaggi rivelatori di una diretta acquisizione dell’azienda. Rigetta quindi il ricorso dell’Agenzia e dichiara assorbito quello incidentale condizionato.

Testo della pronuncia

La Commissione tributaria regionale Piemonte, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, avverso l'avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per l'atto del 15 dicembre 2015, con il quale A.A. e B.B. avevano ceduto a D.D. e C.C. la totalità delle quote della immobiliare E.E. s.as.;

2. ricorre in cassazione l'Agenzia delle entrate con tre motivi di ricorso (1 – violazione di legge, art. 20 , 51 e 52 D.P.R. 131 del 1986 , art. 97 e 113 della costituzione; 2 – violazione di legge art. 20 , 51 e 52 D.P.R. 131 del 1986 ; 3 – violazione di legge, art. 11 L. 212 del 2000 );

3. resistono con controricorso, integrato da successiva memoria, B.B. e A.A. che hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto richiede una rivalutazione non consentita, in subordine il rigetto in quanto infondato;

4. resistono con controricorso, integrato da successiva memoria, D.D. e C.C., che propongono anche ricorso incidentale condizionato. Preliminarmente prospettano l'inammissibilità del ricorso dell'Agenzia delle entrate, per la richiesta con i primi due motivi del ricorso di una rivalutazione del fatto, non ammessa in sede di legittimità; sostengono, poi, l'infondatezza dei motivi di ricorso. Propongono ricorso incidentale condizionato con il seguente motivo: "Violazione e falsa applicazione dell' art. 57 , D.Lgs. 546/1992 . Nullità della sentenza per non aver dichiarato inammissibile l'appello, in riferimento all' art. 360 , comma 1, n. 4, cod. proc. civ.". Chiedono, inoltre, condanna ex art. 96 , terzo comma cod. proc. civ.

5. La Procura generale della Corte di Cassazione, sostituto procuratore generale Anna Maria Soldi, ha depositato memoria scritta con richiesta di rigetto del ricorso, ribadita in udienza.

Motivi della decisione 1. Il ricorso deve rigettarsi in quanto infondato, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Il ricorso deve ritenersi ammissibile in quanto prospetta una violazione di legge e non una rivalutazione del fatto (interpretazione

degli art. 20 , 51 e 52 del D.P.R. 131/1986 , trasferimento contestuale "dell'intero patrimonio immobiliare riferibile alla società semplice").

Sul punto deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie: "In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l'azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l'irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro" (Sez. 5 -, Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021, Rv. 662282-01; vedi anche Sez. 5 -, Ordinanza n. 33368 del 30/11/2023, Rv. 669569-01 e Sez. 5 -, Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024, Rv. 670404-01).

L'imposta di registro è, infatti, un'imposta d'atto e solo da questo deve ricostruirsi la sua tassazione (vedi Corte costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021 : "Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. – dell' art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 , come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), della legge n. 205 del 2017 che, nel fissare i criteri di applicazione dell'imposta di registro, prevede l'esame dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, con conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati. La sopravvenuta sentenza n. 158 del 2020 ha dichiarato non fondate identiche questioni e l'odierna ordinanza di rimessione non aggiunge argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati"; vedi anche Corte costituzionale n. 158 del 2020 ).

2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo. Non sussistono, infine, i presupposti per una condanna ex art. 96 , cod. proc. civ. trattandosi di una questione di diritto, non ancora definitivamente chiarita.

Non si applica l' art. 13 , primo comma, 1-quater, D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 in quanto risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito (Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01).

P.Q.M. rigetta il ricorso principale.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, per ogni controricorrente.

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