Cassazione, sentenza n. 18323 del 04/07/2024
Sentenza n. 18323 del 04/07/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18323
- Data
- 04/07/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava avvisi doganali notificati dopo il mutamento di denominazione di due società, presso la sede comune e con indicazione formale non coincidente con il nuovo nome del soggetto passivo, ma con la sua corretta partita IVA. La Cassazione chiarisce che la discordanza identificativa determina nullità soltanto quando produca un’incertezza assoluta sul destinatario, da verificare considerando complessivamente atto e ulteriori elementi identificativi. Confermata la valutazione della CTR sulla concreta riconoscibilità del destinatario, la Corte ha rigettato il ricorso, escludendo anche la lesione del diritto di difesa.
Testo della pronuncia
La ober – alp Spa , titolare di P.I. (Omissis), presentò otto dichiarazioni d'importazione, in relazione alle quali il competente Ufficio delle Dogane promosse revisioni degli accertamenti, dal momento che i certificati EUR 1, presentati a corredo delle dichiarazioni in parola ed in virtù dei quali la società aveva conseguito l'applicazione di trattamenti daziari vantaggiosi, erano risultati irregolari, in base alla segnalazione effettuata dall'autorità doganale ungherese emittente.
L'agenzia delle dogane emise, in conseguenza, i corrispondenti avvisi di rettifica degli accertamenti, notificandoli alla ober – alp Spa presso il proprio domicilio fiscale, sito in B , alla via (Omissis).
Dopo la presentazione delle dichiarazioni d'importazione e prima della redazione dei processi verbali di revisione degli accertamenti, la società ober – alp Spa , a seguito dell'acquisizione di una partecipazione nella spadafora Srl , muto denominazione in ober – fin Spa , mantenendo immutate partita IVA e domicilio fiscale, mentre la denominazione di ober – alp Spa fu assunta dalla spadafora Srl , con partita IVA (Omissis), che stabilì la propria residenza fiscale al medesimo indirizzo su riportato di B, via (Omissis), presentando il medesimo rappresentante legale della ober – fin Spa Gli avvisi di rettifica degli accertamenti furono recapitati, non già alla ober – fin Spa – nuova denominazione assunta dalla originaria ober – alp -, bensì alla ober – alp Spa , con partita IVA (Omissis), identificativa della spadafora Srl che, come detto, aveva nel frattempo mutato denominazione, assumendo il nomen di ober – alp Spa
La ober – alp Spa impugnò gli avvisi innanzi alla C.T.P. di Venezia deducendo la propria estraneità alle operazioni doganali alle quali gli atti in questione si riferivano.
La C.T.P. , con sentenza del 24.3.2006, non impugnata, rilevò che "…legittimata passiva degli atti di contestazione e degli avvisi di rettifica è la vecchia Ober Alp, ora Ober Fin, nei confronti della quale non risultano, però, tali atti notificati…".
Successivamente, il concessionario della riscossione per la provincia di B notificò alla ober fin Spa la cartella di pagamento concernente il credito derivante dai suddetti avvisi di accertamento.
La ober fin Spa impugnò tale cartella innanzi alla C.T.P. di Venezia che, con sentenza 2/1/2007 accolse il ricorso, per effetto della nullità dell'atto impugnato a cagione dell'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento.
Avverso tale decisione I'agenzia delle dogane propose ricorso innanzi alla C.T.R. del Veneto che, con sentenza n. 32/25/09, depositata il 24/04/2009, rigettò il gravame, affermando che la precedente sentenza della C.T.P. di Venezia del 24.03.2006, passata in giudicato, aveva implicato l'annullamento degli avvisi sottesi alla cartella, elidendone il presupposto di emissione, non essendo, peraltro, prospettabile alcuna sanatoria, in quanto gli avvisi furono notificati ad altra società.
Avverso tale decisione I'agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Detto ricorso è stato accolto da questa Corte con sentenza del 17.04.2013, n. 9256, che ha cassato la gravata decisione, con rinvio alla medesima C.T.R. del Veneto, in diversa composizione.
La ober – fin ha dunque riassunto la causa innanzi alla C.T.R. del Veneto, la quale, con sentenza n. 1999 – 31 – 14, depositata il 02.12.2014 ha infine accolto l'appello dell'agenzia e, in riforma della sentenza 2/1/2007 della C.T.P. di Venezia, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come dalla lettura degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella in questa sede impugnata, recanti la partita iVA della ober – fin, nonché dall'avvenuta loro consegna, presso la corretta sede legale di quest'ultima – peraltro coincidente con la sede della "nuova" ober – alp – e considerando che il legale rappresentante di entrambe le società (vecchia e nuova ober – alp) è il medesimo, emergesse in maniera evidente come gli stessi fossero destinati alla ober – fin, quale nuova denominazione assunta dalla ober – alp avente partita IVA (Omissis) e non già alla ober – alp, quale nuova denominazione assunta dalla spadafora Srl , avente partita IVA (Omissis).
Avverso tale decisione la ober fin a.g. Spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 – bis.1 c.p.c.; si è costituita con controricorso, a sua volta illustrato da memoria ex art. 380 – bis.1 c.p.c. , I'agenzia delle dogane e dei monopoli; è rimasta intimata equitalia nord Spa – agente per la riscossione per la provincia di B (già equitalia alto adige sud tirol Spa).
Motivi della decisione Con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all' art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c.) dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti quale è la circostanza che la notifica è avvenuta a mezzo del servizio postale in plico chiuso indirizzato e consegnato ad Ober Alp Spa" (cfr. ricorso, p. 30).
Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all' art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c.) la "violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 del c.p.c. circa la asserita validità delle notifiche de quibus per aver comunque raggiunto il loro scopo" (cfr. ricorso, p. 43), per essere stati i plichi in commento recapitati "ad un indirizzo e ad un legale rappresentante coincidenti con quelli della Ober Fin Spa" (cfr. ivi, p. 44), laddove, a cagione della notifica eseguita, in plichi chiusi, nei confronti della "nuova" ober – alp, alcuna sanatoria può ritenersi raggiunta.
Con il terzo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all' art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c.) della "nullità della sentenza o del procedimento degli artt. 24 e 111 della Costituzione, dell' art. 101 c.p.c. , nonché del principio eurounitario sul giusto processo di cui al combinato disposto dell' art. 6 della CEDU e dell' art. 6 del Trattato di Lisbona in quanto la Commissioni Tributaria Regionale, avendo ritenuto validamente notificati gli di rettifica dell'accertamento, ha violato il diritto della Ober Fin Spa di poter contestare in sede giudiziale il merito della pretesa erariale" (cfr. ricorso, pp. 51 – 52).
I motivi – meritevoli di trattazione congiunta, per identità delle questioni investite – sono, in parte inammissibili, in parte infondati. Il primo motivo pecca di specificità, ex art. 366 , comma 1, c.p.c. , posto che i plichi chiusi contenenti gli avvisi di rettifica non sono stati riprodotti in ricorso; né, tantomeno, è stato indicato se e quando gli stessi sono stati depositati agli atti nel corso delle fasi di merito. Ed infatti, la riproposizione delle argomentazioni giuridiche svolte nei precedenti gradi di merito (cfr. pp. 26 – 37, sub B e C) a proposito di tali plichi non è certamente in grado di surrogare la loro materiale produzione; solo quest'ultima sarebbe stata suscettibile – in astratto – di consentire la verificazione di quanto sostenuto dalla parte ricorrente.
In ogni caso, la circostanza relativa ai plichi non appare decisiva, giacché l'esser stati i plichi in questione consegnati in busta chiusa non esclude – in conformità con l'orientamento di questa Corte, ben esposto da Cass. , Sez. 5, 27.07.2007, n. 14876, Rv. 59973401 e sul quale si tornerà infra – che, una volta aperti gli stessi (si ribadisce, notificati presso un indirizzo ove era pacificamente ubicata la sede di entrambe le società) e ricavato (altrettanto pacificamente, per come acclarato in fatto dalla C.T.R.) dalle indicazioni riportate sugli avvisi di rettifica che questi si riferivano alla "vecchia" ober alp, divenuta ober fin, il legale rappresentante della "nuova" ober alp, cui erano formalmente indirizzati i plichi, era inevitabilmente venuto a conoscenza, anche quale legale rappresentante della ober fin (e, quindi, della società in cui era confluita la "vecchia" ober alp) della loro esistenza.
Questa Corte, nel precedente or ora evocato, (cfr. Cass. , Sez. 5, 27.7.2007, n. 14876, Rv. 599734 – 01, cit. , richiamata in motivazione da Cass. , Sez. 5, 17.4.2013, n. 9256 , di annullamento, con rinvio, della precedente sentenza n. 32/25/09, depositata il 24/04/2009, della C.T.R. del Veneto), ha chiarito che, in tema di accertamento delle imposte, l'eventuale discordanza tra i dati identificativi del destinatario come indicati nell'atto e quelli del soggetto cui l'atto viene notificato può comportare la nullità dell'avviso di accertamento soltanto quando tale discordanza sia tale da determinare, in concreto, un'incertezza assoluta sul soggetto destinatario della pretesa tributaria;
ne discende che nel caso in cui l'incertezza sull'individuazione del destinatario non sia assoluta, potendo la discordanza che vi dà causa essere superata alla luce del complessivo contenuto dell'accertamento e di ogni altro elemento identificativo da esso risultante, non si verifica alcuna ipotesi di nullità.
Pertanto, la C.T.R. , con accertamento in fatto fondato su argomentazioni logiche e coerenti, ha ritenuto che gli elementi complessivamente a disposizione – identità topografica della sede legale, identità del legale rappresentante, contenuto evincibile dalla visura camerale, correttezza dell'indicazione della partita I.V.A. sugli avvisi di rettifica – permettessero, nel frangente stesso della notifica, di individuare correttamente il destinatario degli avvisi di rettifica contenuti nei plichi in questione. In definitiva, la convergenza fra gli elementi rappresentati dalla coincidenza della sede legale e del rappresentante legale delle due società quasi omonime, corroborati da quanto evincibile dalla visura camerale e ulteriormente rafforzati dall'elemento inequivocabilmente identificativo del numero della P.I. correttamente indicato negli avvisi per cui è causa, hanno consentito alla C.T.R. , nell'esercizio riservato del proprio sindacato, di ritenere che la notifica abbia colto nel segno, non essendo afflitta da alcun insuperabile vizio invalidante.
Ne discende che il secondo motivo di ricorso, ancorché declinato nei termini del lamentato error in iudicando, in realtà si sostanzia in una inammissibile (arg. da Cass. , Sez. 3, 01.06.2021, n. 15276 , Rv. 661628 – 01) richiesta di (ri)valutazione degli elementi, in fatto, che hanno portato i giudici di appello a ritenere insussistente una ipotesi di incertezza assoluta circa l'individuazione del contribuente destinatario degli atti impositivi de quibus vertitur.
si palesa conseguentemente infondato il terzo motivo di ricorso, posto che, sulla base delle premesse che precedono – cioè dell'acclarata conoscibilità degli avvisi di rettifica da parte del corretto destinatario – la ober-fin – "nome nuovo" della "vecchia" ober – alp – ben possedeva la possibilità di impugnare gli atti impositivi per cui è controversia, facendo valere, nella sede a tal fine deputata, le proprie eventuali doglianze, senza che venga in apice alcun vulnus al suo diritto di difesa. In altri termini, ober – fin ha scelto di rinunciare ad invocare giudizialmente una tutela sul merito della pretesa tributaria che non le era, a monte, affatto preclusa.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza, nella misura esposta in dispositivo.
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle spese del giudizio, che liquida in Euro 7.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ober fin a.g. Spa , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Domande frequenti
Entro quando si presenta la domanda per la rottamazione dei debiti locali?
La domanda si trasmette esclusivamente online entro il 15 dicembre 2026. Prima dell’invio occorre controllare che l’ente creditore abbia aderito, richiedere il prospetto informativo e confrontare i carichi definibili con le proprie posizioni debitorie.
Rientrano anche i tributi riscossi direttamente dal Comune?
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La rottamazione cancella anche l’importo delle multe stradali?
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