Cassazione, sentenza n. 18658 del 08/07/2024

Sentenza n. 18658 del 08/07/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
18658
Data
08/07/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Durante il giudizio di cassazione la contribuente aveva aderito alla rottamazione-quater, impegnandosi a rinunciare ai giudizi riguardanti i carichi definiti, mentre l’agente della riscossione aveva certificato pagamenti non ancora integralmente estintivi. La Corte precisa che la definizione si perfeziona con il pagamento completo, ma ritiene incompatibile con il giudizio di legittimità la sospensione prevista durante i versamenti; l’adesione e l’impegno alla rinuncia determinano comunque una sopravvenuta carenza d’interesse. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese e senza doppio contributo unificato.

Testo della pronuncia

La contribuente società FIN.PAR 2000 Esco Spa ha proposto ricorso in cassazione affidato a sette motivi;

2. l'Agenzia riscossione si è costituita con controricorso; l'Avv. dello Stato in udienza ha chiesto l'estinzione del giudizio;

3. l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata;

4. La Procura Generale della Corte di Cassazione, sost. proc. gen. Mario Fresa, ha concluso per l'estinzione del giudizio.

Motivi della decisione 1. Va preliminarmente evidenziato che la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell' art. 1 , comma 236, della legge n. 197/2022 , dando atto di avere aderito alla definizione agevolata c.d. "rottamazione Quater";

che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva certificato i pagamenti effettuati;

1.2. in fattispecie analoghe (cfr. Cass. n. 621/2024 ; Cass. n. 25984/2023 ) questa Corte ha evidenziato che, pur prevedendo il primo periodo del comma 236 dell' art. 1 , L. n. 197/2022 , l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata, il successivo periodo stabilisce che "è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati", ciò che nel caso di specie non risulta, dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, evincendosi al contrario che il debito verrà estinto solo successivamente, all'integrale pagamento;

1.3. non risultando compatibile con il giudizio di cassazione la previsione di cui al medesimo primo periodo dell' art. 1 , comma 236, L. n. 197/2022 , secondo il quale "nelle more del pagamento delle somme dovute (i processi) sono sospesi dal giudice", deve piuttosto rilevarsi che l'avvenuta adesione alla definizione agevolata con l'impegno a rinunciare (anche) al presente giudizio determina sicuramente la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione, ciò che comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione (così, in un caso analogo, Cass. S.U. n. 28182/2020 nonché Cass. n. 36849/2022 e, con specifico riferimento alla normativa in esame, Cass. nn. 15722 e 34822 del 2023);

2. le spese del giudizio vanno interamente compensate, tra le parti, tenendo conto delle modalità di definizione del presente giudizio;

3. trattandosi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato" (in termini, cfr. Cass. n. 31732/2018 , in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all' art. 6 , comma 2, del D.L. n. 193 del 2016 , conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016 ).

P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

compensa integralmente le spese di lite.

Domande frequenti

Entro quando si presenta la domanda per la rottamazione dei debiti locali?

La domanda si trasmette esclusivamente online entro il 15 dicembre 2026. Prima dell’invio occorre controllare che l’ente creditore abbia aderito, richiedere il prospetto informativo e confrontare i carichi definibili con le proprie posizioni debitorie.

Rientrano anche i tributi riscossi direttamente dal Comune?

No, restano fuori i tributi locali riscossi direttamente dall’ente o affidati a concessionari privati. La definizione riguarda i carichi affidati ad AdER dagli enti aderenti; per gli altri debiti occorre verificare se esistano forme autonome di definizione.

La rottamazione cancella anche l’importo delle multe stradali?

No, per le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada la definizione elimina interessi, maggiorazioni e aggio, ma non la sanzione stessa. Il risparmio può quindi essere inferiore a quello ottenibile sulle cartelle relative alle imposte.

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