Cassazione, sentenza n. 18660 del 08/07/2024
Sentenza n. 18660 del 08/07/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18660
- Data
- 08/07/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia contestava la decisione d’appello che aveva annullato la rettifica relativa alla cessione, con unico atto, dell’intera partecipazione in una società avente come unico bene l’azienda sottostante. La Cassazione ribadisce che l’imposta di registro colpisce l’atto presentato e che la cessione di partecipazioni non può essere riqualificata in cessione d’azienda mediante elementi extratestuali o atti collegati, salva la presenza di ulteriori passaggi indicativi dell’acquisizione diretta dell’azienda. Ritenuti ammissibili ma infondati i motivi dell’Amministrazione, la Corte rigetta il ricorso.
Testo della pronuncia
La Commissione tributaria regionale Piemonte, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l'appello delle società contribuenti avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato i loro ricorsi, avverso l'avviso di rettifica e liquidazione delle imposte per l'atto del 28 dicembre 2015, con il quale Fitpack Srl aveva ceduto a Lagora s.a.r.l. l'intera partecipazione nella società Agricola Ga Lignano Srl
2. ricorre in cassazione l'Agenzia delle entrate con tre motivi di ricorso (1 – violazione di legge, art. 20 , 51 e 52 D.P.R. 131 del 1986 , art. 97 e 113 della costituzione; 2 – violazione di legge art. 20 , D.P.R. 131 del 1986 , art. 112 , 113 , 115 e 116 cod. proc. civ.; 3 – violazione di legge, art. 360 , primo comma, n. 5 cod. proc. civ. e 20 D.P.R. 131 del 1986 );
3. resistono con controricorso Fitpack Srl e Lagora s.a.r.l., che hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto per i primi due motivi di ricorso non è autosufficiente, in subordine il rigetto in quanto infondato; hanno riproposto i motivi ritenuti assorbiti dalla decisione impugnata.
4. La Procura generale della Corte di Cassazione, sostituto procuratore generale Anna Maria Soldi, ha depositato memoria scritta con richiesta di rigetto del ricorso, ribadita anche in udienza.
Motivi della decisione 1. Il ricorso deve rigettarsi in quanto infondato. Il ricorso deve ritenersi ammissibile in quanto prospetta una violazione di legge e non una rivalutazione del fatto (interpretazione degli art. 20 , 51 e 52 del D.P.R. 131/1986 , trasferimento contestuale "con un unico atto si e operata la cessione integrale delle quote di una società avente come unico bene l'azienda sottostante"). Il ricorso, inoltre, risulta specifico e contiene tutti gli elementi per la comprensione della relativa questione sottoposta al giudizio di questa Corte di legittimità.
Sul punto deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie: "In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l'azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l'irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro" (Sez. 5 -, Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021, Rv. 662282-01; vedi anche Sez. 5 -, Ordinanza n. 33368 del 30/11/2023, Rv. 669569-01 e Sez. 5 -, Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024, Rv. 670404-01).
L'imposta di registro è, infatti, un'imposta d'atto e solo da questo deve ricostruirsi la sua tassazione (vedi Corte costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021 : "Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. – dell' art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 , come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), della legge n. 205 del 2017 che, nel fissare i criteri di applicazione dell'imposta di registro, prevede l'esame dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, con conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati. La sopravvenuta sentenza n. 158 del 2020 ha dichiarato non fondate identiche questioni e l'odierna ordinanza di rimessione non aggiunge argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati"; vedi anche Corte costituzionale n. 158 del 2020 ).
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
Non si applica l' art. 13 , primo comma, 1-quater, D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 in quanto risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01).
P.Q.M. rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, per ogni controricorrente.
Domande frequenti
Entro quando si presenta la domanda per la rottamazione dei debiti locali?
La domanda si trasmette esclusivamente online entro il 15 dicembre 2026. Prima dell’invio occorre controllare che l’ente creditore abbia aderito, richiedere il prospetto informativo e confrontare i carichi definibili con le proprie posizioni debitorie.
Rientrano anche i tributi riscossi direttamente dal Comune?
No, restano fuori i tributi locali riscossi direttamente dall’ente o affidati a concessionari privati. La definizione riguarda i carichi affidati ad AdER dagli enti aderenti; per gli altri debiti occorre verificare se esistano forme autonome di definizione.
La rottamazione cancella anche l’importo delle multe stradali?
No, per le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada la definizione elimina interessi, maggiorazioni e aggio, ma non la sanzione stessa. Il risparmio può quindi essere inferiore a quello ottenibile sulle cartelle relative alle imposte.
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