Cassazione, ordinanza n. 2169 del 29/01/2018
Ordinanza n. 2169 del 29/01/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2169
- Data
- 29/01/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Gli avvisi per imposte dirette e IVA erano stati annullati nei confronti del legale rappresentante di un’associazione sportiva non riconosciuta, perché i giudici regionali non avevano ravvisato la prova di una sua attività negoziale. La Corte chiarisce che, per i debiti tributari sorti per legge, la responsabilità personale e solidale può riguardare chi abbia effettivamente diretto la gestione associativa nel periodo d’imposta, senza necessità di dimostrare specifici negozi. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata con rinvio per accertare tale concreta ingerenza gestionale.
Testo della pronuncia
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 16 giugno 2014 la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 85/3/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza che aveva accolto i ricorsi dell'Associazione Sportiva Football Club Lavello e di R.M.A., quale legale rappresentante della medesima nel periodo 6 novembre 2004/1 luglio 2006, contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2005-2006. La CTR osservava in particolare che le pretese fiscali non avevano fondamento nei confronti del R., poichè non vi era prova che egli avesse svolto attività negoziale in nome e per conto di detta associazione, della quale era stato Presidente fino al primo luglio 2006.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione 1'Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.
Gli intimati associazione contribuente e R. non si sono difesi.
CONSIDERATO
che:
Con l'unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, – l'agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative ed in particolare dell'art. 38 cod. civ. , poichè la CTR ha affermato in via pregiudiziale di merito che non sussistessero obbligazioni tributarie a carico del R., quale legale rappresentante ratione temporis dell'associazione contribuente verificata, difettando la prova del compimento da parte del medesimo di attività negoziale.
La censura è fondata.
Va ribadito che "In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prevista dall'art. 38 cod. civ. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell'attività dell'ente: ciò non esclude, peraltro, che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma "ex lege" al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura" (Sez. 5, Sentenza n. 5746 del 12/03/2007, Rv. 596612-01; conformi Sez. 6-5, Ordinanza n. 12473 del 17/06/2015, Sez. 5, Sentenza n. 19486 del 10/09/2009).
La sentenza impugnata si pone in evidente contrasto con il principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale, laddove afferma che ai fini tributari è necessaria la concreta prova dell'attività negoziale compiuta dal legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta, dovendo di contro accertare in fatto l'effettiva "direzione" della medesima nel complessivo periodo fiscale oggetto degli atti impositivi impugnati e rispetto alle specifiche obbligazioni tributarie derivanti dagli stessi.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2018
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