Cassazione, sentenza n. 1966 del 26/01/2018
Sentenza n. 1966 del 26/01/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1966
- Data
- 26/01/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società partecipante a un raggruppamento temporaneo contestava avvisi TARSU relativi a un parcheggio, attribuendo la soggettività passiva alla capogruppo e censurando la notificazione presso la propria sede. La Corte ha distinto la regolarità della notifica dalla contestata legittimazione passiva e ha affermato che il raggruppamento opera unitariamente soltanto verso la stazione appaltante, mentre ciascuna impresa conserva autonomia fiscale verso i terzi. Poiché la CTR aveva accertato la gestione congiunta del parcheggio e la responsabilità solidale, il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La società contribuente impugnava quattro avvisi di accertamento emessi dal Comune di Catania con riferimento alla Tarsu dovuta per le annualità 2004-2007. Sosteneva la ricorrente che l'imposta era relativa al parcheggio gestito dal raggruppamento temporaneo di imprese di cui faceva parte in qualità di mandante, sicchè era illegittima la pretesa rivolta nei suoi confronti, dovendosi individuare il soggetto passivo nella capogruppo ed, al contempo, era nulla anche la notifica effettuata presso la propria sede, anzichè presso la sede dell'XXX .
2. La CTR, confermando la decisione assunta in primo grado, accoglieva l'appello ritenendo che il raggruppamento temporaneo di imprese non è un soggetto giuridico autonomo, sicchè la società che vi partecipa rimane soggetta al pagamento della TARSU in presenza dei presupposti impositivi; con riferimento al dedotto vizio di notifica, la CTR affermava che correttamente l'avviso era stato consegnato alla "società mandante responsabile" anzichè alla capogruppo, sul presupposto che la mandante occupava materialmente l'area soggetta a tassazione.
3. Avverso tale pronuncia, la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità o inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento, per violazione dell'art. 145 c.p.c. e D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63. La ricorrente, infatti, assume di non essere il soggetto passivo dell'imposta che, invece, dovrebbe gravare sull'associazione temporanea di imprese. Da tale aspetto ne fa derivare in primo il vizio della notifica, ritenendo che gli avvisi andavano notificati alla capogruppo e non già presso la propria sede legale.
1.1. Il motivo è infondato. Invero, la ricorrente non contesta affatto di aver regolarmente ricevuto la notifica, ma deduce che l'avviso andava notificato presso un diverso indirizzo, ad un altro soggetto, individuato nella società mandataria dell'XXX . Il motivo, così come formulato, dà luogo ad una indebita sovrapposizione della deduzione di un vizio del procedimento di notificazione rispetto alla legittimazione passiva. E' pacifico, infatti, che gli avvisi sono stati emessi nei confronti della ricorrente ed a quest'ultima notificati, sicchè il dedotto vizio si fonda su un aspetto diverso rispetto alla violazione dell'art. 145 c.p.c.. Il fatto che la ricorrente contesti la legittimazione passiva all'imposizione non esclude che la notifica si sia correttamente perfezionata nella misura in cui gli avvisi sono intestati alla ricorrente ed ad essa sono stati notificati.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 157 del 1995, art. 11 (riprodotto nel D.Lgs. n. 163 del 2006 , art. 37) e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63.
Si afferma, in particolare, che il principio per cui ciascuna impresa partecipante all'associazione temporanea conserva la propria autonomia ai fini fiscali non esclude che a dover provvedere al pagamento della TARSU sia la capogruppo, lì dove il servizio di parcheggio sia "eseguito in maniera non frazionabile".
2.1. Il motivo è infondato. La decisione della CTR, invero, ha dato una corretta interpretazione della disciplina in tema di XXX, dovendosi ribadire il principio per cui l'associazione agisce quale soggetto unitario nei soli confronti dell'ente appaltatore, salvo restando che nei restanti rapporti giuridici con soggetti terzi ciascuna impresa associata mantiene la propria autonomia, anche ai fini fiscali. Si è anche recentemente ribadito che il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta all'impresa mandataria o "capogruppo" esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici (Sez. 3, n. 29737 del 2011, Rv. 621017).
E' bene precisare che non è neppure ipotizzabile che le società costituite in XXX abbiano dato luogo ad una società di fatto, atteso che dalla sentenza impugnata non si evince alcun elemento a sostegno di una simile ricostruzione dei rapporti tra mandante e mandataria.
Proprio in virtù della impossibilità di configurare l'XXX come soggetto giuridico autonomo e della perdurante soggettività fiscale separata di ciascuna impresa associata, ne consegue che correttamente i presupposti impositivi vanno individuati con riferimento a ciascuna impresa partecipante a prescindere dal rapporto discendente dalla costituzione del raggruppamento.
Nel caso di specie, la CTR – con valutazione di merito compiutamente articolata e non censurale in sede di legittimità – ha ritenuto che il parcheggio in relazione al quale è stata richiesta la TARSU è congiuntamente gestito dalle società costituite in XXX , sicchè è applicabile il principio della responsabilità solidale rispetto al pagamento dell'imposta, enunciato dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63.
Rispetto al dato di fatto integrante il presupposto dell'imposizione è del tutto irrilevante che il Comune abbia o meno avuto conoscenza della costituzione dell'XXX , posto che in ogni caso la costituzione del raggruppamento – non essendo stata realizzata per la gestione del parcheggio – era un dato giuridico irrilevante nei confronti dell'ente impositore, essendo questi un terzo estraneo ai rapporti tra XXX ed ente appaltatore.
3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti del Comune di Catania, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2018
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