Cassazione, sentenza n. 7610 del 28/03/2018
Sentenza n. 7610 del 28/03/2018
L’Agenzia contestava la detrazione di un credito IVA, maturato nell’anno privo di dichiarazione annuale ma indicato nella dichiarazione dell’anno successivo, sul presupposto che fosse esperibile soltanto il rimborso. La Cassazione conferma che il credito può essere detratto entro la cornice biennale quando ricorrano i requisiti sostanziali; nel caso esaminato l’Ufficio non ne aveva contestato l’effettiva spettanza, limitandosi al profilo formale. Il ricorso principale dell’Agenzia è rigettato, quello incidentale resta assorbito e le spese di legittimità sono compensate.
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