Cassazione, sentenza n. 7605 del 28/03/2018
Sentenza n. 7605 del 28/03/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7605
- Data
- 28/03/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva annullato una cartella relativa alla revoca delle agevolazioni prima casa, ritenendo che l’omessa indicazione dell’autorità giudiziaria competente avesse indotto i contribuenti a promuovere due giudizi distinti. La Cassazione non esamina le censure dell’agente della riscossione: a seguito della specifica contestazione avversaria, non risultavano allegati e provati i poteri rappresentativi del direttore territoriale che aveva conferito la procura al difensore. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di rappresentanza, con condanna della ricorrente alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
C.G. e M.D. impugnavano, con separati ricorsi, innanzi alla CTP di Latina e di Roma una cartella di pagamento, avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo n. 2008/362, relativa ad imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre a sanzioni ed interessi, per revoca delle agevolazioni prima casa, deducendo, tra gli altri motivi, la mancata indicazione dell'Autorità giudiziaria cui ricorrere avverso la cartella di pagamento in contestazione. I ricorsi di M.D. e C.G. venivano rigettati dalla CTP di Latina e dalla CTP di Roma. Le sentenze n. 20/06/09 e n. 21/06/09 venivano impugnate dai contribuenti innanzi alla CTR del Lazio, che, previa riunione, accoglieva gli appelli, con sentenza n. 793/39/11, deducendo che la mancata specificazione dell'Autorità giudiziaria cui rivolgere l'impugnazione aveva ingenerato dubbi e, quindi, determinato l'audizione di due distinte commissioni.
Equitalia Sud S.p.A. propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo quattro motivi. I contribuenti hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Il Collegio ha disposto che la sentenza venga redatta in forma semplificata.
1.Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2 e dell'art. 101 cod. proc. civ. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), non essendo stato citato in giudizio l'ente impositore, l'Agenzia delle entrate di Velletri, presente nel giudizio di primo grado, ma non citato nel secondo, con la conseguenza che il ricorso in appello doveva essere ritenuto improponibile o nullo.
2.Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in ragione della nullità della notifica dell'atto di impugnazione, in quanto l'appello veniva notificato alla parte vittoriosa personalmente e non presso il difensore costituito in primo grado.
3.Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione del "ne bis in idem" e carenza di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), tenuto conto che il ricorrente avrebbe proposto, contrariamente alle indicazioni della cartella e della legge, due identici giudizi in relazione alla stessa questione giuridica, in violazione del principio del bis in idem.
4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2 e L. n. 31 del 2008, art. 36 e per insufficiente e contraddittoria motivazione, atteso che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto che la cartella impugnata fosse stata emessa in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2 mentre il contribuente, con le indicazioni contenute in cartella, poteva indirizzare il ricorso alla commissione provinciale competente per territorio dell'ufficio che aveva emesso il ruolo, essendo specificati tutti gli elementi per individuare la commissione competente ai fini dell'impugnazione. Parte ricorrente deduce che erroneamente la CTR avrebbe dichiarato la nullità della cartella per violazione della L. n. 31 del 2008, art. 36 cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.
5. C.G. e M.D. si sono costituiti con controricorso deducendo l'inammissibilità del ricorso sotto vari profili.
Le parti ricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale rilasciata al difensore, in quanto redatta su un foglio separato spillato materialmente in calce all'atto pur in presenza di spazio sufficiente nella sua antecedente ultima pagina, caratterizzata da caratteri, margini e spaziature diverse da quelli usati nella stesura del gravame medesimo e priva di numerazione progressiva. I controricorrenti contestano l'esistenza di una valida procura speciale idonea ad investire dei necessari poteri il difensore che ha sottoscritto l'atto.
Rilevano, inoltre, la carenza di legittimazione passiva del soggetto che ha rilasciato la procura ad litem, considerato che nell'epigrafe del ricorso la parte ricorrente viene indicata in Equitalia Sud S.p.A. "in persona del rapp.te p.t.", mentre nella sopra contestata procura la persona sottoscrivente è il Direttore di Equitalia Sud S.p.A. Area Territoriale di Latina, senza che ne venga in alcun modo indicato, nè tanto meno documentato, il potere di rappresentanza della Società ricorrente, con conseguente inefficacia del mandato anche sotto tale profilo.
I controricorrenti argomentano, altresì, che un ulteriore elemento tale da viziare in radice il ricorso ex adverso proposto consisterebbe nella dichiarata presentazione da parte della "Equitalia Sud S.p.A. (già Equitalia Gerit S.p.A.), siccome effettuata senza indicare nè tanto meno documentare il presunto titolo in base al quale la predetta Equitalia Sud S.p.a. sarebbe subentrata ai diritti ed ai rapporti della Equitalia Gerit S.p.A., ossia alla precedente parte processuale, omettendo di precisare il titolo della sua legittimazione e di fornirne la prova.
Le parti concludono chiedendo, per ciascuno di questi profili, anche isolatamente considerati, di volere dichiarare la manifesta inammissibilità dell'intero ricorso avversario.
6.Preliminare all'esame della fondatezza dei motivi è l'accertamento dell'ammissibilità o meno del ricorso in relazione alla regolare presenza in giudizio della società ricorrente, questione che, in quanto concernente la corretta costituzione del rapporto processuale, attiene all'ordine pubblico in relazione al giudizio e va, pertanto, rilevata e decisa, anche d'ufficio, in ogni fase e grado. La questione si pone, nel caso in esame, in ragione del rilevabile difetto di allegazione e di prova quanto alla validità dei poteri di rappresentanza sostanziale nel processo e di rappresentanza processuale esercitati in questa sede, in nome e per conto di Equitalia Sud S.p.A.. Il ricorso risulta introdotto come segue: ricorso "per Equitalia Sud S.p.A. (già Equitalia Gerit S.p.A.) Agente della riscossione per la Provincia di Latina, con sede in (XXXXX), codice fiscale e partita IVA (XXXXX), in persona del rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Sanchioni (XXXXX) giusto mandato in calce al presente atto".
Con foglio separato a parte, senza numerazione progressiva, si rinviene la seguente delega: " Delego l'avv. Fabrizio Sanchioni a rappresentare e difendere Equitalia Sud S.p.A. nel giudizio oggetto del presente ricorso per la cassazione della sentenza n. 793/39/11 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sez. staccata di Latina" ed a seguire alla parte espositiva e conclusiva relativa all'autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla elezione di domicilio, sono apposte in fondo le firme di G.A., individuato come "Direttore dell'Area Territoriale di Latina – Equitalia Sud S.p.A." autenticata dal nominato avvocato.
Un ricorso così formalmente proposto non può che essere considerato inammissibile, giacchè ne emerge a prima lettura l'insussistenza dei poteri di rappresentanza esercitati in questa sede in nome e per conto del ricorrente: non si riscontrano, infatti, nè una valida presenza in giudizio della società ricorrente, per carenza di allegazione e di prova della legittimazione di chi si è dichiarato titolare del potere di rappresentanza sostanziale del processo, nè, consequenzialmente, un valido conferimento di procura speciale per la rappresentanza processuale del difensore. Questa Corte ha precisato che in relazione alla rappresentanza sostanziale delle persone giuridiche nel processo: "il giudice non è tenuto di sua iniziativa a svolgere accertamenti in ordine alla effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, avendo quest'ultimo l'onere di provarla solo in caso di contestazioni della controparte (Cass. S.U. 14.12.1999, n. 894; Cass. 27.4.95, n. 4642). Incombe, in questo caso, sulla parte rappresentata l'onere della prova dei poteri rappresentativi spesi in ordine al rapporto dedotto in giudizio (Cass. n. 19824 del 2011; Cass. S.U. n. 20596 del 2007; Cass. n. 13381 del 2007; Cass. n. 8838 del 2000).
Nella specie, il ricorso è stato proposto da Equitalia Sud S.p.A. "in persona del legale rappresentante p.t." senza che venga precisato chi rivesta tale qualità, mentre la procura è rilasciata dal Direttore dell'Area territoriale di Latina senza che emerga che lo stesso sia il legale rappresentante pro tempore della società. La procura alle liti sottoscritta da soggetti i quali non siano quelli aventi per legge o per statuto la rappresentanza della società e che omettono di allegare e dimostrare il valido conferimento di tale potere, in forza di manifestazione di volontà degli organi titolari del potere ed abilitati a delegarlo per espressa previsione statutaria e determinazione dell'organo deliberativo competente non è idonea a legittimare l'esercizio dello ius postulandi in nome e per conto della società stessa e, quindi, a rendere valida la costituzione in giudizio.
7.Per quanto sopra evidenziato, all'accertato difetto di rappresentanza consegue l'inammissibilità del ricorso. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2018
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