Cassazione, sentenza n. 7643 del 28/03/2018
Sentenza n. 7643 del 28/03/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7643
- Data
- 28/03/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva la tassazione IRPEF di una plusvalenza immobiliare realizzata tramite una società francese e accreditata alle socie, nonché il riconoscimento del credito per le imposte assolte in Francia. La CTR aveva accolto soltanto l’appello incidentale dell’Amministrazione, negando il credito per l’omessa dichiarazione, senza esaminare né decidere i motivi dell’appello principale delle contribuenti. Ravvisata un’omessa pronuncia, la Cassazione ha accolto il primo motivo, assorbito le ulteriori questioni e cassato la sentenza con rinvio alla CTR del Piemonte affinché esamini le censure rimaste senza risposta.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Le sig.re B.F.M. e B.C. ricorrono con tre motivi contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 65/36/15 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte del 2/12/14, depositata il 21/1/2015 e non notificata, in controversia concernente l'impugnativa degli avvisi di accertamento n. (XXXXX) E N. (XXXXX), con cui l'Agenzia delle Entrate determinava, per l'anno di imposta 2005, un maggior reddito imponibile di Euro 960.898,00 e maggiore IRPEF per Euro 413.186,00, oltre addizionali, sanzioni ed interessi.
2. Con la sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha esposto in fatto quanto segue. Le sig.re B.F.M. e B.C. sono socie, per il 49% ciascuna (unitamente al padre per il 2%), della XXXX , società francese avente ad oggetto l'acquisizione, gestione ed amministrazione di immobili siti in (XXXXX). Il 20/3/2003 la società ha acquistato la proprietà di un immobile (XXXXX) in (XXXXX) per Euro 935.000,00, che ha rivenduto il 21/6/2005 per euro 3.605.000,00, oltre Euro 195.000,00 per i mobili in esso contenuti. A seguito della vendita, il notaio rogante trasferiva in data 13/7/2005 il prezzo versato dall'acquirente sul c/c della società, che, a sua volta, in data 20/7/2005 lo accreditava sul c/c cointestato alle due contribuenti. Sulla plusvalenza, determinata secondo la normativa francese in Euro 1.961.016,00, sono state versate le imposte dovute in Francia per Euro 313.602,58. A seguito di segnalazione della Direzione Centrale Accertamento, Ufficio Centrale per il contrasto degli illeciti fiscali internazionali (UCIFI), la DPI di Torino, sul presupposto che le contribuenti risultavano aver percepito un reddito non dichiarato in Italia, recuperava a tassazione la plusvalenza, trasferita alle due socie e non dichiarata. Le contribuenti impugnavano gli atti impositivi innanzi alla C.T.P. di Torino, che, ritenuta la sussistenza del maggior reddito non dichiarato in capo alle socie, in parziale accoglimento del ricorso consentiva la detrazione del credito di imposta, corrispondente a quanto pagato per tributi in Francia.
Avverso la sentenza della C.T.P., le contribuenti proponevano appello e l'Amministrazione, a sua volta, avanzava appello incidentale.
3. Su tali premesse in fatto, la C.T.R. del Piemonte accoglieva l'appello incidentale dell'Amministrazione, ritenendo che le contribuenti, avendo omesso la dichiarazione del maggior reddito, non potevano dedurre il credito di imposta, a sensi dell'art. 165, comma 8, T.U.I.R. Quanto all'emendabilità della dichiarazione, la C.T.R. del Piemonte riteneva che il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, prevedeva un termine preciso, ampiamente scaduto nel caso in esame.
4. A seguito del ricorso delle sig.re B. avverso la sentenza della C.T.R., l'Agenzia delle Entrate si costituisce e resiste con controricorso, notificato in data 26/9/2015.
5. Le ricorrenti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1.1. Primo motivo – Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62. Secondo le ricorrenti, la C.T.R. del Piemonte avrebbe del tutto omesso l'esame dei motivi di appello presentato dalle contribuenti, relativi a: 1) insufficiente motivazione degli avvisi di accertamento; 2) nel merito, impossibilità di imputazione della plusvalenza al reddito imponibile delle socie e novità delle argomentazioni della C.T.P.; 3) in subordine, disapplicazione delle sanzioni irrogate ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, per il ricorrere di obiettive situazioni di incertezza; 4) in via di riproposizione, riconoscersi in ogni caso l'imposta versata dalla XXXX come costo deducibile dall'ammontare della plusvalenza eventualmente tassabile in capo alle sig.re B..
1.2. Il motivo è fondato e va accolto.
1.3. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Corte, il vizio di omessa pronuncia ricorre nel caso di totale carenza di considerazione della domanda o dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto (cfr. Sez. 6-3, Ordinanza 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914-01).
Nel caso di specie, il tenore testuale della sentenza impugnata non lascia adito a dubbi sull'omessa pronuncia della C.T.R. del Piemonte sui motivi di appello delle ricorrenti. In particolare, il provvedimento, laddove riporta le conclusioni delle parti, fa esplicito riferimento all'appello incidentale dell'Amministrazione, ma omette del tutto il richiamo all'appello principale, sintetizzando le richieste delle ricorrenti nel modo che segue: "chiede il rigetto dell'appello dell'ufficio con vittoria di spese". Le ricorrenti, invece, lungi dall'essere risultate vittoriose in primo grado, avevano avanzato un ricorso in appello con cinque motivi specifici di censura della sentenza di primo grado, del tutto ignorati dal giudice del gravame.
Anche nella parte motiva, non è rinvenibile alcun riferimento ai motivi dell'appello principale, ma solo alle difese spiegate dalle appellanti al limitato fine di confutare l'appello incidentale dell'amministrazione.
La sentenza impugnata non affronta specificamente le censure oggetto dei motivi di appello delle contribuenti, ma si limita a riportare, nei rilievi in fatto, la sentenza della C.T.P. di Torino, senza alcuna manifestazione delle eventuali ragioni di adesione alla stessa.
Infine, risulta dirimente la circostanza che neanche nel dispositivo vi sia alcuna statuizione sui motivi dell'appello principale, ma solo l'esplicito accoglimento dell'appello incidentale dell'ufficio. Secondo una recente pronuncia di questa Corte (Cass. sent. n. 9263/2017) "la mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione" (per altro del tutto assenti nel caso di specie).
2.1. Stante l'accoglimento del primo motivo, rimangono assorbiti i successivi motivi secondo e terzo (relativi rispettivamente alla nullità della sentenza per omessa motivazione, richiesta dall'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e art. 62, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè alla violazione e falsa applicazione dell'art. 165, comma 8, T.U.I.R., D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 ed 8 bis, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62), il cui esame è superato dal riconoscimento dell'omessa pronuncia sui motivi di appello da parte del giudice di secondo grado.
3.1. Di conseguenza, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la decisione impugnata va cassata, con rinvio alla C.T.R. del Piemonte in diversa composizione, affinchè si pronunci sui motivi di appello delle contribuenti, decidendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Piemonte in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2018
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