Cassazione, ordinanza n. 7602 del 28/03/2018

IRAP - Rimborso - Autonoma organizzazione - Reddito consistente.

Tipologia
Sentenza
Numero
7602
Data
28/03/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un professionista chiedeva il rimborso dell’IRAP, negato dalla CTR perché il reddito consistente, l’attività in più località e la presenza di altri professionisti sarebbero stati indici di autonoma organizzazione. La Cassazione ribadisce che il contribuente deve provare l’assenza di beni strumentali eccedenti il minimo e di lavoro altrui non occasionale oltre i limiti indicati, mentre l’ammontare del reddito non è di per sé decisivo. Giudicata generica e insufficiente la motivazione rispetto alle prove prodotte, accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla CTR in diversa composizione.

Massima

Dal combinato disposto degli artt. 2, coma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Infatti, il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Nelle specie, a fronte delle allegazioni e delle produzioni documentali del contribuente (le dichiarazioni dei redditi e le copie del registro dei beni strumentali ammortizzabili), la motivazione basata sul fatto di godere di un consistente reddito da lavoro autonomo e di validi ausili nello svolgimento della professione in uno studio con più professionisti ed in località distinte, si rivela insufficiente, generica ed inadeguata, ove si consideri anche che il riferimento alla "consistenza" del reddito da lavoro autonomo è di per sé non rilevante alla luce del principio di cui sopra.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

S. N. propone ricorso per cassazione con due motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettandone l'appello, gli ha negato il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, in quanto non aveva dimostrato l'assenza di autonoma organizzazione nella propria attività, "essendo anzi emerso che il contribuente, la cui attività è quella di dottore commercialista, nel godere di un consistente reddito da lavoro autonomo, ha potuto usufruire di più che validi ausili deducibili dallo svolgimento della professione in uno studio con più professionisti ed in località distinte (Mantova e Gonzaga), indici questi di una produttività senz'altro supportata da valide risorse organizzative".

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, assumendo di aver fornito la prova della inesistenza di autonoma organizzazione, e quindi di non assoggettabilità del reddito all'imposta; con il secondo motivo denuncia contraddittorietà, insufficienza e difetto di motivazione con riguardo all'assoggettabilità di esso contribuente al tributo, ed in particolare alla ricorrenza dei requisiti per riconoscere l'autonomia dell'organizzazione.

Il ricorso, i cui due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto legati, è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, a norma del combinato disposto degli artt. 2, coma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, coma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo rid quod plerumque accidn, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui in misura eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette (ex plurimds, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007; Cass. sezioni unite, 10 maggio 2016, n. 9451).

Nelle specie, a fronte delle allegazioni e delle produzioni documentali del contribuente – le dichiarazioni dei redditi e le copie del registro dei beni strumentali ammortizzabili, "già di per sé prove nei righi dedicati ai costi del personale e al valore dei beni ammortizzabili", l'inserimento a Mantova in una struttura riferibile ad altrui responsabilità ed interesse (quella dello zio del contribuente, che gli avrebbe offerto in comodato la stanza nella quale esercitare l'attività), l'impiego minimo di beni strumentali senza avvalersi minimamente di lavoro altrui, l'inesistenza di un secondo studio a Gonzaga, ove esisterebbe invece un mero recapito presso il proprio cliente principale, le fatture emesse nei confronti del quale sarebbero state prodotte – la motivazione della sentenza impugnata, nel rilevare che la prova dell'inesistenza dell'autonoma organizzazione non aveva "dato l'esito richiesto essendo anzi emerso che il contribuente, la cui attività è quella di dottore commercialista, nel godere di un consistente reddito da lavoro autonomo, ha potuto usufruire di più che validi ausili deducibili dallo svolgimento della professione in uno studio con più professionisti ed in località distinte (Mantova e Gonzaga), indici questi di una produttività senz'altro supportata da valide risorse organizzative", si rivela insufficiente, generica ed insomma del tutto inadeguata, ove si consideri anche che il riferimento alla "consistenza" del reddito da lavoro autonomo è di per sé non rilevante alla luce del principio riportato supra.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in differente composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in differente composizione.

Così deciso in Roma il 17 marzo 2017.

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