Cassazione, ordinanza n. 7718 del 28/03/2018

IRAP - Rimborso - Attività medico professionale svolta "intra moenia".

Tipologia
Sentenza
Numero
7718
Data
28/03/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un medico ospedaliero aveva chiesto all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’IRAP trattenuta dall’ASL sui compensi per attività libero-professionale intramoenia. La Corte ha precisato che tale attività rientra nel rapporto subordinato e che la trattenuta è illegittima, ma il medico resta estraneo al rapporto tributario tra ASL e Amministrazione: l’ente sanitario aveva infatti trattenuto l’imposta per un debito proprio, non quale sostituto. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata senza rinvio e l’originaria domanda del medico è stata rigettata, con spese compensate.

Massima

In tema di IRAP, l'attività libero professionale del medico ospedaliero svolta "intra moenia" rientra nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, sicché è illegittima la trattenuta IRAP operata dall'ASL sui relativi onorari. Tuttavia, il medico, in quanto estraneo al rapporto tributario intercorrente tra la ASL e l'Amministrazione finanziaria, non è legittimato, neppure in qualità di sostituito d'imposta, a richiedere a quest'ultima il rimborso della somma non dovuta. Nel caso di specie, l'assenza di una struttura autonomamente organizzata in capo al medico, non comporta la possibilità di richiedere il rimborso direttamente all'ente impositore, benché la Asl gli avesse trattenuto l'imposta sui compensi per un debito proprio e non quale sostituto d'imposta.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR delle Marche, relativa al silenzio rifiuto serbato dall'Agenzia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso dell'IRAP per gli anni 2001-2007.

Con un primo motivo, l'ufficio deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli art. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/97, degli artt. 23 e 64 del DPR n. 600/73 e dell'art. 38 del DPR 602/73, in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 c.p.c., in quanto, i giudici d'appello, in violazione delle norme di cui alla rubrica avrebbero erroneamente ritenuto che il professionista, medico dipendente a tempo indeterminato di ente sanitario, avesse la legittimazione a richiedere il rimborso per l'Irap che l'Asl gli aveva trattenuto sui compensi a lui dovuti per l'attività libero professionale, in regime di intramoenia, per un debito proprio dell'ASL e non quale sostituto d'imposta.

Con un secondo motivo, proposto in via subordinata, l'ufficio deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 38 del DPR n. 602/73, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avrebbero implicitamente rigettato – ritenendo assorbite tutte le altre questioni – l'eccezione di parziale decadenza dalla richiesta di rimborso per gli anni dal 2001 al 2006, in quanto, l'istanza era stata presentata dal contribuente solo in data 6.7.2010.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento di quello proposto in via subordinata.

Secondo l'insegnamento di questa Corte "In tema di IRAP, l'attività libero professionale del medico ospedaliero svolta "intra moenia" rientra nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, sicché è illegittima la trattenuta IRAP operata dall'ASL sui relativi onorari; tuttavia, quel medico, in quanto estraneo al rapporto tributario intercorrente tra la ASL e l'Amministrazione finanziaria, non è legittimato, neppure in qualità di sostituito d'imposta, a richiedere a quest'ultima il rimborso della somma non dovuta. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza impugnata che non si era pronunciata sull'eccezione, sollevata dall'Amministrazione finanziaria, di carenza di legittimazione attiva del medico a richiedere il rimborso IRAP)"(Cass. ord. n. 23333/16, 15898/17, 2833/17).

Nel caso di specie, erroneamente i giudici d'appello hanno ricavato dall'assenza di una struttura autonomamente organizzata in capo al medico, la possibilità di richiedere il rimborso della stessa direttamente all'ente impositore, benché l'Asl gli avesse trattenuto l'imposta sui compensi per un debito proprio e non quale sostituto d'imposta.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo.

Il recente formarsi della giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizioe dei gradi di merito.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo delta contribuente.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 7. 2.2018.

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