Cassazione, sentenza n. 2844 del 31/01/2019
Sentenza n. 2844 del 31/01/2019
L’accertamento riguardava l’omessa dichiarazione di una società poi fallita e diverse riprese IRPEG e ILOR, tra cui costi professionali, svalutazione di una partecipazione e rimanenze di lavori ultrannuali. La Corte ritiene che il termine semestrale per approvare il bilancio rilevi fiscalmente solo se le particolari esigenze siano richiamate nel verbale; considera invece deducibili i compensi professionali nell’esercizio di ultimazione delle prestazioni e rinvia all’esercizio del fallimento la svalutazione sotto il minimo fiscale della partecipazione. Dichiara inoltre inammissibili le censure che sollecitavano una nuova valutazione delle rimanenze.
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