Cassazione, sentenza n. 2851 del 31/01/2019

Sentenza n. 2851 del 31/01/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
2851
Data
31/01/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite traeva origine dall’accertamento del reddito di partecipazione attribuito al socio di una società cui erano state contestate fatture per operazioni inesistenti; i giudici di merito avevano accolto il ricorso del socio richiamando l’esito favorevole ottenuto dalla società. La Corte non esamina le censure dell’Agenzia, perché il ricorso era stato notificato prima al contribuente e poi alla sua erede, entrambi già deceduti, senza individuare eventuali ulteriori eredi. Riuniti i procedimenti duplicati, dichiara inesistente la notificazione e inammissibile il ricorso.

Testo della pronuncia

L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 446/39/11, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. Staccata di Latina e depositata il 18.04.2011 nel giudizio intervenuto tra l'Agenzia stessa e D.A..

Riferisce che il contenzioso traeva origine dalla verifica e dal conseguente pvc del 5.12.2000, redatto dalla GdF nei confronti delle società C.G.R. Service s.n.c. di Perugia, Sangallo s.n.c. di Perugia, B. Compani Italy s.r.l. di Roma, aventi i medesimi rappresentanti legali e individuate come cartiere perchè prive di mezzi, attrezzature e personale per lo svolgimento di una effettiva attività di cessione di beni ed erogazione di servizi. Nello svolgimento delle verifiche emergeva che la C.G.R. Service aveva intrattenuto rapporti commerciali con la Autotrasporti D.A. & C. s.a.s. di Terracina. Individuate operazioni inesistenti documentate da fatture per l'importo di Lire 100.000.000 emesse nel 1996, l'Agenzia delle Entrate notificava a quest'ultima società avviso d accertamento per il periodo d'imposta 1996, con cui era ripreso a tassazione, per indebita deduzione, il predetto importo. Rideterminandosi ad un tempo il reddito di ciascuno dei soci ex art. 5 TUIR, a D.A., socio partecipante con la quota del 90%, era notificato l'avviso di accertamento relativo al reddito da partecipazione.

Il contribuente, che contestava la fittizietà delle operazioni descritte nella documentazione fiscale, impugnava l'atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, che con sentenza n. 787/03/05 accoglieva le ragioni del D. per aver già accolto il ricorso della società.

L'Agenzia appellava la pronuncia dinanzi alla Commissione regionale, che con la sentenza ora impugnata rigettava i motivi d'appello dell'Ufficio con la medesima motivazione del giudice di primo grado.

L'Agenzia censura con due motivi la sentenza:

con il primo per violazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente il giudice regionale ha posto a fondamento della decisione relativa ai redditi di partecipazione del socio esclusivamente la decisione assunta in merito ai redditi della società, senza che questa fosse ancora passata in giudicato;

con il secondo per nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per carenza di motivazione, solo apparente.

Ha dunque chiesto la cassazione della sentenza.

Poichè il ricorso per cassazione, iscritto con R.G. n. 13648/12, era notificato due volte, la prima al contribuente e la seconda, conosciuto il decesso di questi, alla sua erede e coniuge B.M., provvedendo erroneamente ad una nuova iscrizione a ruolo con R.G. 15121/12, l'Agenzia ne chiedeva la riunione.

Nessuno si costituiva per il contribuente.

All'udienza pubblica del 13 novembre 2018, dopo la discussione, il P.G. e la parte presente hanno concluso. La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve provvedersi alla riunione dei due ricorsi, riunendosi quello più recente, iscritto al n. 15121/2012, a quello iscritto con numero di ruolo 13648/2012.

Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Risulta infatti pacifico che dopo la sua prima notifica al contribuente D.A., l'Agenzia provvide ad indirizzare una seconda notifica alla di lui erede e coniuge B.M.. Sennonchè anche questa notifica non è mai andata a buon fine, risultando a sua volta deceduta anche la B., così come emerge dalla annotazione prodotta agli atti dalla ricorrente.

Accertato il decesso della B., la Agenzia non ha tuttavia provveduto a verificare quali fossero gli eventuali altri eredi. La notifica risulta a questo punto inesistente e non nulla, senza pertanto che possa disporsene il rinnovo, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro persona deceduta alla data di notificazione dello stesso (cfr. Cass., sent. n. 29877/2017; 2881/2000).

Nulla va disposto sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dispone la riunione del giudizio iscritto a ruolo con il n. 15121/2012 al giudizio iscritto al n. 13648/2012; dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2019

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